Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20208 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12061-2017 proposto da:
1)1 1, MONTr, DAN111,, elettivamente domiciliato in ROMA,
,UNG(Y11”,V I IRI 1)1 1 3 11:11:.\ PAPA 21, presso lo studio
dell’avvocato .\ .A URO l ,ONG O, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro

PRI 11I 11U

1)1 ROMA ,.
– Irlt1.177ata

avverso la sentenza n. 21115/2016 del TRIBUNAl i di ROMA,
depositata il I I /11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Don. FRANCVSCO
MARIA CI1Z1l .1 .0.

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. C.,:on sentenza n. 8,5140 del 2009 il .4;iudice di pace (14 Roma
condannò la Prefettura di Roma a pagare a Dattici Del Monte, a titolo
di spese di lite, la somma di curo 80.
Notificato il precetto da parte del creditore per la somma di curo

procedura esecutiva in danno dell’Amministrazione debitrice.
La Prefettura di Roma propose opposizione all’esecuzione, davanti al
Giudice di pace di Roma, sostenendo di aver emesso mandato di
pagamento per saldare il debito di cui alla suindicata sentenza di
condanna.
Ti Giudice di pace, rilevando che la sola emissione del mandato di
pagamento non fosse sufficiente all’adempimento dell’obbligo, rigettò
l’opposizione e compensò le spese di lite.
2. La sentenza e stata appellata da Daniel Del Monte in ordine alla
compensazione delle spese e il Tribunale di Roma, con sentenza
dell’i 1 novembre 2016, ha rigettato il gravame, nulla disponendo in
punto di spese attesa la contumacia della parte appellata.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Daniel Del Monte
con atto affidato ad un solo motivo.
1,a Prefettura di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso e stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis.cod. proc.
civ., e il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ed omessa e inesatta
motivazione.
Ric. 2017 n. 12061 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

613,80 e non essendo seguito il pagamento, il Del Monte avviò una

Lamenta il ricorrente che non sussistevan( ) ragioni idonee per la
compensazione delle spl.;se.
1.1. Osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento.
Si rileva, innanzitutto, che né dalla sentenza impugnata né dal ricorso è
dato comprendere in quale data il giudizio di opposizione

molteplici mutamenti subiti dall’art. 92 cod. proc. civ.
decennio. 11 fatto che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata
nel 2014 lascia supporre — ma si tratta, appunto, di una mera
congettura — che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione il testo
dell’art. 92 di. risultante dalla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui la compensazione era consentita in presenza di
«gravi

ed

eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella

motivazione».
Tanto premesso in ordine ad un’evidente lacuna del ricorso, la Corte
rileva che il “lribunale ha comunque dato conto, a sostegno della tesi
della compensazione, delle ragicmi che l’hanno indotto a confermare la
decisione del Giudice di pace (individuazione del locus solutionis nelle
obbligazioni delle pubbliche amministrazi(mi, idoneità dell'( fferta
formale da parte della P.A. ai fini di precludere la possibilità di avviare
la riscossione coattiva del credito).
Si tratta di ragioni condivisibili e che comunque fanno ritenere
sussistente la motivazione richiesta dall’art. 92 cit. nel testo

nitione

temporis applicabile.
2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
tic. 2017 n. 12061 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-3-

all’esecuzione fu intrapreso, circostanza rilevante in considerazione dei

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
cluelle2 dovuto per il ricoo.

P.Q.M.
I,a Corte

/7(?/ /d

il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaier, del d.P.IZ. 30 maggio 2002, n. 115,

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
eludo dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.

dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del

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