Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20209 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.21/08/2017),  n. 20209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6784-2013 proposto da:

B.R., (OMISSIS), S.A.A. (OMISSIS),

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO MANAUZZI;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.n.c., p.iva (OMISSIS), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOVENIO

BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CANNIZZARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO LA VIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato ALFREDO MANAUZZI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato ARMANDO LA

VIOLA, difensore del contro ricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2001 i signori B.R., S.A.A. e S.M. – eredi di S.A., già socio, insieme con suo fratello A., della società (OMISSIS) snc, dichiarata fallita nel 1996 – convenivano innanzi al tribunale di Latina il Fallimento (OMISSIS) s.n.c. per sentirlo condannare alla restituzione di alcuni immobili (cinque capannoni industriali ed un’area scoperta), di cui sostenevano l’illegittima apprensione da parte del Fallimento medesimo; nonchè al risarcimento dei danni da illegittima occupazione, liquidati nell’importo dei canoni che il medesimo Fallimento aveva percepito dalla locazione di detti immobili.

Il tribunale, per quanto qui ancora interessa, disattendeva la tesi degli attori secondo cui la società (OMISSIS) si sarebbe estinta ex art. 2272 c.c., a seguito del decesso di S.A., avvenuto nel 1991; al riguardo il primo giudice argomentava che lo statuto della società prevedeva espressamente la facoltà del socio superstite di proseguire l’esercizio sociale con gli eredi del socio deceduto, ove non avesse preferito liquidare a costoro la quota di loro spettanza, e che dagli atti non emergeva traccia di tale liquidazione; il tribunale considerava altresì che suddetti capannoni non potevano considerarsi beni personali ai sensi della L.Fall., art. 46,e, su tali premesse, rigettava la domanda degli attori.

La sentenza di primo grado veniva appellata dagli attori, i quali ponevano a fondamento dell’impugnazione una scrittura privata di divisione sottoscritta il 13 ottobre 1987 dai fratelli A. e S.A., con i quali a quest’ultimo venivano assegnati in proprietà esclusiva taluni dei beni per cui è causa (l’area scoperta e tre dei cinque capannoni), nonchè la sentenza del tribunale di Latina n. 1608 del 24 luglio 2006, passata in giudicato, che, al termine di un giudizio di divisione, aveva dichiarato la proprietà degli eredi di S.A. sui beni oggetto della detta scrittura.

La corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che “con esso la domanda di rivendica si fonda su presupposti di fatto e di diritto totalmente diversi da quelli addotti in primo grado”; in proposito nella sentenza gravata si argomenta che i documenti posti a fondamento della prospettazione degli appellanti erano stati prodotti in primo grado oltre il termine utile di cui all’art. 184 c.p.c., e che tale produzione documentale innovava sostanzialmente il thema decidendum rispetto a quello delineato negli atti introduttivi del giudizio “dando luogo ad una domanda nuova sulla quale non è stato accettato il contraddittorio in primo grado (…) e che non può essere proposta per la prima volta in appello”.

I signori B.R., S.A.A. e S.M. ricorrono per la cassazione della sentenza di secondo grado sulla scorta di due mezzi di ricorso, rispettivamente riferiti:

1) alla violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando inammissibile, perchè nuova, la domanda proposta in appello dagli attori;

2) alla violazione del combinato disposto degli art. 345 e 184 c.p.c., in cui la corte d’appello sarebbe incorsa giudicando tardiva la produzione dei suddetti documenti; al riguardo nel mezzo di gravame si deduce che la scrittura privata sarebbe stata prodotta unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado e che la sentenza del tribunale di Latina n. 1608 del 24 luglio 2006 sarebbe stata prodotta in primo grado dopo la scadenza del termine di cui all’art. 184 c.p.c., perchè la stessa era venuta ad esistenza dopo la maturazione di tale scadenza.

Il Fallimento ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione e deducendo l’intervenuto giudicato interno,

1) sulla appartenenza degli immobili in questione alla società fallita;

2) sulla mancata liquidazione agli eredi di S.A. della quota di tale società spettante al loro dante causa;

3) sulla natura non personale, nei sensi di cui alla L.Fall., art. 46, degli immobili in questione;

4) sulla irrilevanza, affermata dal tribunale in considerazione dell’espressa ricusazione del contraddittorio da parte della Curatela, dei fatti costitutivi della domanda diversi da quelli enunciati nella citazione introduttiva.

Secondo il contro ricorrente la novità del thema decidendum, correttamente rilevata dal giudice d’appello, consisterebbe non nella novità del titolo di proprietà degli immobili per cui è causa, ma nella novità della allegazione secondo cui il diritto di proprietà su tali immobili sarebbe sorto in capo agli attori in epoca antecedente allo scioglimento della società.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.3.17, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività del ricorso per cassazione è infondata perchè tale ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 12.3.13, ultimo giorno utile.

L’eccezione di giudicato interno va disattesa in quanto, come questa Corte ha più volte, ancora di recente, affermato (cfr. sentt. 2217/16, 12202/17) il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. Con i motivi di appello proposti dagli eredi di S.A., trascritti alle pagg. 7 e seguenti del ricorso per cassazione, si censurava la sentenza di primo grado argomentando come il tribunale non avesse “minimamente esaminato l’allegazione degli attori di essere pieni proprietari di detti cespiti, nè i titoli dominicali all’uopo richiamati e prodotti, e neppure le difese avverse sul punto, essendosi limitato a rilevare che, trattandosi di beni che avrebbero potuto essere funzionali all’attività della società fallita, non sarebbero scorporabili dalla massa” (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione); l’atto di appello proseguiva, poi, con l’illustrazione dei titoli che sorreggevano l’azione di rivendica degli attori. Il gravame avverso la sentenza di primo grado, quindi, ha devoluto alla corte di appello l’intera materia oggetto del giudizio (salvo che per i due capannoni esclusi dall’appello, proposto solo con riguardo all’area scoperta e a tre dei cinque capannoni rivendicati in primo grado), impedendo la formazione del giudicato interno invocato alla difesa della Curatela contro ricorrente.

Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso va giudicato fondato, giacchè l’affermazione della sentenza gravata secondo cui l’appello degli odierni ricorrenti sarebbe stato inammissibile perchè la domanda di rivendica ivi rassegnata si fondava “su presupposti di fatto e di diritto totalmente diversi da quelli addotti in primo grado” (primo capoverso della motivazione della sentenza gravata) si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte; con la conseguenza che, da un lato l’attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della “causa petendi” e, dall’altro, il giudice può accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all’art. 112 c.p.c. (tra le varie, sentt. 23851/10, 40/15, 8986/17).

Il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 24469/13, che, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame – così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito – proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti la motivazione su tale ultimo aspetto, da considerarsi svolta “ad abundantiam”. L’impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello degli odierni ricorrenti tanto nella motivazione (primo rigo dei “MOTIVI DELLA DECISIONE”), quanto nel dispositivo; la corte capitolina ha pertanto esaurito la sua potestas judicandi in una declaratoria di rito di inammissibilità del gravame, con conseguente inidoneità ad assumere portata decisoria delle successive considerazioni, relative al merito, dalla stessa svolte in ordine alla ritenuta intempestività della produzione documentale offerta dagli eredi di S.A. per provare i titoli posti a fondamento della loro domanda di rivendica; considerazioni “ad abundantiam”, in relazione alle quali, pertanto, non sussiste interesse al gravame. Cassata la statuizione di inammissibilità dell’appello, infatti, il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sul medesimo con pienezza di poteri cognitivi, essendo a tale giudice rimessa ogni valutazione sulla ammissibilità, concludenza ed opponibilità alla Curatela delle prove dedotte dagli eredi di S.A. a sostegno della propria domanda.

In definitiva si deve accogliere il primo motivo di ricorso e dichiarare inammissibile il secondo; la sentenza gravata va conseguentemente cassata con rinvio alla corte d’appello di Roma, perchè la stessa si pronunci sull’appello dagli eredi di S.A..

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo e cassa la sentenza gravata; rinvia ad altra sezione della corte di appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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