Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20206 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8525/2013 proposto da:

M.C. nato il (OMISSIS) e per le figlie maggiorenni T.A.

nata il (OMISSIS) e T.K. nata il (OMISSIS); per il figlio

minore T.E.A. rappresentato dalla stessa madre che

esercita la patria potestà, tutti eredi di T.B.,

T.F. nato il (OMISSIS) e per i figli S.A. nato il

(OMISSIS) e S.P.M. nato il (OMISSIS) tutti eredi di

S.K., SE.YA. nato il (OMISSIS) per le figlie SE.YA. nata il

(OMISSIS) e SA.SE. rappresentata dalla madre che esercita la

patria potestà; prima moglie e figlie di

SE.EL.HA.AB., SE.KH. e per i figli minori rappresentati dalla

stessa SE.YA. e SE.OU.KH.; seconda moglie e figli, tutti

eredi di SE.EL.HA.AB., domiciliati ex lege presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE CIANNAMEO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

ALLIANZ S.P.A. già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ nella qualità di

impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

in persona del procuratore Dr. P.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 225/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MICHELE CIANNAMEO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, assorbito il 2^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 febbraio – 1 marzo 2012, a seguito di appello principale proposto da Fondiaria SAI assicurazioni S.p.A. e di appello incidentale proposto da C.M., T.F. e Se.Kh., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, avverso sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, del 2 ottobre 2006 – riguardante un sinistro stradale in cui erano deceduti i coniugi e padri degli appellanti incidentali quali terzi trasportati in uno dei due veicoli coinvolti -, accoglieva l’appello principale laddove lamentava il mancato adeguamento (in senso qui diminutivo) del risarcimento al luogo dove vivevano i danneggiati (nella causa in esame, in (OMISSIS)) e accoglieva l’appello incidentale per mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella determinazione del danno da perdita di congiunto, cosi rideterminando il quantum di tale danno e disponendo la devalutazione della somma dal sinistro e il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia di primo grado.

2. Hanno presentato ricorso C.M., in proprio e per il figlio minore T.E.A., le sue figlie frattanto divenute maggiorenni T.A. e T.K., T.F. e i figli frattanto divenuti maggiorenni S.A. e S.P.M., Se.Ya., in proprio e per la figlia minore Sa.Se., e la figlia frattanto divenuta maggiorenne Se.Ya., Se.Kh. improprio e per le figlie minori Se.Ya. e Se.Ou.Kh., sulla base di due motivi: il primo denuncia violazione dell’art. 3 Cost., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 125 e 126, nonchè violazione della L. n. 218 del 1995, art. 61, per avere il giudice d’appello commisurato al luogo di residenza dei danneggiati l’entità del risarcimento; il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’appello devalutato il quantum del danno a partire dal sinistro, disponendo poi il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia di primo grado.

Si difende con controricorso Fondiaria SAI S.p.A., che chiede che il ricorso sia dichiarata inammissibile o comunque rigettato.

Si difende con controricorso anche Allianz S.p.A., come compagnia designata per il FGVS, che richiede il rigetto del ricorso.

Sia i ricorrenti, sia Allianz S.p.A. hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo del ricorso è fondato.

3.1 Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha accolto il terzo motivo dell’appello principale, per cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto tener conto del Paese di residenza dei danneggiati, cioè il (OMISSIS), ove il valore dell’Euro sarebbe stato superiore che in Italia, per cui i danneggiati avrebbero ricevuto un risarcimento superiore a quello che sarebbe stato loro concesso se in Italia fossero stati residenti. La corte si è fondata sull’insegnamento di Cass. sez. 3, n. 14 febbraio 2000 n. 1637, massimata come segue: “Nella determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l’importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso. Consegue che il giudice di merito il quale nella valutazione equitativa del danno morale abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell’area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore giustificativo della determinazione del danno è tenuto a dare puntuale conto dell’incidenza del potere di acquisto nella zona indicata sulla base di parametri numericamente accettabili, quali gli indici del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale”. Il giudice d’appello ha ritenuto che si tratti di un indirizzo giurisprudenziale preferibile ad altra giurisprudenza richiamata, peraltro di merito, per cui l’adeguamento del risarcimento al contesto socio-economico dove vive il danneggiato ha funzione compensativo-satisfattiva, e non risarcitoria, e deve altresì tenersi conto della possibilità che il danneggiato sposti la sua residenza. Sarebbe infatti – osserva la corte territoriale – “assai improbabile che i cittadini senegalesi che hanno agito nel presente giudizio siano in grado di scegliere un diverso luogo di residenza rispetto a quello attuale, nel prossimo futuro” e il differente potere d’acquisto non può pertanto non incidere sulla determinazione del quantum risarcitorio.

3.2 La pronuncia del 2000 cui si rifà la corte territoriale, peraltro, non esaminava un caso riguardante danneggiati stranieri, bensì una fattispecie in cui il giudice dl secondo grado – la Corte di L’Aquila – aveva confermato il quantum di un danno morale da perdita di congiunto, in sostanza, per il mero fatto che le persone danneggiate risiedevano nella provincia di Chieti, sostenendo che il pretium doloris “assume sempre connotazioni economiche, per cui va ragguagliato alla realtà socio-economica in cui vivono le danneggiate”. Essendo stato quindi presentato ricorso lamentando che la liquidazione del danno morale era inadeguata, in quanto deve escludersi ogni riferimento a localizzazioni geografiche, questa Suprema Corte ha preso le mosse proprio dall’affermazione che “non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche delle realtà socio-economiche in cui vive il danneggiato”. Dato atto che il risarcimento ha “funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito” (rilievo finalizzato a escluderne l’ovvia assenza di natura sanzionatoria), prosegue dunque il giudice di legittimità osservando che, “se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessario a procurarle. Tale condizionamento, per così dire, valutano non ha ostato, però, nel caso di specie, alla cassazione della sentenza d’appello, sulla base dell’ulteriore argomentazione che, per aumentare o diminuire in correlazione alle particolari condizioni socio-economiche dell’area geografica dove vive il danneggiato, occorre comunque, quale presupposto, la determinazione di un valore monetario su cui operare tali adeguamenti, nel caso assente.

3.3 Quando fu pronunciata la sentenza in questa sede impugnata, non vi era stato alcun altro arresto di legittimità concernente la questione in esame poco dopo il deposito della sentenza (16 marzo 2012) vi ritornò la sentenza n. 7932 del 18 maggio 2012, ancora di questa sezione Terza Civile. In un caso in cui il danneggiato non era italiano bensì rumeno, fu chiaramente esclusa ogni incidenza sul quantum del danno non patrimoniale della residenza del danneggiato. Ciò sulla base del fatto che l’illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali – condotta illecita (dolosa o colposa), danno e nesso causale tra essi – le cui circostanze soltanto possono incidere sulla aestimatio del danno, “mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno” (così l’appena citata sentenza, in motivazione).

Più recentemente, Cass. sez. 3, 13 novembre 2014 n. 24201, a proposito di un risarcimento ai congiunti di un tunisino deceduto in Italia per il danno morale da perdita, ha riesaminato la questione, raffrontando l’arresto del 2000 con quello del 2012, e manifestando adesione a quest’ultimo, a cui favore ha aggiunto due ulteriori elementi di sostegno: da un lato, l’obbligo di non discriminare gli stranieri racchiuso nell’articolo 3 Cost. (al riguardo richiamando le sentenze nn. 252/2001 e 106/2008 della Corte Costituzionale); e, dall’altro, la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità, emersa soprattutto dalla nota pronuncia che ha individuato la relativa concretizzazione dell’equità nelle tabelle di Milano (Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408).

3.4 Non vi è alcun motivo per riesumare la posizione assunta nell’ormai risalente pronuncia del 2000, la quale non ha trovato, come si è appena visto, alcuna sequela nella giurisprudenza successiva di questa Suprema Corte. Fondamentale risulta il rilievo, operato dalla sentenza del 2012, che la condizione socio-economica del danneggiato è un elemento esterno rispetto all’illecito aquiliano. E’ infatti un posterius rispetto a tale illecito l’utilizzazione del risarcimento, e dunque il valore di quest’ultimo non è determinabile ai fini della sua utilizzazione, bensì in relazione alle intrinseche caratteristiche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera giuridica della persona lesa. Nè, d’altronde, potrebbe opporsi che per determinare il danno morale da perdita di congiunto si valutano comunque circostanze esterne al fatto illecito, cioè il tipo di legame e la sua concreta conformazione che avvinceva al defunto il danneggiato. E’ agevole infatti rilevare perchè il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà. Si tratta, invero, di un danno non patrimoniale, rispetto al quale, ontologicamente, un risarcimento patrimoniale è sempre una fictio, non idonea a restituire/compensare, bensì soltanto ad attestare nell’unica modalità giuridicamente possibile il valore della persona perduta. E il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono: tale d’altronde è la ratio del principio costituzionale di uguaglianza condivisibilmente richiamato dall’arresto del 2014. Dismettendo proprio nell’incipit della legge fondamentale le discriminazioni – id est, le distinzioni giuridicamente illogiche – che pesantemente intridevano in precedenza le strutture normative (sesso, razza, religione, posizione personale e sociopolitica), il legislatore costituzionale ovviamente inibisce una liquidazione risarcitoria come quella adottata nella impugnata sentenza, per cui alla persona in sè si impone come parametro per il risarcimento per equivalente della sua perdita il valore della moneta con cui viene concretizzato nel luogo dove risiede chi tale perdita ha subito. Anche a prescindere, quindi, dai noti canoni del diritto internazionale e sovranazionale inibitori delle discriminazioni perchè attinenti al valore umano (v. per tutti, sempre in un caso di danno non patrimoniale dei congiunti per perdita di marito e padre, Cass. sez. 3, 17 aprile 2013 n. 9231), l’impostazione “valutaria” del risarcimento del danno sposata dalla corte territoriale risulta radicalmente illegittima. La determinazione del danno, nel caso di specie, dovrà essere effettuata soltanto sulla base, come già sopra si è accennato, del genere e del contenuto specifico del legame che univa le persone perdute alle persone rimaste (ovvero, in relazione alla perdita di comunione di vita e di affetti nonchè della integrità familiare: v., p.es., Cass. sez. 3, 9 maggio 2011 n. 10107 e l’assai recente Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 16992), nell’ambito, allo stato del diritto vivente, dei canoni uniformanti rappresentati dalle tabelle del Tribunale di Milano, salve naturalmente le eventuali esigenze di peculiare personalizzazione.

Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente logico assorbimento del secondo; la sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui si rimette anche quanto attiene alle spese del grado di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari anche per quanto concerne le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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