Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11151-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA VITIVINICOLA LEPORE DI G.L. E C SNC,

L.G., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO COSENTINO,

GIOVANNI DI BIASE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 187/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 09/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di verifica generale sui periodi di imposta 2003 – 2007 veniva redatto il pvc del 18 giugno 2008, dove per l’anno di imposta 2003 veniva rilevata l’omissione di contabilizzazione e di esposizione ricavi al fine del calcolo dell’imponibile per un totale di Euro 1.242.554, pari ai versamenti operati, come emerso da indagini bancarie su conti riferibili alla società o a persone legate da stretta connessione. Non trovando riscontro nelle scritture della società e non essendo altrimenti giustificate dall’amministratore, le somme sono state impuntate al reddito di impresa per quell’anno con ripresa a tassazione anche nei confronti dei soci, secondo il principio della trasparenza.

Avverso l’atto impositivo proponevano ricorso la società ed i soci ciascuno per quanto di competenza, trovando accoglimento dal giudice di prossimità.

Investito della controversia ad iniziativa dell’Ufficio, il giudice dell’appello in via preliminare rigettava la doglienza di parte contribuente circa la ritualità delle indagini bancarie -la cui autorizzazione era affermata come solo menzionata, ma mai prodotta- argomentando sull’orientamento di questa Corte, per cui non vi sono sanzioni espresse di inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, diversamente da quanto avviene nel processo penale. Nel merito, confermava la sentenza di primo grado, donde propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso la società ed i due soci che hanno spiegato anche ricorso incidentale su unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. In ossequio al principio della priorità nella trattazione del motivo di più pronta soluzione capace di dirimere la controversia (cfr. da ultimo Cass. V, n. 363/2019), viene esaminato prioritariamente il secondo motivo, ove si eccepisce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dell’art. 2697 c.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il patrono erariale lamenta che la commissione territoriale da un alto abbia rilevato un’ammissione parziale della contribuente sull’ascrivibilità a ricavi della somma di Euro 404.190, il rimanente ascrivibile a cambiale agraria, di cui la stessa CTR dichiara non essere fornita prova da parte della contribuente, dall’altro abbia rigettato l’appello, confermando così la sentenza di primo grado che aveva annullato la ripresa a tassazione. Ed infatti, a fronte di versamenti riferibili alla società in conti correnti esaminati, (parzialmente) riconosciuti come ricavi e alla mancata prova dell’affermata esistenza di una provvista per cambiale agraria, la CTR non ha ritenuto provato presuntivamente l’imputazione a ricavi, ma ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo, in violazione alle richiamate regole sul riparto della prova per cui i versamenti di cui il contribuente non fornisca giustificazione sono imputati a ricavi al fine del calcolo dell’imponibile. Sul punto questa Corte ha anche di recente confermato l’indirizzo per cui in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel (peraltro oggi superato) divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. V. n. 27032/2007; conforme Cass. V. n. 2752/2009; n. 18083/2020; n. 16650/2011; n. 1418/2013; Cass. VI-5, n. 9761/2017).

Il motivo è dunque fondato ed assorbente.

2. Nè può essere accolta l’eccezione di giudicato esterno, in ragione dell’assoluzione del socio della società contribuente, G.L., stante l’autonomia del processo penale con quello amministrativo e tributario. Infatti, nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (Cfr. Cass. V, 19786/2011. Sulla diversità di metodo accertativo nei due riti, cfr. Cass. V, n. 28060/2017).

In definitiva, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento.

3. Accolto il ricorso principale, dev’essere esaminato il ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico, ancorchè articolato, motivo, dove si solleva censura ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32,33 e 43 ed omessa motivazione su punto decisivo. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia ritenuto operante la presunzione di imputazione a ricavi dei versamenti operati non solo nei conti correnti di terzi, legati alla società ed a questa riferibili, ma anche a tre conti della società stessa, per cui tale presunzione non dovrebbe operare. Il citato art. 32 si riferisce a somme estranee alla contabilità di cui non si sappia spiegare la ragione; laddove poi nei conti stessi della società non vi è univocità e l’amministratore non sia in grado di dare giustificazione, occorre precisare non essersi in presenza della probatio diabolica. Peraltro, ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 35 la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria (Cfr. Cass. V. n. 17525/2019).

Per altro verso, sul punto specifico, questa Corte ha già affermato che In tema di accertamento dell’IVA, la presunzione stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr. Cass. V, n. 12276/2015). Nè, infine, può essere ammesso un ricorso per Cassazione a fini “esplorativi” (cfr. Cass. III, n. 2829/2002).

Il ricorso incidentale è quindi infondato.

In conclusione, il ricorso principale merita accoglimento, mentre l’incidentale dev’essere rigettato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per le ragioni attinte dal secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ulteriore contributo per il ricorso se è dovuto. (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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