Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/08/2017, (ud. 16/03/2017, dep.21/08/2017),  n. 20208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10752-2013 proposto da:

IMMOVECA SRL (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

BERTOLI;

– ricorrente –

contro

S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO 86,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO RICCARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO ZORZI;

– controricorrente –

nonchè contro

C.F., C.M., M.N.,

Z.A., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2211/2012 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 21/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito l’Avvocato RICCARDI Stefano con delega orale dell’Avvocato

ZORZI Paolo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale di Padova è stato adito da S.I. e B.A., condomine di un fabbricato in (OMISSIS), che hanno chiesto la rimozione di opere realizzate dalla Immoveca s.r.l., proprietaria di locale commerciale al piano terra, con occupazione di parti comuni quali il marciapiedi esterno e il parcheggio da parte di gazebo mobile e scala. La s.r.l. ha eccepito di essere proprietaria per titolo derivativo e in subordine per usucapione dell’area occupata e ha chiamato in giudizio all’uopo gli altri condomini M.N., Z.A. e G.S.. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al posizionamento, non più attuale, del gazebo, e ha condannato la convenuta alla rimozione delle altre opere ritenute in violazione dell’art. 1102 c.c..

2. Avverso la sentenza del tribunale, depositata il 21.8.2012 e notificata il 6.9.2012, ha interposto appello Immoveca s.r.l. (con atto sinteticamente descritto alla p. 18 del ricorso e con le conclusioni ivi poi trascritte), evocando in giudizio – in luogo di B.A. deceduta il (OMISSIS), in corso della causa di primo grado, senza che l’evento fosse dichiarato o notificato – le figlie risultanti dalla situazione di famiglia storica, quali eredi, F. e C.M..

3. Con ordinanza depositata il 22.2.2013 la corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 – bis c.p.c., ritenendo non sussistere una ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione.

4. La Immoveca s.r.l. ricorre – affidandosi a tre motivi illustrati da memoria – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., per la cassazione di sentenza del tribunale di Padova.

S.I. resiste con controricorso. Non spiegano difese F. e C.M., M.N., Z.A. e G.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente S.I. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per ritenuto passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Padova, per non essere stato l’appello notificato al difensore costituito di B.A., ma alle sue presunte eredi F. e C.M.. Richiama all’uopo giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte del 1984.

1.1. L’eccezione è infondata. A prescindere da ogni considerazione in ordine al se l’eventualmente erronea (ma v. infra) notifica dell’impugnazione alla parte in luogo che nel domicilio eletto presso il difensore determini, in ipotesi di decorso dei termini, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, o non obblighi piuttosto alla rinnovazione della notifica (v. ad es. Cass. 24/07/2014, n. 16801), l’indirizzo giurisprudenziale richiamato a sostegno dell’eccezione è stato superato (da Cass., Sez. U, 28/07/2005, n. 15783 e successivamente, tra le altre, ad es., da Cass. 29/08/2011, n. 17692), essendo dunque da tempo fermo l’indirizzo di questa corte nel senso che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, la morte di una delle parti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione può essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato.

1.2. La giurisprudenza di questa corte, tuttavia, ha riconosciuto che alla parte vittoriosa ai fini della notificazione della sentenza e a quella soccombente ai fini della notificazione dell’impugnazione è data altresì l’alternativa dell’indirizzamento alla parte defunta o divenuta incapace, rappresentata dal procuratore del precedente grado di giudizio. In tal senso Cass., Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 ha chiarito la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in base alla quale, nell’ipotesi di mancata dichiarazione o notificazione dell’evento: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.

Ne deriva la retta instaurazione, da tale punto di vista, del giudizio di cassazione, stante la documentata qualità delle C.; ciò che esime la corte dallo svolgere considerazioni circa l’essere stato comunque il ricorso notificato all’avv. Luigi Prete nel domicilio eletto non solo di S.I. ma anche della defunta B.A..

2. Il ricorso è per altro verso inammissibile, in quanto esso non risponde ai requisiti necessitati per i ricorsi per cassazione avverso la sentenza di primo grado proponibili ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3.

2.1. Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943) il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c., quanto ai requisiti di contenuto-forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, tra l’altro:

– gli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello;

– i motivi su cui esso era fondato, e le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite.

Trovano invero applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse hanno inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.

Pertanto, come è stato specificato ad es. da Cass. 23/12/2016, n. 26936, cui si rinvia anche per richiami di numerosi precedenti, nel ricorso per cassazione di cui trattasi l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza (v. anche Cass., Sez. U, n. 25513 del 13/12/2016), pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

2.2. Stando alla giurisprudenza su richiamata, è dunque necessaria la puntuale indicazione di diversi elementi, tra i quali – per quanto qui rileva – la data di notifica dell’atto di appello e la trascrizione precisa dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso.

2.3. Invece, il ricorso in esame non contiene gli indispensabili completi riferimenti alla data della notifica dell’appello (omessa alla p. 18 ove si tratta l’argomento) e ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello (meramente sintetizzati alla p. 18 con espressioni stringate: ad es., per la lett. a) “Errata valutazione dello stato dei luoghi; omessa/erronea pronuncia su un punto decisivo della controversia: sulla qualificazione giuridica dei gradini; violazione degli artt. 1117 e 1102 c.c. – violazione del regime delle pertinenze esistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 1117 c.c.”).

2.4. L’omissione (come notato ad es. da Cass. 15/05/2014, n. 10722) rende impossibile evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame, oltre che la stessa tempestività dell’appello.

3. All’inammissibilità del ricorso segue il carico delle spese liquidate come in dispositivo – secondo soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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