Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20207 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20207 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 11552 – 2017 proposto da:

:11,ONG1 PATRIZIA elettivamente domiciliata in R()M.\, PI \/J;\
CAVOUR, presso la CORTI i DI CASSAZIONI, rappresentata e
difesa da se medesima;
– ricorrente contro
ROMANO GIOVANNI URANCKSCO, elettivamente domiciliato in
Rom, PI \’//:\
;

c i\ss \zioNv ,

presso la coink

rappresentato e difeso dall’avvocato Al,l’R I MO CONTI I ,,RI;

controricorrente

contro
DI AI,B1AZTO

(:11STI.\NO PAOLO, 1.-\NNA

BRIG11/\ MANNA 1,\111-ZIZI();

Data pubblicazione: 31/07/2018

- intimati ‘”avverso la senteila n. 474/2017 (‘.111a CORTI 1 D’APPELLO di
NAP01,1, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCKSCO

FATTI DI CAUSA
• L’avv. Patrizia •longi propose opposizione, davanti al Tribunale di
Napoli, in relazione all’esecuzione immobiliare promossa contro di lei
da Giovanni Francesco Romano, Paolo Cristiano, Gabriele Di \lberto,
Maurizio N lanna e Brigida Manna, ritenendo che vi fosse incertezza
sull’identità personale del Romano, poiché nel titolo esecutivo egli era
identificato come “Romano Francesco”.
Rigettata l’istanza di sospensione, la Alongi intraprese il giudizio di
merito, nel quale si costituì il solo Romano, chiedendo che
l’opposizione fosse dichiarata inammissibile o infondata.
Il Tribunale rigettò l’opposizione e condannò l’opponente al
pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore somma di euro 1.000 ai
sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’attrice soccombente e
nel giudizio di secondo grado si è costituito il solo Romano ,. dopo di
che la causa è stata rinviata per consentire all’appellante l’integrazione
„del contraddittorio,nei confronti degli altri creditori opposti.
Con sentenza del 2 febbraio 2017 la Corte d’appello di Napoli ha
dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.,
condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ric. 2017 n. 11552 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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NIAR1A CIRILLO.

I la rilevato la Corte d’appello che non erano stati concessi i termini
minimi a comparire agli altri ,c,reditori pignoranti.‘liamati in causa fio
dal primo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre l’avv.
Patrizia Mongi con atto affidato ad un solo motivo.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli am. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., rilevando che nella fattispecie non
dovrebbe trovare applicazione l’art. 331 cit., non sussistendo il
litisconsorzio necessario.
1.1. 11 motivo, cluando non inammissibile, è privo di fondamento.
Si rileva, innanzitutto, che il ricorso è redatto con una tecnica non
rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., posto che
non consente di comprendere con la necessaria precisione quale sia
stato lo svolgimento della vicenda processuale e luale fosse la
posizione dei creditori diversi dal Romano.
Tanto premesso, la Corte. osserva che, per .quanto è dato capire,
l’opposizione all’esecuzione fu promossa dall’odierna ricorrente contro
alcuni creditori, tutti citati in giudizio già in primo grado. Ne consegue
Che, dovendosi ritenere che il titolo esecutivo era unico (ma il ricorso
carente anche su questo punto), sussisteva comunque il litisconsorzio
processuale, posto che tutti i creditori erano parte del giudizio. :Non ha

Ric. 2017 n. 11552 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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Resiste Giovanni Francesco Romano con controricorso.

importanza, quindi, stabilire di quale tipo di litisconsorzio si tratti nel
C5() di spe,4ie.
D’altra parte, la ricorrente nulla ha detto per spiegare le ragioni per le
quali si dovrebbe trattare di litisconsorzio facoltativo, posto che la
giurisprudenza di questa ( orte riconosce la sussistenza del

esecutivi (sentenza 24 febbraio 2011, n. 4503) ed aggiunge che nelle
opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi
creditori che rivestano la qualità di procedente O di interventore al
momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a
tal fine gli interventi successivamente dispiegati (sentenza 5 settembre
2011, n. 18110).
1,a sentenza impugnata, del resto, ha dato conto anche dei termini
concessi per l’integrazione del contraddittorio e del mancato rispetto
dei medesimi da parte dell’odierna ricorrente.
2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri
introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
(1.13 .R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso..
P.Q.M.
,a Corte

gefia il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 3.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma I -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
Ric. 2017 n. 11552 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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litisconsorzio necessario tra tutti i creditori nell’opposizione agli atti

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quellck dovuto per il ricor4o.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3, il 19 giugno 2018.

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