Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20213 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.21/08/2017),  n. 20213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6056-2013 proposto da:

BIROLINI SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA CRIPPA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GIAVAZZI;

– ricorrenti –

contro

I.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELE TERZI;

– controricorrente –

nonchè contro

P.A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE TERZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 23.2.2012 ha respinto il gravame proposto da Immobiliare LARA spa contro la sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 1027/06) che aveva a sua volta rigettato la domanda da essa proposta con atto 29.9.2004 contro I.A. e P.R.A. per far dichiarare l’inesistenza di una precedente sentenza (la n. 1987/2000) che le aveva ordinato di demolire un manufatto adibito a parcheggio realizzato in (OMISSIS) in violazione delle distanze legali.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato che sulla sentenza del Tribunale del 2000 si è formato il giudicato e l’unico che può ancora dolersi del difetto d integrità del contraddittorio è il soggetto pretermesso ai cui interessi è preordinato lo strumento dell’opposizione di terzo.

Contro tale decisione la Birolini spa (già Immobiliare LARA spa) ricorre per cassazione con un unico motivo a cui resistono la P. e il I. con c/ricorsi separati, ma perfettamente identici.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rilevarsi di ufficio la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario Immobiliare Kennedy srl e per l’effetto rimettere le parti davanti al primo giudice ex artt. 354 e 383 c.p.c.; in subordine, rigetto del ricorso.

La P. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè del principio che sancisce che la sentenza pronunciata in assenza dei litisconsorti necessari è inutiliter data: si sostiene che nel giudizio promosso contro di essa (e contro la immobiliare Kennedy srl) dagli attori con atto di citazione del 14.7.1994 tendente alla demolizione di un fabbricato per violazione delle distanze, non aveva partecipato uno dei litisconsorti necessari, tale A.G., resosi acquirente due anni prima di porzione dell’immobile da demolire. Ritiene che su tale questione non si è formato alcun giudicato e pertanto, invocando un precedente di questa Corte del 1988, ritiene che la sentenza che definì quel giudizio debba essere dichiarata inesistente.

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile appartenente a più comproprietari deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari stessi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di azione reale, che prescinde dall’individuazione dell’autore materiale dei lamentati abusi edilizi (Sez. 2, Sentenza n. 3925 del 29/02/2016 Rv. 638833; Cass. 264-2010 n. 9902; Cass. 15-2-1999 n. 1270).

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, pertanto, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l’unitarietà “ab origine” del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe “inutiliter data” (Sez. 2, Sentenza n. 3925 /2016 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 9902 del 26/04/2010 Rv. 612408; Sez. 2, Sentenza n. 5545 del 15/03/2005 Rv. 579835; Sez. 2, Sentenza n. 7669 del 07/06/2001 Rv. 547302; Cass. 17-42001 n. 5603;).

E’ stato altresì affermato che la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato (v. Sentenza n. 9902 /2010 cit.; Sentenza n. 7669 /2001 cit. e altre).

Nel caso di specie, nel giudizio promosso dagli attori nel lontano 1994 la questione dell’integrità del contraddittorio dal lato passivo non venne mai sollevata da alcuno (e neppure rilevata di ufficio dal giudice) e così la lite venne decisa in primo grado con l’accoglimento della pretesa degli I.- P., mentre invece la predetta questione di diritto ben avrebbe potuto essere sollevata in appello e, addirittura – come si è detto – anche in sede di legittimità, ma ciò non è avvenuto.

Oggi la società ricorrente, per superare l’inerzia a suo tempo manifestata sulla questione, chiede in un separato giudizio che quella sentenza del 2000 venga dichiarata inesistente, mentre invece, come si è visto, trattandosi di sentenza emessa in un giudizio a contraddittorio non integro, per mancata partecipazione di uno dei proprietari dell’immobile da demolire (l’ A.) essa è solo inutiliter data, concetto ben diverso dall’inesistenza (affermata in un caso del genere solo in unico isolato precedente del 1988 ormai abbandonato (v. sentenza n. 5566/1988): la pronuncia infatti esiste giuridicamente (perchè contenente tutti gli elementi essenziali) ed è passata regolarmente in giudicato per mancata impugnazione, con l’unico limite della inefficacia nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso (l’ A. appunto), legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1.

La Corte d’Appello di Brescia si è attenuta a tale principio e pertanto il ricorso – che mostra evidentemente di ignorare la regola del giudicato che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile – va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente. La perfetta identità dei controricorsi giustifica una unica liquidazione in favore di entrambi i controricorrenti.

Considerato infine che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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