Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2021 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2021 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 19993-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati NIAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SGURA

– intimata avverso-‘sentenza n. 152/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE – Sezione
Distacata di TARANTO del 9.3.2011, depositata il 07/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

922V

Data pubblicazione: 30/01/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NL-WRIZIO VELARDI che si

riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 152 del 2011 rigettava
l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di Sgura Andrea avverso la
sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda proposta dalla parte
privata dichiarandone il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
di perfezionamento dei relativi requisiti.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre L’INPS prospettando due
motivi di ricorso.
L’intimato non ha svolto difese.
Il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 1, comma 10, della
legge n. 222 del 1984, dell’art. 8 del dl n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983,
nonché dell’art. 60 del rdl n. 1827 del 1935, dell’art. 9 del rdl n. 639 del 1939, dell’art. 2
della legge n. 218 del 1952, degli artt. 1, 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché vizio di
motivazione, censura la parte della motivazione in cui si è osservato che, in sede di
trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale più
favorevole in godimento.
Il secondo motivo di ricorso, nel dedurre la violazione delle medesime disposizioni,
nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto il diritto alla
trasformazione non si realizza automaticamente al perfezionarsi dei requisiti per la
pensione di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda presentata dall’interessato.
È opportuno, in via preliminare, richiamare i principi enunciati da questa Corte in
materia.
La trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al
compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i
requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di
incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione d’invalidità.
Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione d’invalidità la diversa regola
prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in riferimento all’assegno
d’invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata
prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella
normativa sulla pensione d’invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini
dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che
nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di
prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze
esistenti tra la disciplina sulla pensione d’invalidità e quella sull’assegno d’invalidità,
laddove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e
soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti (ord., n. 29015 del 2011).
La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera
automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per
quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di
trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia presentato istanza per la
conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima (Cass., n.
24772 del 2009)
La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di
cui all’art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se
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sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione – non
essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di
invalidità senza svolgimento di attività lavorativa – ed opera come effetto di una specifica
opzione dell’assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda
amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento
economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo
alla libera scelta dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare
l’iniducibilità del trattamento (Cass., n. 3855 del 2011).
Tanto premesso, osserva il relatore che il primo motivo di ricorso è manifestamente
infondato e deve essere rigettato.
Ed infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire dell’assicurato non è riferita dalla
Corte d’Appello al rimanere salvo il trattamento previdenziale più favorevole in
godimento, affermazione che contrasterebbe con la giurisprudenza sopra richiamata (cfr.,
altresì Cass., n.17492 del 2010), ma al diverso profilo della irreversibilità della pensione di
vecchiaia e alla variabilità o revocabilità di quella di invalidità.
Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, la necessità della domanda amministrativa si riverbera sulla decorrenza.
Come già sopra si è posto in evidenza, la conversione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e
contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato
presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia presentato
istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima
(citata Cass., n. 24772 del 2009).
Il ricorso deve essere accolto con riguardo al secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo».
Il Collegio osserva il Collegio che è preliminare l’esame del secondo motivo di
ricorso e che lo stesso come affermato nella relazione è fondato.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo
motivo, con il quale denunciando violazione delle stesse norme, si deduce che in sede di
trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale più
favorevole in godimento.
Il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva. L’esito complessivo della lite consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva. Spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013
Presidente

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