Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20207 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.O., rappr. e dif. dall’avv. Assunta Fico,

assunta.fico.avvocaticrotone.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio in Crotone, via Libertà 27/B, come da procura allegata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 3.07.2010, n. 98, in

R.G. 180/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 25.5.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. MO.NO. impugna la sentenza App. Catanzaro 3.7.2020, n. 998, in R.G. 987/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catanzaro 27.3.2019 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e precisata la non utilità di un’ulteriore audizione: a) insussistenti i presupposti della protezione sia quale rifugiato sia di quella sussidiaria, poiché la vicenda riferita (minacce dai fratelli, che si opponevano ad attribuirgli la quota ereditaria di spettanza e timore di ritorsioni per un debito non saldato, contratto con banca e usurai proprio per fuggire dal Bangladesh) appare circoscritta ad una sfera d’interesse del diritto penale comune e civilistico, senza altre prove sia di persecuzione o danno grave, sia di rifiuto di protezione dall’autorità, così difettando anche gli elementi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); b) lo stesso racconto non era univoco nel riferire le minacce dei fratelli, solo in un secondo tempo indicati quali appartenenti al partito (OMISSIS) e i limiti delle denunce non fatte, anche verso i creditori; c) era poi assente nel Paese, per quanto estremamente povero, il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti internazionali indicate, mancando poi precisi riferimenti nella stessa domanda; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali, apparendo la domanda ispirata per lo più a ragioni economiche;

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove ha omesso di disporre nuova audizione del ricorrente, la quale avrebbe permesso di superare le contestate lacune emerse per quanto verbalizzato in precedenza, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che art. 46, comma 3 Direttiva 2013/32; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione del livello d’integrazione del ricorrente e i documenti prodotti; con il terzo motivo, si contesta l’omessa considerazione delle circostanze persecutorie subite in Bangladesh e la mancata tutela ivi offerta dalle autorità; il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente;

2. il primo motivo è inammissibile; in un generale quadro di non autosufficienza della censura – non riportandosi almeno in sintesi il corrispondente motivo d’appello – la doglianza evita di confrontarsi con il principio, fermo presso questa Corte, per cui il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente “a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020); e così si è ribadito, nel solco di quanto affermato dal citato precedente, che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza ed in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020);

3. il secondo motivo è inammissibile, per assoluta genericità e assente indicazione almeno del contenuto minimo dei documenti pretesamente non esaminati, la cui decisività, peraltro, non appare più idoneamente illustrata, trattandosi della frequentazione di un corso di lingua;

4. il terzo motivo è inammissibile, correttamente conseguendo il diniego delle due protezioni maggiori per un verso dalla non idoneamente avversata ratio decidendi che ha collocato la vicenda, di cui il richiedente assume di essere stato vittima, in una fattispecie di rilievo meramente penalistico e civilistico, dunque di diritto comune; per altro verso, la ritenuta non linearità del narrato e le sue lacune quanto alle ragioni per le quali sarebbe mancata ogni richiesta di protezione alle autorità locali, integrano altra ratio decidendi genericamente censurata, mediante richiamo non circostanziato ad un diniego di tutela comunque impossibile da conseguire; quanto poi alla situazione in Bangladesh, il ricorrente non ha menzionato fonti, non esaminate o alternative, idonee a smentire l’affermazione della corte di inesistenza di vero e proprio conflitto armato nella zona di provenienza secondo la nozione chiarita quale rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per cui essa, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, così che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019);

5. il quarto motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi di esclusione della protezione umanitaria, negata sul duplice presupposto che la situazione di emergenza nel Paese di provenienza non appariva tale da eliminare ogni garanzia di vita al rimpatrio e che il racconto non esplicitava una condizione soggettiva esposta a compromissione certa dei diritti fondamentali; il ricorrente, a sua volta ed inoltre, non ha circostanziato come l’integrazione riferita fosse stata documentata nel processo ed in quale condizione sussistesse, omettendo ogni altro elemento d’integrazione sociale così da giustificare lo scrutinio di completezza ed effettività della comparazione presupposta da Cass. 3681/2019 e per come ripresa da Cass. s.u. 29459/2019;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA