Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20211 del 21/08/2017
Cassazione civile, sez. II, 21/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/08/2017), n. 20211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3932-2014 proposto da:
“S.G.B. S.r.l.” p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA POLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (successore ex lege
dell’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO – AAMS) c.f.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 314/2013 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il
21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato CAVALIERE RAFFAELE, con delega dell’Avvocato
FRANCESCO CAVALIERE difensore della ricorrente, che ha chiesto
l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che parte ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese e controparte ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.
Così deciso in Roma, 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017