Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20212 del 25/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20212 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 725-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), domiciliata elettivamente
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo,
che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DI GIANNANTONIO LAURA (c.f. DGNLRA62B64Z614E),
elettivamente domiciliata in Roma in via Panama 74, presso lo studio
dell’Avv. Gianni Emilio Iacobelli, che lo rappresenta e difende per
procura in calce al controricorso;

controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 9130/2010 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 20.12.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
8.07.14 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Av-v. Giovanni Portoghese per delega dell’Avv. Iacobelli.
Ritenuto in fatto e diritto
Di Giannantonio Laura chiedeva che fosse dichiarata la nullità
del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di
Poste Italiane s.p.a.

Data pubblicazione: 25/09/2014

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello
incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2014
Il Presidente

Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la
Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 20.12.10,
accoglieva l’impugnazione e dichiarava che tra le parti si era instaurato
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rigettando la domanda
in punto di risarcimento del danno.
Proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane. Rispondeva Di
Giannantonio con controricorso e ricorso incidentale.
Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata notificata ai difensori costituiti assieme
all’avviso di convocazione dell’adunanza.
E’ presente in atti un verbale di conciliazione redatto il 31.07.12
in sede sindacale, dal quale risulta che Di Giannantonio Laura ha
raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la
controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva concilicqione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale.
L’accordo comporta per entrambe la cessazione della materia
del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere fa seguito la declaratoria
di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale in
quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve
sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’accordo, debbono essere compensate
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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