Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20207 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5963-2012 proposto da:

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 348, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA DI

MUZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1368/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2011, R.G. N. 3016/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MARIA LAURA DI MUZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza della Corte d’appello di Roma attualmente impugnata (depositata il 18 febbraio 2011) dichiara inammissibile – perchè tardivo – l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 5 ottobre 2005 e afferma che ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra il MIUR e l’appellato prof. M.P., sull’assunto secondo cui la costituzione in giudizio del M. “è avvenuta al solo fine di fare rilevare la tardività dell’appello avversario per superamento del termine lungo, vizio rilevabile anche d’ufficio” dal giudice.

2.- Il ricorso del prof. M.P., illustrato da memoria, domanda, con un unico motivo, la cassazione della sentenza, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio con la suindicata motivazione; il MIUR non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Si sostiene che la Corte romana avrebbe violato le suddette disposizioni laddove ha disposto la compensazione delle spese giudiziali in assenza dei relativi presupposti, quali indicati dalle disposizioni stesse, senza neppure considerare che:

a) in realtà l’appello proposto dal MIUR non era solo tardivo, ma era anche una replica di un precedente atto di appello sul quale la decisione non solo era già intervenuta (sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5961/2008, depositata il 14 novembre 2009), era pure divenuta definitiva;

b) dopo che a tale ultima sentenza era stata data esecuzione, con l’attribuzione al professore della cattedra in contestazione, sorprendentemente il giorno 1 aprile 2010 al M. è stato notificato dal MIUR un ulteriore ricorso in appello, avente ad oggetto la stessa sentenza di primo grado già esaminata nella suddetta precedente sentenza della Corte romana;

c) dopo l’inutile segnalazione da parte del difensore del M. all’Avvocatura generale dello Stato dell’errore, l’attuale ricorrente non ha potuto fare altro che costituirsi nel nuovo giudizio d’appello, in quanto dopo un processo durato dieci anni solo per i due gradi di merito, non poteva certamente rischiare di subire la riforma della sentenza di primo grado e così perdere la cattedra, nel caso in cui la Corte d appello non avesse rilevato d’ufficio la tardività dell’appello del MIUR, evenienza che non può escludersi in assoluto;

d) alla prima udienza del nuovo giudizio di appello, tenutasi il 10 maggio 2010, la Corte, riscontrata la mancanza in atti dell’appello notificato al prof. M., ha rinviato la causa al 14 febbraio 2011, onde consentire alla parte appellata di depositare la copia notificata del ricorso “in relazione alla richiesta di controparte alle spese”;

e) la Corte quindi ha emesso la contestata decisione, mentre avrebbe meritato di essere sanzionata – per colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c. – la condotta processuale del MIUR, e per esso l’Avvocatura generale dello Stato, stante l’inaccettabile ostinata prosecuzione di una vicenda processuale dalla incomprensibile genesi (atteggiamento mantenuto anche dopo la sentenza di appello, data la mancata costituzione nel giudizio di cassazione e la mancata verifica circa la possibilità di porre fine stragiudizialmente alla lite, pure proposta).

Il ricorrente soggiunge che la statuizione impugnata si pone in netta contraddizione con il suddetto rinvio disposto dalla Corte territoriale proprio per poter vagliare la richiesta del MIUR di condanna dell’appellato alle spese.

3- Esame delle censure.

2.- Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- Poichè il presente giudizio ha avuto inizio in primo grado nel 2003, ad essa si applica l’art. 92 c.p.c., nel testo antecedente le modifiche di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a).

In relazione a tale disposizione le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (Cass. SU 30 luglio 2008, n. 20598; in senso conforme, in precedenza: Cass. 1 marzo 2007, n. 4854; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2066).

La giurisprudenza successiva – conforme al suddetto indirizzo – ha precisato che in tema di spese nei giudizi sottratti all’applicazione della L. 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l’art. 92 c.p.c., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite – è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice del merito (vedi, per tutte: Cass. 11 febbraio 2008, n. 3218; Cass. 31 luglio 2009, n. 17868; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531).

2.2.- Di recente, peraltro, le Sezioni Unite – con riguardo alla versione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotta dalla L. n. 69 del 2009 – hanno affermato, fra l’atro, che:

a) la norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche;

b) la suddetta situazione può ricorrere sempre che l’attività del soccombente che ha dato origine alle spese si riferisca a questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia a “questioni decise”, situazione di cui le SU hanno escluso la ricorrenza rispetto ad una decisione del giudice di merito risoltasi nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello per difetto di legittimazione e di interesse processuale del ricorrente, senza affrontare alcuna questione di merito (Cass. SU 22 febbraio 2012, n. 2572).

Questo indirizzo è stato seguito dalla successiva giurisprudenza (vedi, per tutte: Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 1 giugno 2015, n. 11301).

In particolare: Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083 ha affermato che in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

2.3.- Seguendo l’impostazione delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza, anche la ricorrenza dei “giusti motivi” richiesta dall’art. 92 c.p.c. (nel testo che qui si deve applicare ratione temporis) deve essere considerata come una “norma elastica”, la cui specificazione in via interpretativa da parte del giudice del merito – pur potendo essere implicita all’epoca – se presente, come nella specie, dà luogo ad un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche e comporta che, in assenza di una soccombenza reciproca, la compensazione non possa essere pronunciata quando la decisione del giudice di merito si risolva nella mera dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello, come accade nel presente giudizio, non potendo certamente considerarsi conforme all’indicata normativa codicistica una pronuncia che – come avviene nella specie – stigmatizzi in modo apodittico la parte vittoriosa esclusivamente per avere legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa, a fronte di una controparte pubblica che oltretutto, con la sua condotta processuale, l’ha costretta ad affrontare le spese di due ulteriori e inutili gradi di giudizio.

4 – Conclusioni.

3.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni esposte. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito escludendo la compensabilità delle spese del giudizio di appello.

Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sono liquidate, per i vari gradi del giudizio, nella misura rispettivamente indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito: 1) per il giudizio di primo grado: conferma la statuizione sulle spese processuali in favore del M., contenuta nella sentenza di primo grado; 2) per il giudizio di appello: condanna il MIUR al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura onnicomprensiva di Euro 3000,00 (tremila/00); 3) condanna il MIUR al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi, Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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