Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20213 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28677/2013 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

Italy First s.r.l., in liquidazione, già Italy First S.p.A. in

liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Pierallini Laura, presso cui elettivamente

domicilia, in Roma al viale Liegi n. 28;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 72/16/2012 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna

del 24 settembre 2012, depositata in data 24 ottobre 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 72/16/2012 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito C.t.r.) in data 24.09.2012, depositata il 24.10.2012 e non notificata che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) in materia di IRPEG, IRAP ed IVA, emesso dall’Ufficio delle Entrate di Rimini, per l’anno d’imposta 2001, ha respinto l’appello dell’Ufficio, condannando la parte appellata alle spese del grado di giudizio;

con la sentenza impugnata, la C.T.R, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Rimini, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo che si evincesse la natura di wet lease del contratto prodotto in atti e che, pertanto, lo stesso andasse sottoposto all’aliquota IVA del 10% – come previsto dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;

secondo la C.t.r., infatti, la società Italy First aveva sottoscritto con Meridiana un contratto di noleggio di un aeromobile finalizzato al trasporto dei passeggeri, ma aveva eseguito il servizio avvalendosi del proprio personale e dei propri mezzi, di cui aveva sempre mantenuto la disponibilità e direzione;

orbene, avendo la Italy First mantenuto la disponibilità ed il controllo dei mezzi ed avendo direttamente eseguito i servizi di trasporto che Meridiana aveva venduto a terzi, il suddetto contratto, secondo la C.t.r., era inquadrabile nel cd. wet lease, esorbitando dagli elementi costitutivi del cd. dry lease;

infine, i giudici di appello ritenevano irrilevante che il costo del carburante, come ogni altro costo vivo, fosse stato posto a carico di Meridiana e che il compenso stabilito fra le parti fosse stato determinato con due modalità, la prima in misura fissa e la seconda in misura variabile in rapporto ai viaggi effettuati, essendo la clausola relativa al costo del carburante tipica proprio dei contratti di wet lease, ed in particolare della tipologia c.d. A.C.M.I.;

da ciò conseguiva che la prestazione della contribuente era inquadrabile tra quelle di “trasporto” sottoposte ad aliquota Iva agevolata;

a seguito del ricorso, la Italy First s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.. 127-novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.t.r., il contratto di noleggio stipulato da Italy First e Meridiana non integra un contratto di trasporto, poichè Italy First non assume alcun obbligo vettoriale nei confronti dei passeggeri, e, quindi, non rientrerebbe tra le prestazioni di trasporto per il cui corrispettivo la citata tabella prevede l’aliquota agevolata Iva al 10%;

il motivo, per come formulato, è inammissibile;

preliminarmente giova premettere che il termine wet lease indica un contratto di noleggio di un aeromobile comprendente tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione (solitamente, come nel caso di specie, definite con l’acronimo ACMI, aircraft, complete crew, maintenance, and insurance);

con il contratto di wet lease, stipulato tra due compagnie aeree, il locatore fornisce al locatario una prestazione di servizio, e non, come nel caso del dry lease, la disponibilità effettiva del mezzo;

il locatore quindi effettua per conto del locatario un certo numero di voli, utilizzando una struttura interamente propria;

nel caso di specie, la ricorrente deduce che il contratto stipulato da Italy First e Meridiana non integrerebbe un contratto di trasporto e, quindi, non potrebbe usufruire dell’aliquota Iva agevolata sul corrispettivo pagato da Meridiana, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello;

secondo la ricorrente l’aliquota agevolata riguarderebbe solo le prestazioni di trasporto rese nei confronti dell’utilizzatore finale, cioè il soggetto trasportato;

ciò in quanto non vi sarebbero obblighi vettoriali della Italy First nei confronti dei passeggeri, circostanza per altro contestata dalla società contribuente;

l’assunto della ricorrente troverebbe, inoltre, conferma nella pattuizione di parte del compenso in misura fissa;

la ricorrente, quindi, contesta al giudice di merito di aver di aver erroneamente ravvisato, nel caso concreto al suo esame, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie per la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata, valutazione che comporta un giudizio di fatto e non di diritto, già compiuto dal giudice di appello ed insindacabile in sede di legittimità;

l’allegazione – come prospettata nella specie da parte della ricorrente – di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito;

l’indagine di fatto riservata al Giudice di merito, in sede di legittimità, soggiace ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della logicità e coerenza della motivazione;

in ogni modo, sia la denuncia delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono specifiche deduzioni: è necessario che sia precisato il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione denunciata e che siano indicate le ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, così da dimostrare l’erroneo risultato interpretativo, cui è giunta la decisione (ex multis: Cass. n. 710 del 2013; Cass. n. 6641 del 2012; Cass. n. 11038 del 2006);

nella fattispecie in esame, il motivo è inammissibile perchè la ricorrente non lamenta la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ma contesta direttamente la qualificazione contrattuale effettuata dal giudice di appello;

non sussistono, quindi, le violazioni di norme di legge denunciate, per carenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa;

con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

per quanto già detto, anche tale motivo è inammissibile;

la ricorrente lamenta l’omessa disanima del contenuto contrattuale con riguardo all’eventuale assunzione diretta di un obbligo di trasporto nei confronti dei passeggeri, con particolare riferimento alle clausole che prevedono la stipula delle assicurazioni per danni ai passeggeri ed il risarcimento dei danni;

secondo la ricorrente, dalle clausole contrattuali, che il giudice di merito avrebbe trascurato, emergerebbe che la Italy First aveva assunto le obbligazioni proprie del noleggiante, senza assunzione di obblighi vettoriali nei confronti dei viaggiatori;

la censura in realtà si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione in fatto della Corte territoriale sul contenuto del contratto, già insindacabile in sede di legittimità sotto il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove congruamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694);

tanto meno essa è ammissibile nella vigenza, ratione temporis, del suo testo novellato, per i più rigorosi limiti dell’ambito di devoluzione all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

comunque, deve rilevarsi che la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (atto di refusione della sesta Direttiva), contiene nell’allegato III l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte, tra cui, al punto 5), il trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (prima contenuto nell’allegato H della sesta direttiva);

il principio fondamentale è che qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (da un soggetto passivo dell’imposta) è soggetta all’IVA in base all’aliquota ordinaria, a meno che non ne sia espressamente esentata o che sia possibile l’applicazione di un’aliquota ridotta;

le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote e alle esenzioni vanno

dunque interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono un’eccezione al principio fondamentale della direttiva;

la Corte di Giustizia UE, esaminando la nozione di trasporto proprio ai fini

dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, ha evidenziato che occorre dare

alla nozione “trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito” il suo significato abituale (sentenza CGUE 18/1/2001 in causa C83/99);

si ritiene, pertanto, che, nel suo significato abituale, il trasporto non sia riconducibile alla messa a disposizione di un mezzo di trasporto, ma presuppone “un soggetto che trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 11430 del 17-10-1992);

nella circolare 14 gennaio 1998, n. 7/E, citata dalla società contribuente, la stessa amministrazione finanziaria ha precisato che, con la previsione di imponibilità agevolata per le prestazioni di trasporto, il legislatore ha inteso recepire più compiutamente le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria al fine di ricondurre in un unico regime impositivo il trasporto di persone, “prescindendo dalla qualificazione giuridica del contratto in base al quale le prestazioni stesse vengono rese”;

l’amministrazione, nella circolare suddetta, ha quindi concluso nel senso dell’applicabilità dell’aliquota ridotta alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito derivanti da servizio di noleggio con conducente, che abbiano le caratteristiche del trasporto;

nel caso di specie, il giudice di appello, interpretando il contratto intercorso tra le parti, con una valutazione in fatto che non risulta ritualmente impugnata, ha ritenuto che l’oggetto del contratto di wet lease concluso dalle compagnie aeree rientrasse nelle “prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli”, alle quali si applicava la Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-novies, che prevedeva l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%;

in conclusione, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile, in quanto teso a sollecitare una rivalutazione di merito inammissibile in questa sede;

la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, oltre il 15h per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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