Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20212 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28656/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Golden Car s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore liquidatore p.t.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 41/1/13 della Commissione tributaria regionale

dei Veneto del 9 aprile 2013, depositata in data 22 aprile 2013 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la fattispecie trae origine dalla verifica, intrapresa dall’Ufficio a seguito delle indagini penali effettuate dalla Procura della Repubblica di Bolzano, che vedevano imputato il sig. Franco Coletta, proprietario della Alpicar, di evasione dell’Iva nell’ambito del commercio di autoveicoli tramite l’emissione di fatture inesistenti emesse in favore della Golden Car s.r.l.;

all’esito la Golden Car s.r.l. aveva ricevuto dall’Agenzia delle entrate la notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), concernente il recupero di Ires ed Iva, emesso in riferimento all’anno d’imposta 2005;

in particolare, l’avviso di ricevimento faceva riferimento a due autovetture della Alpicar, acquistate dalla Golden Car s.r.l. nel 2005 ad un prezzo inferiore rispetto a quello sostenuto al momento dell’importazione;

con la sentenza impugnata, la C.t.r del Veneto, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Venezia, respingeva l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo che, in presenza del meccanismo della c.d. frode carosello, ritenuto sussistente dall’amministrazione, l’onere della prova gravasse sull’Ufficio, nel senso che questo doveva fornire la prova della sussistenza degli elementi di fatto, nonchè dimostrare – seppur mediante presunzioni semplici connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza – la connivenza nella frode da parte del cessionario;

secondo la C.t.r, gli elementi portati dall’ufficio a sostegno della propria tesi non soddisfacevano pienamente il requisito richiesto dall’art. 2929 c.c. e di per sè non erano sufficienti a dimostrare che il compratore de quo fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento, con la conseguente indetraibilità dell’Iva;

a seguito del ricorso la Golden Car S.r.l in liquidazione è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., art. 380-bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. D) e art.41-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109,D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446, artt. 5 e 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,artt. 19 e 54, art. 17 della Dir. CEE 17.5.1977 n. 77/388/CE e art. 167 Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso, per difetto della notifica;

ai fini del perfezionamento della notifica, effettuata a destinatario irreperibile, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso il deposito presso la casa comunale e l’inoltro al destinatario, con l’effettiva ricezione, della raccomandata informativa dello stesso;

in particolare, questa Corte ha chiarito che non è sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012), ma che è necessaria la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa;

nel caso di specie, la notifica presso il difensore domiciliatario in primo grado non si è perfezionata, in quanto il plico è stato restituito al mittente con la dicitura destinatario “sconosciuto”;

anche la notifica effettuata presso la sede legale della società non è andata a buon fine, in quanto l’agente postale, senza effettuare ulteriori adempimenti, ha dato atto che la società stessa risultava “irreperibile”;

ciò, peraltro, in contrasto con l’art. 145 c.p.c., che, a seguito della modificazione introdotta con la L. n. 263 del 2005, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia il legale rappresentante;

inoltre, agli atti non vi è traccia di un’eventuale ripresa del processo notificatorio;

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016);

dunque, nel caso in esame, in cui non vi è prova della riattivazione del processo notificatorio, il ricorso deve ritenersi inammissibile, non essendovi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè la società contribuente, non essendo stata raggiunta da un’idonea notifica del ricorso, è rimasta intimatq;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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