Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20204 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27870/2013 proposto da:

FALLIMENTO S. s.p.a. in liquidazione (CF e P.IVA (OMISSIS)), in

persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del

ricorso dall’avv. Francesco De Santis, presso il quale elettivamente

domicilia in Roma al Viale Cortina d’Ampezzo n. 269;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 211/33/13 depositata in data 4 giugno 2013

della Commissione Tributaria Regionale di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 24 febbraio 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 211/33/2013 la Commissione tributaria regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della Commissione provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.p.a. S. avverso l’avviso di accertamento relativo a ritenute non operate per l’anno 2007, atto che traeva origine da altro avviso di accertamento relativo ad un presunto maggior reddito pari ad Euro 1.988.375.

La CTR, premesso che tutte le questioni relative all’avviso di accertamento (OMISSIS), da cui scaturiva quello oggetto del presente procedimento, erano state risolte con sentenza emessa in pari data, alla quale occorreva fare espresso rinvio, osservava che la questione che si poneva nel procedimento in oggetto atteneva alla necessità o meno, ai fini dell’attribuzione di un reddito di partecipazione al socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, di una specifica prova circa l’attribuzione e la riscossione pro quota di utili non contabilizzati ma accertati nei confronti della società.

La questione, secondo la CTR, doveva essere risolta in modo negativo, in quanto in caso di società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare, pur non sussistendo una presunzione legale di distribuzione degli utili come avviene per le società di persone, non può considerarsi illogica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, con conseguente ribaltamento dell’onere della prova a carico del contribuente, gravato della dimostrazione della mancata distribuzione dei maggiori utili.

Avverso tale sentenza la curatela del fallimento S. s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione, sia richiamando i motivi posti a fondamento del ricorso avverso il precedente avviso di accertamento (ricorso n. 27868/2013 RG, trattato nella medesima adunanza camerale e definito con ordinanza in pari data), sia formulando due ulteriori nuovi motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione

all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame della questione, prospettata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, della tardività dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, appello poi definito dalla CTR in senso favorevole all’Agenzia delle entrate.

1.1 La questione, per altro, è rilevabile d’ufficio da parte di questa stessa Corte, siccome relativa all’esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado (cfr. in tal senso Cass. n. 5133/19 e n. 6821/15).

1.2 Dall’esame del fascicolo risulta che la sentenza di primo grado venne pubblicata il 16.11.2011 e dunque, non essendo stata notificata, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nel caso in esame, essendo stato il giudizio instaurato in data successiva al 4 luglio 2009) è scaduto il 16.5.2012, laddove la notifica è stata inviata solo il 18.5.2012.

1.3 La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare che l’appello era stato notificato oltre il termine semestrale, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile.

2. Deve, dunque, disporsi, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza qui impugnata, perchè il giudizio non poteva proseguire con l’appello, stante la sua tardività e l’appello avrebbe dovuto dichiararsi tardivo ed inammissibile.

3. L’accoglimento del ricorso per tale preliminare ragione rende irrilevante l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

4. Le alterne vicende dei gradi di merito giustificano la compensazione delle relative spese processuali, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non avrebbe potuto proseguire con l’appello, in ragione della sua tardività.

Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio e pone a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 7.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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