Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20205 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20205 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
SUI ricorso 10810-2017 proposto da:
1)1 C RUSO

elettivamente domiciliato in ROMA,

Vli\ li( a) 0) r.TT1 426, presso lo studio dell’avvocato – 1ARCO
BADAGLI ACCA, rappresentato e difeso dagli avvocati :\ IARIO
TANIBURRIN1, \i BI BORR1”,A;
– ricorrente contro
\ssicuR \zioNi

\ ITN LiQuiD \zio-Nr co yr i n

\ IM1N1STRATIV.\ , in persona del legale rappresentante pro tem ore,
c l e ni v ame ni c d o miciliata in ROMA, VIA PR1N( TIP1’„SSA

(LOT11,1)1′. 2, presso lo studio dell’avvocato RINATO (MARI/1A,
che la rappresenta e difende;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro
SICI1,1 ANO FR ANCES4:0 ,

’11nn

R
– intimati –

avverso la sentenza n. 3756/2016 della CORTI’. D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. ERANCI ‘,SCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Alessandro Di Gruso convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Santa ;\ lana Capita Vetere, Francesco Siciliano e la Alpi Assicurazioni
s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo che fossero
condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un
sinistro stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era
scontrai() con la vettura condotta dal Siciliano.
Si costituirono in giudizi() entrambi i convenuti ed il contraddittorio fu
esteso alla \ssicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada.

11 Tribunale dichiarò l’improponibilità della domanda siccome non
preceduta dalla domanda di messa in mora anche nei confronti della
s.p.a. „Assicurazioni Generali, ritenuta necessaria.
2. 1,a pronuncia e stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte
d’app’ello di 1\lipoli, cori’ sentenza del 20 ottobre 2016, ha riga – tato il
gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
I la osservato la Corte territoriale che l’attore non aveva provato che il
Commissario liquidatore dell’impresa messa in liquidazione fosse stato
autorizzato, dal decreto ministeriale relativo, alla liquidazione dei danni
per conio del Fondo di garanzia; con la conseguenza che l’invio della

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Ji

N,AR )1 i, depositata il 20/10/2016;

lettera raccomandata di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, al solo Commissarit,k liquidatore non Nteva ritenersi suff4ciente
(sentenza 21 aprile 2006, n. 9363). Soltanto in grado di appello, e
tardivamente, il danneggiato aveva richiamato il decreto n.
19820 del 1994 del ‘Ministero competente, senza peraltro produrlo; né

a conoscere.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre
.\lessandro Di (;ruso con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Alpi Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. con controricorso.
Francesco Siciliano non ha svolto attività difensiva in questa sede.
11 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e Usa
applicazione dell’art. 8 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modifiche, nella legge 24 novembre 1978 n. 738,
dell’art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modifiche, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nonché dell’art. 115 del
codice di procedura civile.
S( )stiene il ricorrente che l’inclicazione precisa del provvedimento
ministeriale che attribuiva al Commissario liquidatore il potere di
liquidazione dei danni, unito alla imn contestazione da parte delle
società di assicurazioni, doveva essere ritenuto sufficiente a
determinare l’accoglitnento della domanda.
1.1. 11 motivo, quando IN m inammissibile, è comunque privo di
fondamento.

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tale atto era equiparabile ad una fonte del diritto che il giudice è tenuto

Si osserva, innanzitutto, che il ricorso è centrato sulla violazione del
principio di noia, contestazione, in., tal modo dimosta;ando di non
cogliere l’effettiva m/io decidendi della sentenza impugnata.
Tanto premesso, occorre rilevare che ciuesta Corte ha già affermato
che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all’impresa
cessionaria del portafoglio dell’impresa assicuratrice posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 8 del dl. n. 576 del
1978, (norma applicabile nella specie mlione /empori.), costituisce una
condizione di proponibilità della domanda, analoga a quella stabilita
dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile
d’ufficio, anche in sede di legittimità, col solo limite della formazione
del giudicato interno (sentenze 11 novembre 2004, n. 21432, e 9 marzo
2012,n. 3716).
1,a Corte d’appello, come si è detto, ha costruito la motivazione di
rigetto rilevando che è necessario, ai fini della regolarità della
procedura, che il commissario liquidatore sia stato autorizzato, in sede
di decreto ministeriale, alla liquidazione dei danni per conto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada; e il decreto, non essendo un atto
normativo che il giudice è tenuto a conoscere, deve essere prodotto
agli atti del giudizio dalla parte che intende valersene. Nella specie, è lo
stesso ricorrente ad ammettere, nella memoria di cui all’art. 380-bis
cod. proc. civ. (v. p. 4) che quel decreto, benché «non prodotto in atti,
è stato espressamente citato e richiamato dalla parte attrice come
presupposto di legittimità della domanda». In tale modo, però, il
ricorrente finisce col riconoscere l’esattezza della motivazione della
sentenza impugnata, nella quale la Onte napoletana ha osservato che
la sussistenza del suindicato potere del commissario liquidatore non
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derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di

poteva considerarsi dimostrata, posto che il decreto di ammissione alla
procedura di liquidazione coatta amniinistrativa era stato,tardivamente
richiamato solo in fase di appello e neppure prodotto.
Ne consegue che il riferimento al principio di non contestazic me è fuor
di luogo, posto che la condizione di proponibilità deve essere accertata

2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
;\ tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri
introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
1,a Corte rtgeita il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 2.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
;\i sensi dell’art. 13, comma 1 – quaier, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delta Sesta Sezione
Civile 3, il 19 giugno 2018.
11 Presidente

d’ufficio ed è stata, nella specie, ritenuta mancante.

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