Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20212 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20541-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempero, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2543/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2011 R.g n. 6353/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – G.V., dipendente del MIUR, ha chiesto l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 1, comma 5, CCNL comparto scuola, deducendo che il contratto collettivo 1998/2001, venuto a scadenza il 31.12.2001, era stato rinnovato soltanto il 24.7.2003 e che aveva diritto a percepire l’indennità anzidetta a decorrere dal 1 aprile 2002, ossia decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, fino alla data della sottoscrizione del rinnovo.

2 – La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il gravame proposto dal MIUR, argomentando che il diritto a percepire l’indennità di vacanza contrattuale sorge con il decorso infruttuoso di tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo, senza che sia stato raggiunto dalle parti sociali l’accordo di rinnovo, e che tale diritto, una volta entrato ne patrimonio giuridico del lavoratore, non può formare oggetto di disposizione abdicativa da parte della contrattazione collettiva successiva.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del CCNL 3/5/1999 e dell’art. 1 CCNL comparto scuola del quadriennio 2002/2005, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48. Rileva che il richiamo, ad opera del contratto collettivo, delle norme di legge citate comporta che la corresponsione dell’indennità di vacanza non deriva automaticamente dal decorso del periodo di tempo previsto dalla scadenza del contratto collettivo; il perfezionamento del diritto alla erogazione della indennità risulta subordinato alla sottoscrizione di un accordo negoziale secondo le modalità previste dall’art. 47 citato D.Lgs., mentre il successivo art. 48 stesso testo normativo prevede la quantificazione ad opera del Ministero competente dell’onere economico derivante dall’applicazione della contrattazione collettiva, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

1.1 – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione, oltre che dei CCNL per il comparto della scuola, dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, secondo cui la corresponsione della indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto. Rileva che gli effetti economici del nuovo CCNL 2002- 2005 retroagiscono al 1 gennaio 2002, sicchè il periodo di vacanza contrattuale risulta già “retribuito” mediante la corresponsione retroattiva dei miglioramenti contenuti nel nuovo CCNL.

2 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, meritano accoglimento per le ragioni già indicate da questa Corte in numerose decisioni (ex plurimis Cass. 8.7.2015 n. 14150; Cass. 25.11.2014 n. 25046; Cass. 25.11.2014 n. 25045; Cass. 21.11.2014 n. 24897; Cass. 12.11.2014 n. 24179; Cass. 15.4.2014 n. 8803) alle quali il Collegio intende dare continuità.

Con le richiamate pronunce è stato affermato che “L’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’Accordo intercategoriale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dall’art. 1 del c.c.n.l. Comparto Ministeri, per il quadriennio 1998-2001, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all’aumento del costo della vita nelle more dello svolgimento delle trattative per i rinnovi contrattuali, sicchè essa non è dovuta nel caso di rinnovo contrattuale con effetti economici retroattivi decorrenti sin dalla scadenza del precedente contratto.” (Cass. 8803/2014 cit.).

3 – Le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio, sicchè si impongono la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il rigetto della domanda.

4 – Poichè l’orientamento sopra richiamato si è formato successivamente alla proposizione del ricorso, quando ancora sul tema vi era contrasto nella giurisprudenza di merito, possono essere compensate le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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