Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20209 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20210-2013 proposto da:

SPORTING CLUB SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE N.

28, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEVRERO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente conduceva attività di bar discoteca ed a seguito di verifica avvenuta nel 2007 veniva trovata non allineata con gli studi di settore per l’anno di imposta 2005, rappresentando una reiterata gestione in perdita e con omissione della dichiarazione Iva, ritenendo la società di rientrare nell’esonero di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 6, in quanto corrispondeva l’imposta sui trattenimenti.

Esperito il contraddittorio endoprocedimentale e ritenute non fondate le giustificazioni offerte dal contribuente anche per specificare la propria posizione in rapporto allo schema statistico dello studio di settore, veniva ricostruito il reddito e riprese a tassazioni le maggiori somme così accertate.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla società contribuente che ricorre per cassazione, affidandosi a tre articolati motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza, la parte privata da depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. In ossequio al principio della priorità nella trattazione del motivo di più pronta soluzione capace di dirimere la controversia (cfr. da ultimo Cass. V, n. 363/2019), viene esaminato prioritariamente il terzo motivo, ove si lamenta violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza criticandosi che la gravata sentenza si riferisca ad “alcuni giorni di pioggia” in piena stagione e riduttivi dei giorni lavorati, mentre si trattava di “ben otto” rispetto ai 34 lavorati nella stagione, senza tener conto che la media dell’incasso avrebbe dovuto essere ridotta per i meno redditizi mesi di luglio ed agosto, con sostanziale dimezzamento dell’introito, in tal modo rendendo viziata la sentenza che non ne ha debitamente tenuto conto, limitandosi ed enunciare la circostanza, peraltro in modo riduttivo.

La motivazione della sentenza sul punto si riduce a tre righe, presentandosi funzionalmente deficitaria (cfr. Cass. V, n. 32980/2018) se non strutturalmente compromessa (cfr. Cass. S.U., n. 22232/2016). Ed infatti, deve ricordarsi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).

Il motivo è fondato ed assorbente.

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per la Liguria, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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