Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20209 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14090/2009 proposto da:

LDS SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante, B.

F. (OMISSIS) in proprio e B.R.

(OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VITIELLO Mario, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI PRATO in persona del Presidente della Giunta

Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ CARDUCCI

4, presso lo studio dell’avvocato RIGHI ROBERTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICCOLAI Andrea, giusta determinazione n. 2893

del 21.7.09, e giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2008 del TRIBUNALE di PRATO del 25.6.08,

depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Decidendo in primo grado con sentenza depositata il 16 settembre 2008, il tribunale di Prato ha respinto l’opposizione proposta da B.F. e B.R., in proprio e quali legali rappresentanti della LDS spa, avverso le ordinanze ingiunzione numerate dal 1357/07 ai 1362/07 dalla Provincia di Prato, emesse per violazione della normativa in tema di rifiuti.

Gli opponenti hanno proposto immediato ricorso per cassazione con atto notificato il 17 giugno 2009, resistito da controricorso, il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso a causa del mancato preventivo esperimento del rimedio dell’appello. La relazione preliminare, che il Collegio condivide, osserva che il rilievo è fondato, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.).

La sentenza impugnata è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è quindi soggetta a questa nuova disciplina (Cass 13019/07; 10775/08;SU 27339/08).

La ricorribilità diretta permane per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono esclusivamente quelle con le quali il giudice competente dichiara l’opposizione inammissibile per tardività del ricorso (Cass. 28147/08).

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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