Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20211 del 15/07/2021
Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.K., rappr. e dif. dall’avv. Pasquale Ribecco,
studiolegaleribecco.pec.it, come da procura allegata in calce
all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 24.7.2020, n. 1075,
in 1170/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 26.5.2021.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. S.K. impugna la sentenza App. Catanzaro 24.7.2020, n. 1075, in R.G. 1170/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catanzaro 6.5.2019 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. la corte, per quanto qui di interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e precisato che non era necessario disporre nuova audizione del richiedente: a) non attendibili le circostanze, relative al timore di conseguenze ritorsive a causa di una pregressa relazione con una ragazza, con scoperta di un incontro fra i due da parte della famiglia della stessa, successiva incarcerazione del richiedente, attacco e uccisione da parte della stessa famiglia di numerosi componenti di quella del richiedente e anche della ragazza, con relativa fuga a Karachi e poi allontanamento dal Pakistan, in virtù dell’assenza di riferimenti dettagliati e non credibilità del narrato; b) conseguentemente esclusi i presupposti della protezione di status e sussidiaria, anche per l’assenza nel Paese del conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza (Punjab), secondo le fonti indicate, mancando poi precisi riferimenti nella stessa domanda; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa;
3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove il giudice ha omesso di esercitare i poteri ufficiosi in ordine alla credibilità, limitandosi a riprodurre le argomentazioni del grado precedente, non considerando la pericolosità dell’area di provenienza; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione della documentazione comprovante l’integrazione sociale in Italia, ai fini della protezione umanitaria, mentre con il terzo motivo si censura quale apparente la motivazione sul medesimo punto;
2. il primo motivo è inammissibile, essendosi la censura sostanziata in mera critica dell’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito, dunque nel rispetto del principio per cui se è vero che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella specie la corte ha dato ampio rilievo ad una pluralità di discordanze, contraddizioni, illogicità e incompletezze su plurimi aspetti per nulla secondari o isolati del racconto (Cass. 14674/2020, 24183/2020);
3. osserva il Collegio che la valutazione negativa sulla credibilità del narrato reagisce corrispondentemente almeno per la parte relativa alle vicende personali del richiedente (Cass. 16122/2020), quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, che è stata autonomamente esclusa anche ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza che tale capo della decisione risulti impugnato;
4. il secondo e terzo motivo sono invece fondati, poiché la corte, dando atto della insufficienza della sola integrazione lavorativa a fondare il presupposto della protezione umanitaria, non ne illustra le caratteristiche (richiamate per rimarcabile stabilità in ricorso), unitamente ad altri elementi integrativi, quali la locazione immobiliare, le competenze linguistiche e la capacità formativa, tutte circostanze (di cui non v’e’ traccia in motivazione), che impongono al giudice di merito, almeno, di darne conto, per la apparente decisività in astratto con cui i relativi fattori appaiono essere stati rappresentati; ne consegue la necessità di una diversa e non stereotipata motivazione sulla identificazione in sé di una vulnerabilità già ora rilevante per come ripresa in modo aperto già da Cass. s.u. 29459/2019;
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile quanto al primo motivo, fondato quanto ai motivi secondo e terzo, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, fondati i motivi secondo e terzo del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021