Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20211 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20211 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12723-2017 proposto da:
R

1,U1(“;1 ,

elettivamente domiciliato in ROMA,

I Al i 7.

C. \ STRI ,’,NS1′, 7, presso lo studio dell’avvocato \ RMANDO
P1,, \ CI DI, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO 1( ;NOIZ.VID;
– ricorrente COntrO

:\II;,NN

A

L\ 11(1 II

CI R \

lX)l’FRI7.DO ,

elettivamente

domiciliati in RMIA, VIA ‘ANGELO I 7.10 106, presso lo studio ,
dell’avvocato ORO CAST,A1,DO, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANTONIO AURICCI110;
– contrarie:ori-enti avverso la sentenza n. 822/2017 della CORTI 1 D’APPI 7.1 JA) di
N A P( )1

depositata il 20/03/2017;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06,[2018 dal Consigere Dott. FRANTSCO
NIARIA

FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata agraria,

sulla premessa di avere intimato formale tempestiva disdetta ai
convenuti del contratto di affitto agrario stipulato con il padre del
Mennella in data 18 maggio 1952, contratto destinato a scadere il 10
novembre 2011 — chiese che fosse dichiarata la cessazione del
contratto per tale data, con ordine di rilascio del fondo.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della
domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento
delle migliorie asseritamente apportate al fondo.
Il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarò inammissibile
quella riconvenzionale, dichiarò cessato il contratto alla data del 10
novembre 2011, ne ordinò il rilascio per la data del 10 novembre 2016
e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la
Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, con sentenza
del 20 marzo 2017, in rifìnma della decisione di primo grado ha
dichiarato che il contratto esistente tra le parti era destinato a scadere il
10 novembre 2023 e che per quella data ne doveva essere _intimato il
rilascio, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
I la osservato la Corte territoriale che Nlichele Mennella aveva
espressamente dichiarato di disconoscere la sottoscrizione,
apparentemente apr,trtenente a suo 1 -yielre. Michele Nlennella senior, in
calce al contratto esibito dal Reale e sottoscritto in data 18 maggio
1952. seguito del disconoscimento, l’attore aveva inizialmente
Ric. 2017 n. 12723 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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Luigi Reale convenne in giudizio Michele Nlennella e Gira Loffredo e —

*4

chiesto di procedere alla verificazione della scrittura privata, ma aveva
poi ,,4bbandonato la ricIliesta; per cui queJ documento nonera più
utilizzabile a fini di prova. Veniva meno, peliamo, l’unica prova
esistente per dimostrare che il contratto in questione fosse stato
stipulato nel 1952; per cui, valutando le due deposizioni testimoniali

concluso, in realtà, nell’annata agraria 1910/1941. ; \i sensi dell’art. 2,
lettera b), della legge 3 maggio 1982, n. 203, eluindi, la prima scadenza
successiva all’entrata in vigore di quest’ultima legge era nel 1993 (dopo
undici anni), con successiva scadenza al termine dell’annata agraria
2008. Ne conseguiva che la disdetta intimata dal Reale nel 2009 non
era tempestiva rispetto a tale scadenza e che il contratto si era
tacitamente rinnovato per altri quindici anni, cioè fino al 2023.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre Luigi
Reale con atto affidato a tre motivi.
Resistono

fichele Mennella e (;ira I offredo con un unico

controricorso.
Il ricorso

stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

sussistendo le condizioni di cui agli arti – . 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e i controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 342 e 348-bis c od . proc. civ , sostenendo che
l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la sua
genericità.
1.1. 11 motivo è privo di fondamento.
Il fatto stesso che la Corte di mento abbia accolto il gravame dimostra
che esso non era redatto nei termini descritti dal ricorrente; il eivale,
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raccolte in primo grado, doveva affermarsi che il contratto era stato

peraltro, nulla dice di specifico a sostegno della doglianza,
indic4ndo (»ali sarebbc,ro le ragioni della, presunta inammisibilità.
Risulta evidente, al contrario, che le censure degli affittuari erano
sostanzialmente due, l’una relativa al disconoscimento della
sottoscrizione e l’altra relativa alla valutazione della prova per testi;

sufficientemente chiare e circostanziate (v. Sezioni Unite, sentenza 16
novembre 2017, n. 27199, sul contenuto dell’atto di appello).
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’aria 360,
primo collima, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e degli arti. 2697 e 2702 del codice
civile.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe violato i
principi enunciati dalla sentenza 15 giugno 2015, n. 12307, delle
Sezioni Unite di questa Corte in tema di testamento olografo.
2.1. 11 motivo è palesemente infondato.
l,a Corte d’appello ha correttamente ricordato che la scrittura privata
prodotta dal Reale non poteva considerarsi, per il Mennella,
proveniente da un terzo, posto che

hchele Mennella senior era il padre

del convenuto, sicché doveva trovare applicazione la previsione
dell’art. 214, secondo comma, del codice di rito.
I ai doglianza, invece, pretende di istituire un paragone tra il
disconoscimento del testamento olografo e eludo di un contratto,
applicando anche a quest’ultimo il principio per cui la parte che
contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda
di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di
essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in
tema di accertamento negativo. Si tratta, in modo evidente, di un
paragone improponibile attesa l’evidente diversità delle due situazioni e
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entrambe accolte dalla (,orte d’appello siccome ritenute

le finalità particolari che devono guidare l’interprete in relazione al
discolloscimento del tetamento olografo; senza contare ,c,be la
generalizzazione di quel principio determinerebbe un totale
ribaltamento di tutte le regole previste dal codice di rito in tema di
disconoscimento e verificazione delle scritture private.

primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento all’art.
2697 cod. civ., nonché violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. e
carenza di motivazione per illogica valutazione delle deposizioni
testimoniali.
3.1. Il motivo e inammissibile.
Risulta evidente che la censura, trascrivendo in parte il contenuto delle
deposizioni dei due testi escussi e contestandone la lettura data dalla
Corte d’appello, si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un
nuovo e non consentito esame del merito.
4. 11 ricorso, pertanto, e riget lato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri
introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge
(sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, e ordinanza 22 maggio 2018, n.
12577).

P.Q.M.

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3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,

La Corte i-i:getta il ricorso e

COI/dal/11a

il ricorrente al pagamento delle

Spese del giudiziQ di cassazione, liquidate in complessivk. curo 3.800, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezio ne
Civile — 3, il 19 giugno 2018.

Il Presidente

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