Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20209 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20209 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12507-2017 proposto da:
INPS — ISTITUTO NAZIONALI’, D11 ,LA PRENT191NZA
SOCI Al i 1

,

in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, \’l;\ CI SARI’l BECCAR] A 29,
presso la sede dell’AVV( )(:,.\ TURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati ..\NTONIII’A CORI 1″1 – 11,
VINCI NZO TR1OLO, INCVNZO STUMPO;

– ricorrente contro
TARANTINO \NG11 ,\, eleinvaincnie doiniciliaia in ROM \,

\

RODI 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSTYPINA BONITO,
rappresentata e difesa da se medesima;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 3338/2016 del TRIBUNALI’. di l’OGGI A,
depositata il 24/1,1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Don. FlZANCkSCO
NIARIA C1R1L1.0.

1.

seguito dell’emissione di ordinanza di assegnazione di somma, da

parte del Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, per il pagamento di un
credito derivante da compenso professionale, l’avv. Angela Tarantino
notificò all’1NPS un ulteriore atto di precetto per il recupero
dell’imposta di registro, pari ad euro 185,50, asseritamente corrisposta
in relazione a detta ordinanza di assegnazione.
A tale atto di precetto fece seguito un pignoramento presso terzi nei
confronti dell’INPS il quale si oppose all’assegnazione ,. il Giudice
dell’esecuzione rigettò i motivi di opposizione ed assegnò all’avv.
Tarantino la somma di curo 818,82.
L’INPS propose opposizione avverso tale ordinanza di assegnazione
davanti al Tribunale di Foggia ed il senza sospendere l’efficacia
esecutiva di tale ordinanza, diede termine perentorio all’opponente per
l’introduzione del giudizio di merito e l’I nte previdenziale provvide a
tale adempimento.
Con sentenza del 24 novembre 2016 il Tribunale ha rigettato
l’opposizione ed ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di
lite, liquidate in curo 3.400, oltre accessori di legge, in favore dell’avv.
Tarantino, ordinandtme la distrazione.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia proptme ricorso I’ IN PS
CO n atto affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’avv. Angela Tarantino.

Ric. 2017 n. 12507 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

FATTI DI CAUSA

Ti ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli .“,rtt. 375, 376 e 380.,bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la (:()ite che il ricorso è inammissibile.

principio della cd. apparenza in materia di impugnazioni, per cui
l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione
giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere
dalla sua esattezza (v., tra le altre, le sentenze 22 ottobre 2015, n.
7 1520,

e 22 giugno 2016, n. 12872).

Nel caso in esame il Tribunale di Foggia ha deciso la causa definendola
come opposizione all’esecuzione (come risulta dal testo della
motivazione) ed altrettanto ha riconosciuto anche l’INPS oggi
ricorrente che, nell’oggetto del ricorso, ha definito la

causa come

opposizione all’esecuzione.
Da tanto consegue che, a norma dell’art. 616 cod. proc. civ., la
sentenza del Tribunale doveva essere impugnata con l’appello.
2. 11 ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
;\ tale pronuncia segue la condanna dell’ente ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai
parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, con -ima 1- edier, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2017 n. 12507 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-3-

Costituisce affermazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità il

P.Q.M.
, La Corte dichiara .,inammissibile il rie,orso e condanna il,ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
C( mplessivi euro 800, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed
accessori di legge.

dà itto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pan a
ciuello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 19 giugno 2018.
11 Presidente

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Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.k. 30 maggio 2002, n. 115,

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