Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2021 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6084-2010 proposto da:

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS GUIDO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato

BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONANNI PIETRO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

F.LLI PANCI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3305/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/07/09, depositata il 04/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Daniela Gambardella, (delega avvocato Giovanni

Francesco Biasiotti Mogliazza), difensore del controricorrente

(Comune di Roma) che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Michele Sprovieri, (delega avvocato Ferraro Marco),

difensore della controricorrente (Assicomo Ass.ni Spa) che si riporta

agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

B.P., alla guida del proprio motociclo, scivolava a causa dell’asserita presenza sul manto stradale di una macchia d’olio e urtava l’autovettura che lo precedeva.

Con sentenza depositata in data 4 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se sia stata pretermessa la considerazione di circostanze rilevanti e omessa la pronuncia sulle contestazioni sollevate con l’atto di appello.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione.

Giova premettere che la Corte territoriale ha affermato: la conducente dell’autovettura che lo precedeva aveva dichiarato di essere stata tamponata dal B.; costui non rispettava la distanza di sicurezza; egli procedeva a velocità elevata; mancava la prova che il B. fosse effettivamente scivolato sulla striscia di liquido oleoso rilevata dal Vigili Urbani.

La denunciata violazione di norme di legge viene basata sull’assunto che la sentenza impugnata ha fondato l’affermata responsabilità del B. “su presunzioni che oggettivamente, oltre che giuridicamente, sono desunte da un singolo dato di fatto palesemente inidoneo, di per se stesso, a suffragare la decisione”.

La censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 poichè le argomentazioni a sostegno non dimostrano che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte e non offrono elementi per mutarne, nè per confermarne l’orientamento.

Dette argomentazioni attengono, piuttosto, alla motivazione della sentenza impugnata, ma non dimostrano nè omissioni significative, nè fratture logiche evidenti e si risolvono nel postulare diverso apprezzamento e favorevole valutazione delle risultanze processuali, attività inibite al giudice di legittimità.

Il secondo motivo denuncia error in procedendo: violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’assunto è che il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle contestazioni espressamente sollevate con l’atto di appello.

Sotto il profilo della violazione della norma di diritto vale quanto osservato per il primo motivo. La censura non è autosufficiente perchè non riferisce testualmente le pertinenti parti del proprio appello. In ogni caso la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto attendibile la teste e il ricorrente non ha addotto elementi idonei ad inferire il contrario.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il Comune di Roma ha presentato memoria con cui insiste nella richiesta di inammissibilità del ricorso; Comune di Roma e Assimoco hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato per che manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del Comune di Roma, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorati, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore dell’Assimoco, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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