Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20207 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11149-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati SERGIO RUSSO e PAOLO SPERLONGANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente esercitava attività di taxista associato in cooperativa ed era attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 con ripresa a tassazione della cessione a titolo oneroso della licenza (recte, voltura dell’autorizzazione) e dell’azienda che essa rappresenta. Reagiva quindi all’atto impositivo, contestando trattarsi di cessione verbale di azienda dietro corrispettivo non dichiarato, protestava essere socio di cooperativa di taxisti – trasportatori, quindi negava la sua natura imprenditoriale di talchè riteneva fuorviante rappresentare la voltura dell’autorizzazione amministrativa come un’operazione aziendale che resta riservata agli imprenditori.

Avverso il primo giudizio negativo trovava apprezzamento delle proprie ragioni presso la commissione d’appello che annullava gli atti impositivi.

Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di gravame, cui spiega tempestivo controricorso la parte contribuente.

In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis nonchè L. n. 21 del 1992, art. 6, commi 1 e 5, art. 7, comma 1 e art. 9, comma 1 nella sostanza lamentando che dalla affiliazione alla cooperativa taxisti come dipendente e socio retribuito sia stata fatta escludere la sua natura di imprenditore titolare di azienda che non poteva, pertanto, cedere e che si sia affermato come la cessione di licenza non sia fondata su valori di riferimento con precisa individuazione delle fonti tanto da non potersi parlare di plusvalenza da cessione. Ricorda infatti il patrono erariale come la L. n. 21 del 1992, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, all’art. 6 preveda il ruolo dei conducenti, che (all’art. 7) “possono” essere iscritti come impresa artigiana, peraltro già riconosciuti da questa Corte nella categoria dei piccoli imprenditori.

Preliminarmente, occorre rilevare come il ricorso per cassazione, nel primo motivo di diritto, ometta di denunciare la violazione -da parte del giudice del merito- dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., denuncia che deve essere formulata attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale (15350 del 21/06/2017).

La questione specifica è già pervenuta alla cognizione di questa Corte, ove ha affermato che ai sensi della L. n. 21 del 1992, art. 7 i titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi svolgono un’attività di impresa artigiana di trasporto, sicchè, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 86, comma 1: ne deriva che, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l’Ufficio può effettuare l’accertamento induttivo ex art. art. 39, comma 1, lett. a), del predetto decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza (così Cass. V, n. 4944/2018).

Ed infatti, la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 9 che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative (cfr. Cass. V, n. 17476/2017).

Occorre precisare, infatti, che se è vero che la licenza (recte, autorizzazione) è titolo abilitativo rilasciato dell’Autorità amministrativa, con i caratteri propri della incedibilità, non è men vero che la legge stessa prevede delle condizioni e dei presupposti (individuazione di un soggetto dotato dei requisiti professionali ed attitudinali accertati) al verificarsi dei quali l’Amministrazione rilasciante è tenuta alla rinnovazione del titolo in capo ad altro soggetto designato (c.d. volturazione), sicchè l’autorizzazione entra nella disponibilità del suo titolare che ne ha ampio (ancorchè non assoluto) potere dispositivo all’interno della cornice normativa. Questo aspetto, unito al sensibile valore del titolo autorizzatorio in ragione del suo numero limitato o, comunque, contingentato secondo rigidi parametri, eleva l’autorizzazione a primario bene dell’azienda di cui è titolare il piccolo imprenditore taxista.

Nè osta a tale rappresentazione la circostanza -nel caso di specie- che il contribuente fosse socio della cooperativa e da questa remunerato. E ciò sia perchè la qualità di socio presuppone l’autorizzazione amministrativa al servizio non di linea di trasporto di persone, sia perchè l’organizzazione cooperativa mira ad una gestione coordinata del servizio, ma non può qualificarsi in rapporto di subordinazione giuslavoristica, difettando in capo alla cooperativa la titolarità dell’attività di impresa che è e resta condizionata alla licenza – autorizzazione amministrativa, ancorata sempre e solo al singolo taxista.

A questi principi non si è adeguata la CTR, sicchè la sentenza merita di essere cassata con rinvio al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si prospetta doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto in via subordinata rispetto al precedente, quale omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa indagine sulla natura imprenditoriale o meno del contribuente.

In realtà la commissione territoriale ha affrontato la questione poichè deduce dalla dipendenza dalla cooperativa il carattere non imprenditoriale del contribuente, ricavandone l’eterordinazione e la soggezione alle direttive datoriali di tempo e modo della cooperativa.

Il motivo è dunque infondato e va disattesa.

In conclusione il ricorso è fondato per le ragioni attinte del primo motivo di gravame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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