Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20207 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9297/2009 proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, 1892 rappresentato e difeso dall’avvocato

CECCARELLI Americo, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2899/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 6.2.08,

depositata il 04/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. V.M. proponeva opposizione a una sanzione amministrativa per divieto di sosta contestatagli dal comune di Roma con verbale di violazione n. (OMISSIS).

Il giudice di pace rigettava l’opposizione, che veniva accolta dal tribunale di Roma con sentenza del 4 marzo 2008.

Il tribunale tra i vari motivi di opposizione esaminava e accoglieva la doglianza relativa alla mancata produzione del verbale originale di accertamento della violazione, necessario per verificare l’effettiva conformità con quello meccanizzato.

Compensava però spese di lite.

Avverso quest’ultima statuizione l’avv. V. insorge con ricorso per cassazione notificato il 16 aprile 2009, resistito da controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite disposta con la seguente motivazione “attesa la particolarità del riesame giuridico in appello e per il rigetto della eccezione principale dell’appellante”.

Rituale è da ritenere l’indicazione del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c., in quanto contenuta nelle prime due proposizioni del motivo, che sono separate e riassuntive rispetto alla “più dettagliata” esposizione successiva. La censura appare manifestamente fondata.

La illogicità e insufficienza della motivazione deriva infatti: a) dalla tautologica genericità della prima motivazione; b) dalla incongruenza della seconda, che equipara il mancato accoglimento delle altre ragioni di opposizione (invero neppure esaminate e comunque da ritenere assorbite) alla reciproca soccombenza.

L’opposizione alla sanzione è invece unitaria ed è sostanziata dalle varie ragioni, una delle quali può essere sufficiente a cagionare l’annullamento dell’atto amministrativo, il che comporta di regola l’addebito delle spese a carico della soccombente amministrazione.

Non costituisce giusto motivo di compensazione la esistenza di altre ragioni di opposizione, che nulla tolgono all’esito del giudizio, nè valgono a giustificare ex art. 92 c.p.c., la resistenza, come invece si potrebbe osservare in caso di incertezze giurisprudenziali o di ambiguità della ricostruzione del fatto che sta a base della sanzione e del corrispondente motivo accolto.

La motivazione è dunque illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. Cass. 24531/10; Cass. 7766/10).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, per nuova statuizione sulle spese di causa e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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