Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., rappr. e dif. dall’avv. Assunta Fico,

assunta.fico.avvocaticrotone.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio in Crotone, via Libertà 27/B, come da procura allegata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 15.1.2020, n. 45, in

R.G. 533/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 25.5.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.J. impugna la sentenza App. Catanzaro 15.1.2020, n. 45, in R.G. 533/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catanzaro 3.12.2018 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e precisata la non utilità di un’ulteriore audizione: a) non attendibili le circostanze, relative ad una supposta persecuzione ad opera di una setta, quali non dettagliatamente riferite e per il contrasto con la professata religione cristiana, non avendo il ricorrente nemmeno ben indicato le ragioni dell’omessa richiesta di tutela in patria; b) assente nel Paese, quanto al Delta State, il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti internazionali indicate, mancando poi precisi riferimenti nella stessa domanda; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali;

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove ha omesso di disporre nuova audizione del ricorrente, la quale avrebbe permesso di integrare le motivazioni dell’espatrio rispetto a quanto verbalizzato in precedenza, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che art. 46, comma 3 Direttiva 2013/32; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione del livello d’integrazione del ricorrente e i documenti prodotti, in particolare lo stato della malattia (epatite cronica) e l’inserimento lavorativo (contratto di lavoro del 2018, prorogato); con il terzo motivo, si contesta l’omessa considerazione delle circostanze che, al rientro in Nigeria, esporrebbero il richiedente a subire il deficit di tutela ivi in generale non offerta dalle autorità; il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente, in particolare per le condizioni di salute precarie e l’integrazione percorsa;

2. il primo motivo è inammissibile, sotto plurimi profili; in un generale quadro di non autosufficienza – non riportandosi almeno in sintesi il corrispondente motivo d’appello – la doglianza evita di confrontarsi con il principio, fermo presso questa Corte, per cui il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente “a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020); e così si è ribadito, nel solco di quanto affermato dal citato precedente, che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza ed in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020);

3. il terzo motivo è inammissibile, correttamente conseguendo il diniego delle due protezioni maggiori dalla considerazione per cui, valutata la non credibilità per un verso e la insufficienza del quadro corruttivo e di inefficienza riportato, il citato diniego procede dalla inesistenza di un vero e proprio conflitto armato nella zona di provenienza (Delta State) secondo la nozione chiarita quale rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per cui essa, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, così che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019);

4. il secondo e quarto motivo sono fondati; la considerazione dello stato di affezione patologica denunciato (e di cui non v’e’ traccia in motivazione), così come il significativo percorso professionale intrapreso (con contratto di lavoro prorogato) impongono che il giudice di merito, almeno, dia conto per la apparente decisività in astratto con cui i relativi elementi appaiono essere stati rappresentanti – delle ragioni di una supposta indifferenza, quando alla condizione di salute, di un rientro nel Paese di provenienza, mancando sul punto ogni giustificazione; così come anche l’inserimento linguistico e professionale, in correlazione alla precedente circostanza, induce ad una diversa motivazione sia sul versante della cd. comparazione, sia sulla identificazione in sé di una vulnerabilità già ora rilevante per come ripresa da Cass. s.u. 29459/2019;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile quanto ai motivi primo e terzo, fondato quanto ai motivi secondo e quarto, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i motivi primo e terzo, fondati i motivi secondo e quarto del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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