Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20206 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20206 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORI)INANZA
sul ricorso 11054-2017 proposto da:
C11111Z I

\l ‘O STEFANO, elettivamente domiciliato in RON1A,

PIAZZA CAVOUR, presso la COlZTI. DI CASSAZIONI;„
rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
VI 1,0X SI IZAr171 SRI„ in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente. domiciliata in R( )’\ ATI A 111)11M0 CI ‹1,S1
72, presso lo studio dell’avvocato I ,( )1Z I ‘,ì\J /0 l’Al ,C1-11’;111,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO SPI:\/71,
,;\

poZZa,

controricorrente

avverso la sentenza n. 435/2017 del TRIBUN Al 11 di \TRONA,
depositata il 23/02/2017;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non
parteipata del 19/06/2,018 dal Consig4re Dott. FIZANLTSCO
MARIA CIR11,1,0.
FATTI DI CAUSA
1. 1,a Velox servizi s.r.l. fu condannata a pagare all’avv. Stefano

curo 800, di cui curo 100 per esborsi, in base ad una sentenza del
Tribunale di Verona del 9 luglio 2014.
1,a società provvide al pagamento, in favore del professionista, della
somma di curo 1.007,29, al netto della ritenuta d’acconto di euro 1 60
poi versata autonomamente all’I’sario.
L’avv. Chieregato promosse tuttavia una procedura di espropriazione
presso terzi, notificando atto di precetto alla V elox servizi s.r.1., in data
8 agosto 2014, per la somma di curo 1.250,72.
Avverso tale precetto propose opposizione la Velox servizi s.r.l.
davanti al Giudice di pace di Verona, sostenendo che esso riguardava
un debito già estinto, c nel giudizio si costituì il professionista
chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice di pace accolse l’opposizione, dichiarò non dovute le
somme di cui all’atto di precetto e condannò il professionista al
pigamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’avv. Chieregato e il
Tribunale di Verona, con sentenza del 23. febbraio 2017, ha rigettato il
gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori
spese del grado.
I la osservato il Tribunale che il pagamento di curo 1.007,29 avvenuto
in data 7 agosto 2014, cioè prima della notifica dell’atto di precetto, era
idoneo ad estinguere il debito, posto che la ritenuta d’acconto di curo
160 era stata versata all’I operazione legittima in considerazione
Ric. 2017 n. 11054 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

Chicregato, a titolo di liquidazione di spese di giudizio, la somma di

della natura professionale del debitore. Il pagamento avvenuto prima
della..potifica dell’atto di,precetto rendeva non dovute le spesu, legali
relative a quest’ultimo. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione,
il Tribunale l’ha ritenuta infondata, limitandosi a richiamare la sentenza
26 giugno 2009, n. 15031, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

con atto affidato a quattro motivi.
Resiste la VeloN servizi s.r.l. con controricorso.
11 ricorso e stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, sul rilievo che il
Tribunale non si sarebbe pronunciato su tutti i motivi di appello (che
sarebbero stati in numero di sette).
1.1. 11 motivo, quando non inammissibile,

comunque privo di

fondamento.
Da un lato, infatti, la censura e generica, perché il ricorrente riporta i
motivi di appello e poi afferma che il giudice di merito non avrebbe
tenuto conto di tutte le doglianze da lui prospettate in quella sede, ma
senza puntualmente indicare quali sarebbero le effettive omissioni di
pronuncia.
D’altro canto, poi, la sentenza (lui impugnata risulta aver affrontato
tutte le questioni )s le, e cioè il difetto di giurisdizione, le
contestazioni in ordine al (//hrnium della pretesa, la valutazione degli
elementi probatori a disposizione e la liquidazione delle spese, per cui
non e ben chiaro di quale omissione si dolga oggi il ficorrente.
Ric. 2017 n. 11054 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-3-

3. Contro la sentenza del Tribunale di Verona ricorre l’avv. Chieregato

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, ,,primo comma, n„ 3), cod. proc.

iv.

,

violazione e, falsa

applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., nonché travisamento dei
documenti prodotti, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), del
codice di procedura civile.

Si rileva che esso è, in parte, ripentivo delle censure di cui al motivo
precedente, del quale mantiene lo stesso vizio di genericità. Non chiaro
è, poi, il riferimento all’art. 306 cod. proc. civ. in materia di estinzione
del processo. L’unico rilievo effettivo, consistente nella censura di
omesso esame della documentazione prodotta, con particolare
riferimento alla corrispondenza con il legale della debitrice, si risolve
nell’indebita sollecitazione ad un diverso e non consentito esame del
merito.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli am. 3 e 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre a difetto di
giurisdizione del giudice adito.
3.1. 11 motivo non è fondato.
Giova premettere che la sussistenza del motivo sulla giurisdizione
dovrebbe giustificare la rimessione del ricorso all’esame delle Sezioni
Unite. 1,a rimessione, tuttavia, non è nella specie necessaria, posto che
queste ultime hanno raggiunto sull’argomento, come correttamente ha
rilevato il Tribunale di Verona, un approdo ormai consolidato, nel
senso che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al
legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla
fonte versale direttamente dal sostituto, volontariamente o
coattivamente, non sono attratte alla gittrisdizi(me del giudice
tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
Ric. 2017 n. 11054 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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2.1. 11 motivo è inammissibile.

trattandosi di diritto esercitato clal sostituto verso il sostituito
nell’ambito di uu rapporto di tipt4, privatistico, cui Aresta estraneo
l’esercizio del potere impositivo nello schema potestàsoggezione, proprio del rapporto tributario (Sezioni Unite, sentenza 26
giugno 2009, n. 15031, confermata dalla sentenza 19 dicembre 2009, n.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 374, primo comma, cod. proc. civ., il
motivo in esame pu6 essere deciso in questa sede nel senso della sua
non f(mdatezza, alla luce dei richiamati precedenti; e la sentenza
impugnata, sia pure attraverso il mero rinvio alla citata sentenza n.
15031 del 2009, ha assolto in modo sufficiente il proprio onere di
mot ivazione.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di legge in relazione al
dim. 10 marzo 2014, n. 55, sostenendo l’eccessività della liquidazione
delle spese compiuta dal Tribunale.
4.1. Il motivo, quando non inammissibile, e privo di fondamento.
Anche tralasciando il fatto che il ricorrente nulla dice in ordine
all’effettiva entità delle attività processuali svolte, occorre considerare
che la causa era di opposizione a precetto e che quest’ultimo era stato
intimato per la somma di euro 1.250,72, per cui la liquidazione globale
compiuta non supera comunque i massimi tariffari previsti.
5. 11 ricorso, pertanto, e rigettato.
.\ tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri
introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 1 3 comma I -quater, del
,

c1.1).R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Ric. 2017 n. 11054 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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26820, e dall’ordinanza 7 luglio 2017, n. 16833).

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto pet,i1 ricorso.
P.Q.M.
,a Corte rella il ricorso e (.7)//dinna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 1.400, di

\i sensi dell’art. 13, comma I-q/tater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.

cui curo 200 per spese. Oltre spese generali ed accessori di legge.

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