Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9348/2009 proposto da:

A.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato GRILLO MARIA

CRISTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati CARRUBBA Alessandro,

DE LUCA PIETRO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. CARUSO MESSINEO

Felice, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controrscorrenti –

avverso la sentenza n. 583/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

16.4.08, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Il Collegio:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con atto notificato il 20 aprile 2009, A.M.C. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Catania il 28 aprile 2008;

rilevato che con atto datato 4 marzo 2011, depositato il 12 novembre 2011, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che i resistenti e il loro difensore hanno sottoscritto la rinuncia per accettazione e hanno espressamente accettato la compensazione delle spese di lite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che vi è quindi motivo per dichiarare l’estinzione conseguente alla rinuncia, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite;

Visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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