Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2021 del 26/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.26/01/2017),  n. 2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15888/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 24,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GREZZI, rappresentato e difeso

dagli avvocati PAOLO GALLUCCIO, VINCENZO MIRRA, ANDREA FERRARO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8712/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27/11/2014, depositata il 13/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’ASL di Caserta avverso la decisione del Tribunale di S. Maria C.V. che, in accoglimento della domanda proposta dall’attuale controricorrente, aveva accertato il diritto di quest’ultimo a percepire la retribuzione per il lavoro straordinario prestato, su imposizione datoriale, nella misura di 15 minuti per giorno lavorativo nel periodo indicato in ricorso, condannando l’Azienda al pagamento della relativa somma da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte territoriale rilevava che l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio era stata correttamente disattesa dal primo giudice in quanto la domanda proposta al Tribunale (di accertare che il prolungamento dell’orario lavorativo di 15 minuti preteso dall’azienda per ogni giornata in cui veniva erogato un buono pasto e per il periodo indicato integrava lavoro straordinario) configurava un’azione di accertamento in cui erano stati allegati tutti gli elementi essenziali costituiti:

– dalla indicazione delle fonti contrattuali collettive che regolamentavano l’istituto della mensa (art. 29 c.c.n.l. Comparto Sanità del 20/9/2001);

– dalla circostanze di fatto che il dipendente si era visto prolungare l’orario lavorativo in relazione alle giornate di effettiva percezione dei buoni pasto;

– dalle numerose disposizioni aziendali sull’argomento.

Precisava, altresì, la Corte che la specificazione delle concrete unità temporali in cui erano state rese le prestazioni di lavoro eccedente l’orario ordinario non assumeva valore essenziale nel configurare la domanda di accertamento ma al solo fine di formulare domanda di condanna determinata al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario reso.

Nel merito osservava che correttamente il primo giudice aveva rilevato la insussistenza dei presupposti per la pretesa da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore del recupero giornaliero di 15 minuti di orario lavorativo come contropartita per la fruizione dei buoni pasto al medesimo corrisposti in sostituzione del soppresso servizio di mensa aziendale in quanto:

– non erano stati predisposti turni di sospensione dell’orario lavorativo necessari per il consumo del pasto nonostante l’azienda fosse a ciò obbligata dal disposto dell’art. 29 del c.c.n.l. citato;

– la conseguente mancata interruzione dell’attività lavorativa faceva sì che il recupero di 15 minuti imposto altro non era se non una indebita imposizione di lavoro straordinario.

Evidenziava, quindi, la Corte:

– che con l’Accordo integrativo del 13/12/1996 le OO.SS. e la direzione generale dell’azienda avevano regolato l’esercizio del diritto al pasto dei dipendenti stabilendo che il pasto andava consumato fuori dall’orario lavorativo;

– che detto Accordo era stato trasfuso nella nota n. 820 del 17/2/1997 in cui era previsto un prolungamento dell’orario di uscita dal servizio di 30 minuti (successivamente ridotto a 15 minuti) nell’arco della stessa giornata di consumo del pasto da attuarsi previa la predisposizione di un sistema di turnazione da parte delle direzioni delle strutture sanitarie e dei servizi atto ad evitare la interruzione delle attività assistenziali;

– che con le circolari in data 27/1/1999 e 20/9/2000 il Direttore generale dell’ASL ricorrente aveva disposto che l’orario di uscita dei dipendenti era posticipato alle 15.15 per il recupero di 15 minuti al fine della fruizione del ticket giornaliero;

– che la mancata attuazione del sistema delle turnazioni (circostanza questa da ritenere provata oltre che dalla difesa spiegata dall’azienda, soprattutto dalla documentazione prodotta dalla quale era emerso che non erano stati mai stabiliti i turni per la consumazione dei pasti secondo le esigenze di servizio di ciascun presidio) escludeva la possibilità di effettive pause per la fruizione dei buoni pasto e, dunque, non poteva trovare giustificazione alcuna il preteso prolungamento di 15 minuti dell’orario ordinario di lavoro, visto che non vi era nessuna pausa da recuperare e, quindi, i buoni pasto erano spendibili solo fuori del detto orario lavorativo.

La Corte di Appello sottolineava che non poteva sussistere un rapporto di corrispettività contrattuale tra concessione di buoni pasto fruibili solo fuori dell’orario di lavoro (senza alcuna incidenza sulla continuità temporale della prestazione lavorativa per le ragioni esposte) ed il preteso recupero dell’orario di lavoro attraverso il prolungamento dello stesso in misura di 15 minuti al giorno.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso FASI, Caserta affidato a due motivi cui resiste con controricorso il lavoratore.

Con il primo motivo di ricorso quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte del merito erroneamente affermato l’interesse ad agire in accertamento dell’asserito diritto alla retribuzione di prestazioni aggiuntive senza “la specificazione delle concrete unità temporali in cui sono state rese le prestazioni di lavoro eccedente” considerando tale specificazione come priva di “valore essenziale” e si sostiene che l’azione in giudizio è data solo per accertare diritti soggettivi e non per chiedere parere al giudice su situazioni astratte ed ipotetiche e che o era carente l’interesse ad agire, essendo richiesto non l’accertamento di diritti soggettivi ma un mero parere sulla qualificazione di un’ipotesi, o il ricorso era da ritenere nullo per omessa deduzione dei concreti specifici fatti costitutivi del diritto al compenso dell’asserito lavoro straordinario.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per asserita violazione del principio per cui l’onere di deduzione e prova dell’asserito lavoro straordinario grava sul lavoratore. Osserva la ricorrente che la domanda si fondava su un’asserita mancata effettuazione della pausa che avrebbe determinato, insieme al recupero che la presupponeva, un lavoro straordinario pari al tempo della pausa non effettuata, essendo pacifica l’effettuazione del recupero, e che in tale situazione l’onere di deduzione e prova della mancata effettuazione della pausa dovuta, avendola lavorata in ciascun giorno dei numerosi anni oggetto di causa, gravava sulla lavoratrice ricorrente. Richiama, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di indennità per ferie non godute secondo cui il riconoscimento di detta indennità è condizionato all’onere di deduzione e prova del lavoro svolto nell’intero anno e quindi del mancato godimento della pausa feriale.

Il primo motivo è infondato.

L’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13556 del 26 maggio 2008; Cass. n. 17026 del 26 luglio 2006).

Detto stato di incertezza oggettiva può anche non essere preesistente rispetto al processo con la conseguenza che in materia di lavoro subordinato, l’azione di accertamento può riguardare l’esatta determinazione dei compensi spettanti, anche laddove non siano ancora maturati i presupposti di fatto di tutte le voci della retribuzione ed il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 4496 del 21 febbraio 2008).

E’ ammissibile, anche nel rito del lavoro, una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del “quantum” alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall’inizio all’accertamento dell'”an”, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del “quantum” (si vedano Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004).

Alla luce dei riportati principi è evidente la ricorrenza di un interesse ad agire dell’originario ricorrente il quale, stante lo stato di incertezza oggettiva sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da scaturenti dal rapporto di lavoro con la ASL di Caserta e relativo alla qualificazione o meno di “lavoro straordinario” del prolungamento dell’orario ordinario di lavoro di 15 minuti preteso dall’azienda nel periodo precisato in ricorso, ha chiesto l’intervento del giudice per superarlo. Peraltro, risulta evidente che nel caso in esame non è stato chiesto l’accertamento dell’infondatezza di una pretesa avanzata nei confronti della dipendente da parte ” bensì il positivo accertamento) che il prolungamento dell’orario lavorativo già verificatosi (per quanto appresso si dirà) era da qualificarsi come “lavoro straordinario”, in vista dell’utile risultato di poter richiedere, in un separato giudizio di quantificazione, la condanna al pagamento di differenze retributive calcolate in relazione ai giorni in cui effettivamente detto prolungamento dell’orario lavorativo sarebbe stato rigorosamente provato.

Da quanto esposto discende la correttezza dell’affermazione della Corte di merito laddove chiarisce che la domanda proposta non era affetta da nullità essendo stati idoneamente allegati i fatti rilevanti e le fonti regolatrici del rapporto obbligatorio dedotto in causa e che la specificazione delle concrete unità temporali in cui erano state rese le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario non assumeva valore essenziale nel configurare la domanda di accertamento. Attraverso l’indicazione delle circostanze di fatto rilevanti e delle fonti regolatrici del rapporto obbligatorio dedotto in causa nei termini sopra specificati, la parte aveva correttamente prospettato l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, e tanto era emerso, del resto, dalla stessa posizione difensiva della società che, come si evince anche dalla sentenza impugnata, era stata non solo “piena” in rapporto alle deduzioni attoree ma decisamente finalizzata a contrastare, con l’offerta ricostruzione delle condotte aziendali e sindacali realizzatesi nel corso del tempo, la riferita eliminazione di una pausa mensa e contestuale imposizione di un recupero giornaliero non retribuito.

Del pari infondato è il secondo motivo.

Nello storico di lite sono stati riportati i passaggi logici percorsi dalla Corte di merito per giungere a ritenere che il prolungamento dell’orario lavorativo preteso dall’ASL, in concomitanza dell’erogazione dei buoni pasto non andava a compensare alcuna pausa effettuata per fruire dei detti buoni. I infatti, il giudice del gravame, una volta acclarato che l’ASL, non aveva provveduto a stabilire dei turni per consentire la fruizione dei buoni pasto stante la necessità di garantire la continuità assistenziale ha ritenuto provata la mancata effettuazione della pausa.

Peraltro, nella impugnata sentenza è stato anche sottolineato come la difesa della ASL non aveva negato la mancata predisposizione di turni ma aveva dedotto che, comunque, la dipendente aveva speso i “tickets restaurant” assegnatile mensilmente e che non poteva sussistere un rapporto di corrispettività contrattuale tra la concessione di buoni pasto fruibili solo fuori dell’orario di lavoro, senza alcuna incidenza sulla continuità temporale della prestazione lavorativa quotidiana, ed il preteso recupero dell’orario di lavoro attraverso il prolungamento dello stesso in misura di 15 minuti.

In effetti l’ASL, non negando di aver preteso il prolungamento dell’orario di lavoro ordinario (circostanza risultante documentalmente), ha dedotto che lo stesso era in rapporto di corrispettività con la fruizione dei buoni pasto ed integrava un recupero della pausa attuata dalla dipendente per consumare il buono pasto. In siffatta situazione correttamente il giudice del merito ha ritenuto che dalla mancata predisposizione dei turni si potesse desumere la insussistenza di pause durante l’orario lavorativo ordinario destinate al consumo dei pasti presupposto) per il preteso loro recupero attraverso il prolungamento dell’orario lavorativo.

Ciò invero non confligge con il principio dell’onere della prova posto che, desunta la prestazione ininterrotta dagli indicati elementi (erogazione dei buoni pasto utilizzabili solo al di fuori dell’orario di lavoro; mancata predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa sostitutivo pur in presenza di un obbligo contrattuale in tal senso, in un contesto di continuità assistenziale) non poteva che essere a carico dell’Azienda la prova contraria.

Nessun rilievo, infine, possono avere in questa sede le metagiuridiche considerazioni in merito alla compatibilità di una pausa di 15 minuti pranzo con la continuità assistenziale.

Alla luce di quanto esposto il ricorso manifestamente infondato va rigettato conformemente a molti precedenti di questa Corte ai quali si intende dare continuità non essendo state prospettate ragioni per discostarsene (cfr. in termini tra le più recenti Cass. sez. 6-lavoro nn. 10303 e 10031 del 2016).

Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla difesa della contro ricorrente si osserva che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Con riguardo al giudizio di cassazione ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., l’istanza di condanna deve essere formulata con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (cfr. Cass. n. 21805 del 5 dicembre 2012; Cass. n. 20914 dell’U ottobre 2011); inoltre il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 2 giugno 1995, n. 6190; conf. Cass. 26 giugno 2007, n. 14789).

Applicando i detti principi al caso di specie si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria, oltre a non essere stata prospettata con riferimento a tutti i motivi di ricorso (il primo dei quali è, come sopra precisato, di tipo processuale) è avulsa dal presupposto imprescindibile (prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale, ciò sempre con riferimento a tutti i motivi di ricorso) oltre che ingiustificata per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio (risultando, a tal fine, del tutto inidoneo il richiamo a principi affermati con riguardo alla legge n. 89/2001) (in termini anche Cass. sez. 6-lavoro n. 10303 del 2016 cit.).

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato e, del pari, deve essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte contro ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono distratte in favore degli avvocati che se ne dichiarano antistatari.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, e Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge. Spese da distarsi in favore degli avvocati Vincenzo Mirra, Andrea Ferraro e Paolo Galluccio che se ne dichiarano antistatari.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA