Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20212 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14197/2020 R.G. proposto da:

L.S.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo

Rossetti, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LA SPEZIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di La Spezia depositata il 30

marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

Rilevato che L.S.C., cittadino della Repubblica Dominicana, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso l’ordinanza del 30 marzo 2020, con cui il Giudice di pace di La Spezia ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso il 29 aprile 2019 dal Prefetto di La Spezia;

che il Prefetto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2-bis, e art. 19, comma 2, lett. d-bis), e dell’art. 8 CEDU, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per omesso di valutare i legami familiari da lui intrattenuti in Italia, la mancanza di analoghi legami nel Paese di origine, l’assenza di pericolosità sociale e la proposta di lavoro da lui recentemente ricevuta, nonché le sue precarie condizioni di salute, che richiedono la sottoposizione a terapie impossibili da praticarsi nella Repubblica Dominicana;

che il motivo è parzialmente fondato;

che, in tema di disciplina dell’immigrazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, nel disporre che qualora debba adottarsi un provvedimento di espulsione, ai sensi della medesima disposizione, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero in ogni caso in cui esso non contrasti con gli interessi pubblici (cfr. Cass., Sez. I, 22/01/2019, n. 1665; Cass., Sez. VI, 27/07/2017, n. 18689; 3/09/2014, n. 18608);

che, in tema di opposizione al decreto di espulsione, è stata altresì affermata la necessità di tener conto, quale elemento ostativo all’adozione del provvedimento, dell’irreparabile pregiudizio che lo straniero potrebbe subire per effetto della sua esecuzione, in relazione alla garanzia del diritto fondamentale alla salute, nella quale devono essere incluse non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (cfr. Cass., Sez. I, 26/03/2019, n. 8371; Cass., Sez. VI, 8/03/2017, n. 6000);

che nella specie l’asserita precarietà delle condizioni di salute del ricorrente ha costituito oggetto di puntuale valutazione da parte del decreto impugnato, il quale ne ha escluso l’idoneità ad impedire l’adozione della misura espulsiva, rilevando che le patologie da lui addotte non risultano tali, per natura e gravità, da non poter essere curate nel Paese di origine;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale e trascurati dal decreto impugnato, che risultino idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sulla diagnosi formulata in un certificato medico prodotto in giudizio, dal cui contenuto, trascritto a corredo delle censure proposte, non si evince in alcun modo la necessità di terapie praticabili esclusivamente in Italia;

che il Giudice di pace ha invece omesso di approfondire la situazione familiare del ricorrente, essendosi limitato ad escludere la probabilità che egli non abbia più contatti con la famiglia di origine, in base alla mera considerazione che si trova in Italia da soli tre anni, senza tener conto della circostanza, emergente dalla documentazione prodotta, che il ricorrente, il quale ha fatto ingresso in Italia in virtù di un visto per ricongiungimento familiare, vive con la madre, la quale provvede al suo sostentamento, e senza verificare l’effettiva mancanza di rapporti con il padre, tuttora residente nel Paese di origine;

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), censurando il decreto impugnato per non aver tenuto conto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata, sia pur tardivamente, e non ancora esaminata alla data di emissione del decreto di espulsione;

che l’ordinanza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa al Giudice di pace di La Spezia, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di La Spezia, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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