Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20205 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28407/2009 proposto da:
E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIOVANNI
Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C. (OMISSIS), P.L., P.
M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,
rappresentati e difesi dall’avvocato LAMBIASE Pasquale, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
COOP A R.L. L’OBIETTIVO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3174/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11.7.08, depositata il 03/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
che il ricorrente ha rinunziato al ricorso;
che la rinunzia è stata accettata dall’avvocato dei controricorrenti, a ciò tuttavia non autorizzato;
che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso, con condanna del rinunziante alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011