Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20204 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18607/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 9 aprile 2019, che ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato in primo grado;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) motivazione apparente, con nullità della sentenza, per avere la medesima omesso qualsiasi motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c.;

2) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella “condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Gambia”, come riconosciuto da fonti informative nazionali ed internazionali, per la mancata citazione di qualsiasi fonte da parte del giudice;

3) omessa cooperazione istruttoria ed omesso approfondimento della situazione del paese di origine;

4) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, oltre ad omesso esame, perché egli aveva diritto alla protezione sussidiaria, in ragione delle condizioni attuali della paese, in particolare quanto alla lett. c);

5) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. da 2 a 6 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre ad omesso esame, perché il giudice non ha compiuto una istruttoria sul paese di origine, in tal modo redigendo una motivazione meramente apparente, quanto alla protezione sussidiaria, senza citare le fonti;

6) violazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, contenente il divieto di refoulement, in quanto la salute e l’alimentazione sono diritto da tutelare e la situazione socio-economica del Gambia non è adeguata, quanto alle condizioni di vita, avendo inoltre il richiedente affrontato un lungo viaggio per trasferirsi in altro Stato;

– che la corte territoriale ha motivato il rigetto, argomentando, da un lato, nel senso che il racconto del richiedente non è credibile, per le intime contraddizioni, né rientrando la situazione narrata nelle ipotesi di legge; dall’altro lato, negando la ravvisabilità dei presupposti della protezioni umanitaria, in mancanza di prova di violazione dei diritti fondamentali;

– che il primo motivo è infondato, avendo la corte territoriale esposto una, sia pur succinta a norma di legge, motivazione, tenuto conto che si tratta del secondo giudice ad occuparsi della questione, e che esso ha rinviato a quella del primo giudice quanto alle ragioni per cui il richiedente non è affatto credibile (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642);

– che, invero, si è precisato come, nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso, non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (fra le altre, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764);

– che i motivi dal secondo al quinto, da trattare congiuntamente in quanto nella sostanza pongono la medesima questione, sono fondati, non avendo il giudice del merito provveduto a citare nessuna fonte del suo convincimento;

– che, invero, la corte territoriale ha disatteso la domanda di protezione internazionale, sotto il profilo del rifugio e della protezione sussidiaria, ritenendo che la vicenda narrata sia personale e che non sussistano i pericoli dedotti, ma ha omesso la citazione di qualsiasi fonte consultata;

– che, invero, è stato chiarito come “ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 2019, n. 11312, e molte altre);

– che il sesto motivo è assorbito;

– che dunque la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi dal secondo al quinto, disattesi il primo ed il sesto, con rinvio innanzi al giudice del merito, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi di ricorso dal secondo al quinto, respinto il primo motivo ed assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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