Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20213 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29635/2020 R.G. proposto da:

G.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lanzilao,

con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano depositato il 27

maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

Rilevato che G.I., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso l’ordinanza del 27 maggio 2020, con cui il Giudice di pace di Milano ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso il 26 aprile 2019 dal Prefetto di Milano; che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Milano non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Considerato che con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine ai motivi di opposizione con cui egli aveva fatto valere il possesso dei requisiti prescritti per la permanenza sul territorio dello Stato, e segnatamente la pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

che il predetto motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto agli altri, in quanto logicamente e giuridicamente preliminare, è inammissibile nella parte concernente l’omesso esame di motivi di opposizione diversi da quello riflettente la pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, essendo accompagnato da una generica indicazione del contenuto delle censure proposte;

che la parte che intenda far valere, in sede di legittimità, l’omessa pronuncia del giudice di merito in ordine a una domanda o un’eccezione da essa proposta è infatti tenuta, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, desumibile dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a riportarle nei loro esatti termini nel ricorso per cassazione, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare la rituale proposizione delle stesse e la loro idoneità ad orientare in senso diverso la decisione, ancor prima della fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. II, 16/02/2018, n. 3845; Cass., Sez. VI, 4/03/ 2013, n. 5344; Cass., Sez. V, 16/04/2003, n. 6055);

che il motivo è invece infondato nella parte concernente l’omesso esame della censura riflettente la pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, essendo stata la stessa esaminata dal decreto impugnato, il quale l’ha specificamente disattesa;

che con il terzo motivo, avente anch’esso carattere prioritario rispetto al primo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che la motivazione dell’ordinanza impugnata non consente di ricostruire il ragionamento seguito per giungere alla decisione, non contenendo l’esposizione delle censure da lui proposte né l’illustrazione delle ragioni del mancato accoglimento dell’opposizione;

che il motivo è infondato;

che, al pari di quanto accade per la sentenza, anche per le ordinanze a carattere decisorio, per le quali è richiesta soltanto una succinta motivazione, la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto non comportano la nullità del provvedimento, a meno che non impediscano l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9745; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. 6683; Cass., Sez. II, 27/02/2004, n. 4015);

che nella specie il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta invece agevolmente ricostruibile, essendo stata richiamata la motivazione del decreto di espulsione, nella parte in cui aveva dato atto della pendenza del ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e della mancata sospensione della sentenza impugnata, ed essendo stato precisato che, per effetto di tale decisione, l’espulsione doveva considerarsi un atto dovuto;

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che, nel ritenere legittimo il decreto di espulsione, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della pendenza del ricorso per cassazione da lui proposto avverso il decreto emesso l’8 giugno 2018, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale da lui avanzata;

che il motivo è infondato;

che poiché, come si evince dal ricorso, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale competente con provvedimento emesso l’11 settembre 2017, la relativa impugnazione deve infatti ritenersi necessariamente proposta in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46;

che, ai sensi della disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, non può dunque trovare applicazione il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 4, il quale, nel prevedere la sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale, in caso d’impugnazione, nulla disponeva in ordine alla cessazione della stessa, con la conseguente operatività della sospensione sino al passaggio in giudicato della decisione;

che nella specie deve trovare invece applicazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il quale prevede che la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, prevista dal comma 3, in caso d’impugnazione, viene meno allorquando quest’ultima sia rigettata con decreto anche non definitivo, a meno che, sussistendo fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato non disponga la sospensione dei relativi effetti, con il conseguente ripristino della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione (cfr. Cass., Sez. I, 19/11/ 2020, n. 26365; 22/06/2020, n. 12206; Cass., Sez. VI, 27/07/2017, n. 18737);

che correttamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha escluso che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale non impedisse l’emissione del decreto di espulsione, non essendo stata disposta la sospensione degli effetti della decisione di primo grado;

che il ricorso va dunque rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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