Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20206 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8996/2009 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

GOBBI Vittorio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TORINO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 3869/08 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Prefetto di Torino sanzionava con ordinanza ingiunzione datata 26 novembre 2007 una violazione del codice della strada, attribuita a C.F..

Questi vi si opponeva con ricorso pervenuto alla Prefettura di Torino il 31 gennaio 2008.

Il giudice di pace adito dichiarava inammissibile l’opposizione con ordinanza resa inaudita altra parte, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, l’11 febbraio 2008. Riteneva che il ricorso era tardivo perchè “presentato il 31 gennaio 2008, oltre il termine di trenta giorni”.

Il C. proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

L’avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Infondatamente l’avvocatura ha eccepito per due ragioni l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Esso è tempestivo perchè il termine lungo di un anno e 46 giorni (art. 327 c.p.c.) spirava, tenuto conto della durata abbreviata del mese di febbraio 2009 e della giornata festiva del 29 marzo 2009, in data 30 marzo 2009, nella quale avvenne la notifica del ricorso.

Risulta inoltre correttamente individuata l’amministrazione intimata.

Legittimato passivo a resistere avverso le opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia in materia di violazioni del codice della strada non è il Ministro dell’Interno, ma il Prefetto (Cass. 4195/06; 9527/06; 3140/06), contrariamente a quanto dedotto in controricorso.

Il ricorrente lamenta, con idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c., che per determinare la tempestività dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di codice della strada occorre aver riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricevimento, così censurando l’ordinanza impugnata, che ha fatto riferimento alla data di “presentazione del ricorso”.

La doglianza è fondata.

Il riscontro documentale, consentito dalla natura del vizio e dalla produzione effettuata dall’opponente come prescritto da Cass. 23026/06, fa constatare che la busta contenente il provvedimento impugnato reca il timbro postale del 31 dicembre 2007 (sia pur con qualche difficoltà di lettura quanto all’anno) e che certamente la data di spedizione della raccomandata contenente l’opposizione era il 29 gennaio 2008.

Dunque l’opposizione risulta esser stata tempestivamente proposta, sia avendo riguardo al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis c.p.c., in materia di opposizione al verbale di infrazione al codice della strada, sia con riguardo al termine generale di 30 gg.

previsto dalla L. n. 689 del 1981, in relazione all’opposizione all’ordinanza ingiunzione.

Va infatti ricordato in primo luogo che secondo Corte Cost., 18/03/2004, n. 98, è incostituzionale la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, l’utilizzo del servizio postale con plico raccomandato, in alternativa al deposito effettuato personalmente presso la cancelleria del giudice competente, con consegna a mani del cancelliere.

Da ciò consegue che occorre aver riferimento al momento della spedizione e non a quello della ricezione, in virtù del principio derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario; principio che ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita direttamente dalla parte a ciò abilitata dalla legge applicabile al rapporto de quo agitur.

In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazione del codice della strada, qualora l’ordinanza – ingiunzione prefettizia sia stata notificata a mezzo della posta, come consentito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 3, il termine per la proposizione dell’opposizione non decorre dalla data di spedizione della raccomandata, attestata dal timbro sulla busta, ma da quella di consegna del piego al destinatario ricorrente, ovvero da quella del ritiro, da parte dello stesso, del piego giacente da non più di dieci giorni presso l’ufficio postale (Cass. 14715/05).

Il giudice di pace ha omesso di verificare la data di effettiva ricezione dell’ordinanza-ingiunzione, che non è stata oggetto di esame (cfr. Cass. 1279/07; 28147/08).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Torino, per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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