Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20203 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20203 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Rep.
ORDINANZA
C.C. 6/3/18
sul ricorso proposto da
Ahmad Farhan, domiciliato in Roma, presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv. Livio Neri che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
avvlivioneri@milano.pecavvocati.it e al fax n. 02/70057986;
– ricorrente nei confronti di
Prefettura della Provincia di Bergamo Ufficio territoriale del
Governo;
Questura della Provincia di Bergamo;
Ministero dell’Interno;
2.3.2e
2018
– intimati avverso la ordinanza del Giudice di pace di Bergamo
Data pubblicazione: 31/07/2018
emessa il 14 giugno 2017 e depositata il 28 giugno 2017
R.G. n. 2225/17;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
opposizione al decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Bergamo il 3 aprile 2017 e all’ordine di
lasciare il territorio nazionale entro sette giorni
emesso dal Questore di Bergamo nella stessa data.
2. Il Giudice di pace di Bergamo ha respinto l’opposizione
ritenendo legittimamente emessi
i
provvedimenti
impugnati in quanto la sospensione dell’esecuzione del
provvedimento di rigetto della domanda di protezione
internazionale è prevista dall’art. 19 del d.lgs. n.
150/2011 solo relativamente all’impugnazione davanti
al Tribunale mentre l’eventuale impugnazione davanti
alla Corte di appello del provvedimento di rigetto del
ricorso
emesso
dal
Tribunale
e
l’eventuale
impugnazione per cassazione della sentenza di
conferma della decisione di primo grado non
producono alcun effetto sospensivo salva
la
sospensione ex art. 283 c.p.c. che deve però essere
esplicitamente disposta dalla Corte di appello in
relazione al singolo caso in esame.
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1. Ahnnad Farhan, cittadino pakistano, ha proposto
3. Propone ricorso per cassazione Ahmad Farhan affidato
a tre motivi: a) violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1.9 d.lgs. n. 150 /2011 e dell’art. 46 § 5 della
direttiva 2013/32/UE, interpretati dal Giudice di pace
di
Bergamo
in
difformità
alla
consolidata
ulteriori motivi di censura del decreto prefettizio
formulati dal ricorrente: violazione dell’art. 3 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo; c) omessa
pronuncia sugli ulteriori motivi di censura del decreto
prefettizio formulati dal ricorrente: omesso esame di
un fatto decisivo e violazione dell’art. 13, comma 4 e
5 del d.lgs. n. 286/1998.
RITENUTO CHE
4. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua di
quanto già affermato da questa Corte (Cass. civ., sez.
VI-1 n. 18737 del 27 luglio 2017)
e cioè che l’art. 19,
comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, sino alla sua
abrogazione ad opera del d.l. n. 13 del 2017 conv.
nella I.n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo la
sospensione “ex lege” del provvedimento di diniego
della
protezione
internazionale
senza
alcuna
previsione del termine di cessazione, sicché operava,
secondo la disciplina ratione temporis vigente, sino al
termine del giudizio e dunque al momento del
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giurisprudenza di merito; b) omessa pronuncia sugli
passaggio in giudicato, mentre con l’entrata in vigore
dell’art. 35 bis,comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008,
come introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g), del d.l.
n. 13 del 2017, la cessazione dell’effetto sospensivo si
verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con
5. Nella specie il sig. Ahmad Farhan ha proposto ricorso
al Tribunale di Brescia per il riconoscimento del suo
diritto alla protezione internazionale in data 8 ottobre
2015 e successivamente ha proposto appello avverso
l’ordinanza di rigetto del Tribunale di Brescia emessa
in
data
23
dicembre
2015.
Ha
proposto,
contestualmente all’appello, istanza di sospensione
della provvisoria esecuzione dell’ordinanza di rigetto
emessa in primo grado che è stato dichiarato
inammissibile dalla Corte di appello di Brescia, con
decreto dell’Il maggio 2016 – 3 giugno 2016, in
considerazione
della
sospensione
ope
legis
dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del tribunale,
prevista dal citato art. 19 d.lgs. n. 150/2011. Infine ha
proposto ricorso per cassazione in data 6 giugno 2017
avverso la sentenza n. 1202/2016 della Corte di
appello di Brescia di rigetto dell’appello.
6. Non sussistevano pertanto i presupposti per
l’emissione del decreto di espulsione non essendo
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decreto del tribunale anche non definitivo.
ancora definito il giudizio per il riconoscimento al sig.
Ahamd Farhan della protezione internazionale e
operando, ai sensi del testo vigente ratione temporis
dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2011, la sospensione ex lege
del provvedimento di diniego della protezione
7. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con
conseguente cassazione dell’ordinanza del giudice di
pace e decisione nel merito di annullamento del
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo
e dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale
emesso dal Questore di Bergamo.
8. Le
amministrazioni
resistenti
devono
essere
condannate al pagamento delle spese processuali del
giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza
impugnata e, decidendo nel merito annulla il decreto di
espulsione emesso nei confronti di Ahmad Farhan dal
Prefetto di Bergamo in data 3 aprile 2017 e l’ordine di
lasciare entro sette giorni il territorio nazionale emesso dal
Questore di Bergamo nella stessa data.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento
delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi
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internazionale sino al termine del giudizio.
euro 1.100 e del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi euro 2.100 In~t
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6
marzo 2018.
Il Presidente
Andrea Scaldaferri