Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20203 del 25/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27868/2013 proposto da:
FALLIMENTO S. s.p.a. in liquidazione (CF e P.IVA (OMISSIS)), in
persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del
ricorso dall’avv. Francesco De Santis, presso il quale elettivamente
domicilia in Roma al Viale Cortina d’Ampezzo n. 269;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,
rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 212/33/13 depositata in data 4 giugno 2013
della Commissione Tributaria Regionale di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 24 febbraio 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 212/33/2013 la Commissione tributaria regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dalla curatela della società S. s.p.a. avverso l’avviso di accertamento per maggiori ricavi per l’anno 2007, in relazione alla contabilizzazione di tre fatture per Euro 1.988.375 relative ad operazioni inesistenti in quanto la società emittente, Team Store s.r.l., aveva sede presso uno studio di consulenza, non era dotata di beni strumentali e di dipendenti e risultava amministrata da persona di fiducia ed ex dipendente della società S..
Osservava la CTR che l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione era infondata, essendo legittima la motivazione per relationem non solo quando l’atto richiamato è allegato all’avviso di accertamento o quando ne riprende il contenuto essenziale, ma anche quando l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal destinatario.
Nel merito, poi, rilevava che dalla verifica fiscale era emersa una situazione contabile totalmente inattendibile, sia in base alle testimonianze assunte, sia dall’esame della documentazione posta sotto sequestro penale, effettuata da un consulente tecnico d’ufficio.
Relativamente ai rapporti esistenti tra le due società, gli accertamenti compiuti avevano consentito di appurare che la Team Store s.r.l., società priva di sede operativa, di beni strumentali, di contabilità obbligatoria e di personale dipendente, era una società costituita dallo stesso amministratore della S. s.p.a., al fine di iscrivere in contabilità passività inesistenti e procacciare liquidità attraverso lo sconto delle fatture emesse nei confronti della S. s.p.a..
Alla luce di tali circostanze legittimo appariva, dunque, l’operato dell’Ufficio che aveva proceduto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, e della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, ad accertare il maggior reddito a carico della S. s.p.a. e recuperare l’Iva indebitamente detratta.
Quanto, infine, alla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni di terzi, la CTR osservava che queste hanno valore indiziario, purchè trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso dei verbalizzanti, riscontro emergente, nel caso in esame, dal pvc che aveva accertato, mediante verifica presso la sede della Team Store s.r.l., la natura di cartiera della società ed il coinvolgimento dello stesso S.G. nella costituzione di quest’ultima.
Avverso questa sentenza il Fallimento S. s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare l’esame della questione, prospettata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, della tardività dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, appello poi definito dalla CTR in senso favorevole all’Agenzia delle entrate.
1.1 La questione, per altro, è rilevabile d’ufficio da parte di questa stessa Corte, siccome relativa all’esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado (cfr. in tal senso Cass. n. 5133/19 e n. 6821/15).
1.2 Dall’esame del fascicolo risulta che la sentenza di primo grado venne pubblicata il 16.11.2011 e dunque, non essendo stata notificata, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nel caso in esame, essendo stato il giudizio instaurato in data successiva al 4 luglio 2009) è scaduto il 16.5.2012, laddove la notifica è stata inviata solo il 18.5.2012.
1.3 La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare che l’appello era stato notificato oltre il termine semestrale, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile.
2. Deve, dunque, disporsi, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza qui impugnata, perchè il giudizio non poteva proseguire con l’appello, stante la sua tardività e l’appello avrebbe dovuto dichiararsi tardivo ed inammissibile.
3. L’accoglimento del ricorso per tale preliminare ragione rende irrilevante l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
4. Le alterne vicende dei gradi di merito giustificano la compensazione delle relative spese processuali, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non avrebbe potuto proseguire con l’appello, in ragione della sua tardività.
Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio e pone a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 12.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020