Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2021 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 24/01/2022), n.2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 671-2021 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 19, presso lo studio dell’avvocato CRISPO MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORANTE NICOLETTA;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato D’ONOFRIO GIUSEPPE

ALESSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI DENIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

LA CORTE RILEVA

1. – Con sentenza del 19 marzo 2020 la Corte di appello di Ancona, pronunciando sul gravame proposto da C.L. avverso la pronuncia del Tribunale di Pesaro che aveva disposto sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio tra la medesima e T.G., ha accolto parzialmente l’impugnazione stabilendo che la riduzione dell’assegno per il mantenimento dei figli, posto a carico del marito, decorresse dalla pronuncia della sentenza di primo grado: il Tribunale aveva invece fatto retroagire gli effetti della pronuncia dalla data della domanda di divorzio.

2. – Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da T. con un unico motivo di ricorso. Ha notificato controricorso C.L..

3. – Il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 447 c.c. e art. 545 c.p.c.. Deduce che gli effetti della pronuncia relativa all’assegno di mantenimento, di natura costitutiva, debbano essere fatti risalire al momento della domanda, giacché la durata del processo non deve pregiudicare chi ha visto riconosciuto un proprio diritto e ridotta l’obbligazione cui è tenuto. Osserva che la riduzione dell’assegno di mantenimento per la prole e la revoca dell’assegno di mantenimento per la moglie evidenziano come le erogazioni originariamente disposte e successivamente ritenute non dovute non avessero natura alimentare: di qui l’asserita ripetibilità delle somme elargite in eccedenza.

4. – In prossimità della camera di consiglio l’odierna parte ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.

L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.

In mancanza di adesione all’atto di rinuncia, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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