Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2021 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27339-2018 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, sezione

di Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto dal cittadino maliano N.S., confermando il rigetto tanto della domanda di protezione sussidiaria quanto della domanda subordinata di protezione umanitaria;

2. avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, senza che l’intimato Ministero dell’intero abbia svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta “l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente” è inammissibile, poichè riguarda apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, la cui motivazione viene censurata senza il rispetto dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

5. per le medesime ragioni, oltre che per la sua genericità, è inammissibile anche il secondo mezzo, con cui si lamenta “d’omesso esame concretizzato in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione d pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Mali”;

6. merita invece accoglimento il terzo motivo, con cui si censura, sempre con riguardo alla protezione sussidiaria, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, “in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine”, per non essere state valorizzate le più recenti informazioni, tratte anche dal sito ufficiale del Ministero degli esteri (fonte “viaggiare sicuri”, luglio 2017), attestanti una situazione di instabilità estesa alla regione meridionale di Sikasso e la proroga dello stato di emergenza, sino al 31 ottobre 2017;

6.1. la Corte d’appello, invero, nel ritenere “pacifico che la situazione di conflitto nel Mali riguardi il Nord del paese” e nell’escludere che una situazione di conflitto armato interno sia localizzata nella parte meridionale, non indica le fonti consultate e comunque fa riferimento ad un orizzonte temporale limitato agli anni 2015-2016, così discostandosi dall’orientamento di questa Corte per cui, in tema di protezione internazionale: i) “il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai “più recenti

report del Ministero degli Esteri”)” (Cass. n. 13449/2019); “a fronte

del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. n. 13897/2019); iii) “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis – è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale” (Cass. n. 11103/2019); iv) “l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (” countg of origin information”) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio” (Cass. n. 29056/2019);

7. resta assorbito l’esame del quarto motivo, sulla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, correlato sempre alle “gravissime condizioni sociopolitico-economico-sociali attualmente esistenti in Mali”.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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