Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20210 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20210 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
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in persona del legale rappresentante

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lempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CI B1′,CCARI \ 29,
presso la sede dell’AVVOCATI \ dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati ;\NTONIETT A CORI 2111,
VINCVNZO TR101,0, VINCkN7.0 STUMPO.,
– ricorrente contro

AR AMINO

\M;

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CI USI TPIN A B( )N
rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 3344/2016 del TRIBUNALI’, di FOGGIA,
depositata.il 24/ I 1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere 1)ou. FR.ANCESCO
MARIA CARI] i O.

1. .1 seguito dell’emissione di ordinanza di assegnazione di somma, da
parte del Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, per il pagamento di un
credito derivante da compenso professionale, l’avv. Angela Tarantino
notificò PS un ulteriore atto di precetto per il recupero
dell’imposta di registro, pari ad curo 185,50, asseritamente corrisposta
in relazione a detta ordinanza di assegnazione.
A tale atto di precetto fece seguito un pignoramento presso terzi nei
confronti dell’INPS, il civale si oppose all’assegnazione; il Giudice
dell’esecuzione rigettò i motivi di opposizione ed assegnò all’avv.
Tarantino la somma di curo 818,82.
L’INPS propose opposizione avverso tale ordinanza di assegnazione
davanti al Tribunale di Foggia ed il senza sospendere l’efficacia
esecutiva di tale ordinanza, diede termine perentori() all’opponente per
l’introduzione del giudizio di merito e l’I’mte previdenziale provvide a
tale adempimento.
Con sentenza del 24 novembre 201 6 il Tribunale ha rigettato
l’opposizione ed ha condannato l’I NPS al pagamento delle spese di
lite, liquidate in curo 3.400, oltre accessori di legge, in favore dell’avv.
Tarantino, ()Oliandone la distrazione.
2 Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propone ricorso l’INPS
con atto affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’avv. ngela Tarantino.

tic. 2017 n. 12509 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

FATTI DI CAUSA

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo,le condizioni di cu,i agli artt. 375, 37e 380-bis cod. prog,
civ., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso e inammissibile.

principio della cd. apparenza in materia di impugnazioni, per cui
l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione
giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere
dalla sua esattezza (v., tra le altre, le sentenze 22 ottobre 2015, n.
21520, e 22 giugno 2016, n. 12872).
Nel caso in esame il Tribunale di Foggia ha deciso la causa definendola
come opposizione all’esecuzione (come risulta dalla motivazione della
sentenza) ed altrettanto ha riconosciuto anche l’IN PS oggi ricorrente
che, nell’oggetto del ricorso, ha definito la causa come opposizione
all’esecuzione.
Da tanto consegue che, a norma dell’art. 616 cod. proc. civ., la
sentenza del Tribunale doveva essere impugnata con l’appello.
2. 11 ricorso, pertanto, e dichiarato inammissibile.
tale pronuncia segue la condanna dell’ente ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai
parametri introdotti dal dm..10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -yraier, del

(1.1 3 .1Z. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a di( )10 di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2017 n. 12509 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-3-

Costituisce affermazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità il

P.Q.M.
La Corte c4chiam inammissibile il ricorso e c011

Mia

il ricorrente aJ,

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
C( mplessivi euro 800, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed
accessori di legge.

da atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.
Il Presidente

(QAAA

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 113,

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