Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20213 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18693-2017 proposto da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del proprio procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PAVOLINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE O. LAGOTETA;

-ricorrente-

Contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 21563/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata de130/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABFILA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Enel Servizio Elettrico s.p.a., ora Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., presentava domanda di insinuazione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; deduceva: che era stato accertata una indebita manomissione del contatore, il quale risultava affetto da un errore negativo di registrazione; che aveva trasmesso alla società (OMISSIS) la ricostruzione dei consumi, evidenziando che i quantitativi di energia relativi ad alcuni periodi non erano stati in precedenza addebitati; che in seguito aveva provveduto ad inviare alla debitrice le relative fatture (per un importo complessivo di Euro, 298.206,41), le quali erano rimaste insolute.

Il giudice delegato respingeva la domanda di ammissione, ritenendo che il credito non fosse sufficientemente provato.

2. – Proposta opposizione, il Tribunale di Napoli osservava che Enel Servizio Elettrico non aveva fatto valere il diritto al risarcimento del danno derivante da reato (di truffa, nella specie), quanto, piuttosto, il diritto a ricevere il corrispettivo dei quantitativi di energia forniti e non conteggiati. Rilevava, in conseguenza, che, con riguardo all’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela, andava applicato il termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, sicchè concludeva – la pretesa azionata risultava essersi estinta. Respingeva, dunque, l’opposizione.

3. – Contro tale pronuncia ricorrere per cassazione Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.: il fallimento, pur intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2946 c.c., nonchè degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Assume l’istante che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, a fronte del contratto di somministrazione di energia elettrica, gli importi richiesti dalla creditrice fossero costituiti dai corrispettivi ordinari dovuti periodicamente ad anno o in termini più brevi: infatti – spiega – le somme oggetto della domanda di insinuazione spettavano ad essa ricorrente in ragione dell’illecito contrattuale posto in essere con la manomissione de contatore. Tale illecito – aggiunge – soggiace alla prescrizione decennale, la quale decorre dal momento in cui il danno diviene riconoscibile.

Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per omissione di pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Vi si sostiene, in sintesi, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la deduzione, formulata in risposta all’eccezione di controparte, per cui nella fattispecie doveva trovare applicazione la prescrizione decennale, venendo in questione un illecito contrattuale.

Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Assume l’istante che il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, avrebbe mancato di prendere in considerazione sia il fatto consistente nella manomissione del contatore, sia il fatto che, per effetto di tale manomissione, lo stesso era risultato “affetto da un errore negativo di registrazione dell’energia attiva e della potenza in misura del 60%”.

2. – I tre motivi che si sono testè riassunti non possono trovare accoglimento.

La società istante deduce, come si è visto, che il credito fatto valere con la domanda di insinuazione dipenda da un illecito contrattuale (specificamente individuato nella condotta con cui è stata posta in essere, da parte della fallita, la manomissione del contatore). Se così fosse, la domanda di ammissione di cui alla L. Fall., art. 93, avrebbe dovuto avere ad oggetto il credito per il risarcimento del danno; in mancanza, non sarebbe stato possibile azionare la pretesa risarcitoria in sede di opposizione allo stato passivo in quanto, come è noto, nel giudizio L. Fall., ex art. 98, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo (Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 30 marzo 2012, n. 5167).

Ciò posto, l’istante non indica alcun elemento da cui possa ricavarsi il dato della prospettazione, nel proprio ricorso L. Fall., ex art. 93, di un vero e proprio credito risarcitorio, sicchè sul punto, la presente impugnazione risulta carente della necessaria specificità. E’ qui appena il caso di rilevare che la deduzione con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Del resto, la stessa ricorrente ha affermato che per i consumi erogati a seguito della manomissione, e non addebitati all’utente, era stata attuata una fatturazione (pag. 12 del ricorso); poichè ciò che è stato domandato con il ricorso per insinuazione è proprio l’importo portato dalle fatture emesse in base a tale contabilizzazione (cfr. decreto impugnato, pag. 2), è evidente che il credito azionato avesse ad oggetto il corrispettivo pattuito per l’erogazione del servizio (con riferimento ai periodi per cui non era stata in precedenza operata la quantificazione del consumo).

Il vizio di omessa pronuncia di cui al secondo motivo, poi, non ricorre, dal momento che il Tribunale ha chiaramente escluso che potesse applicarsi una prescrizione diversa da quella regolata dall’art. 2948 c.c., n. 4, con ciò disattendendo la contraria deduzione difensiva della ricorrente.

Quanto, poi, al terzo motivo, esso non coglie nel segno. La ricorrente lamenta l’omesso esame di circostanze risultanti dai documenti prodotti, ma tali evenienze non sono decisive, dal momento che la pronuncia impugnata si fonda su di una data interpretazione della domanda contenuta nel ricorso per insinuazione (ricorso che, ad avviso del Tribunale, era diretto – come si è visto – all’ottenimento del corrispettivo dei consumi originariamente non rilevati dalla società distributrice). In altri termini, la censura investe il mancato apprezzamento di elementi probatori che si assumono portati all’esame del giudice dell’opposizione e, come tale, non può spiegare alcuna incidenza sulla ratio decidendi del decreto, la quale è incentrata sull’accertamento del reale contenuto di un atto processuale.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Non si deve provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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