Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20203 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.18/08/2017),  n. 20203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21823/2011 proposto da:

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (già LA7 TELEVISIONI S.P.A., TV

INTERNAZIONALE S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

C.N., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

C.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI NICOLA

D’AMATI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3812/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2010, R.G.N. 7616/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CARLO BOZZI per delega orale ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato CLAUDIA COSTANTINI per delega orale DOMENICO

D’AMATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 14 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale proposto da La 7 Televisioni s.p.a. (già TV Internazionale s.p.a. e quindi Telecom Italia Media s.p.a.) e quello incidentale di C.N. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato dal 19 novembre 1999 (e non dal 14 gennaio 1998, data del primo degli otto contrattìa termine stipulati tra le parti, come richiesto dalla lavoratrice) e condannato la società datrice alla riammissione in servizio con la qualifica di redattore ordinario o comunque ad adibirla all’attività di redattrice ordinaria, con la corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle relative retribuzioni, ad esclusione degli intervalli non lavorati dal 21 marzo 2001, respingendo nel resto il ricorso della lavoratrice.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva sussistenti, nei primi quattro contratti a termine e nel sesto, i requisiti prescritti dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b), per l’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti e della causa della sostituzione. Essa negava poi l’esistenza di intenti elusivi o fraudolenti delle disposizioni per l’ipotesi di “due assunzioni successive” a norma dell’art. 2, comma 2, L. cit., e così pure la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in difetto della clausola di contingentamento, in assenza di previsione nella contrattazione collettiva di percentuali di lavoratori a termine da assumere. Infine, essa escludeva l’incidenza sulla legittimità dell’assunzione a termine per sostituzione dell’impiego della lavoratrice in mansioni diverse da quelle svolte dal sostituito.

La Corte capitolina negava invece la ricorrenza dei requisiti di temporaneità e specificità del programma, nel quinto, settimo ed ottavo contratto (con la conseguente nullità del loro termine e la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 19 novembre 1999), per difetto di prova del vincolo di necessità diretta tra l’assunzione della lavoratrice, per la peculiarità del suo apporto, e la specificità del programma; nè essendo idonee le istanze istruttorie allo scopo formulate.

Con atto notificato il 14 settembre 2011, Telecom Italia Media s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste C.N. con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in vista dell’udienza fissata prima dell’odierna, cui rinviata con ordinanza n. 14340/2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), come mod. dalla L. n. 266 del 1977, per illegittimità dei contratti di lavoro a termine dell’11 novembre 1999, del 1 ottobre 2000 e del 15 gennaio 2001, sull’erroneo assunto della necessità, oltre all’indicazione nominativa dello specifico spettacolo (“(OMISSIS)”), della sua temporaneità e del vincolo di necessità tra l’assunzione della lavoratrice e l’allestimento del programma.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione sulla mancata ammissione delle prove orali dedotte, intese a dimostrare il decisivo contributo della lavoratrice alla realizzazione del programma “(OMISSIS)”.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, per mancata applicazione dello ius superveniens, introduttivo di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva da applicare in luogo di quella risarcitoria comminata.

4. Con il primo motivo, a propria volta C.N. deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 3 CNLG, L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 56 del 1987, art. 23, e vizio di motivazione, per illegittimità dei contratti a termine stipulati (per i periodi dal 2 luglio al 20 settembre 1998, dal 1 luglio al 5 settembre 1999 e dal 1 luglio al 23 settembre 2000) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e per difetto della clausola di contingentamento (ossia indicativa della percentuale di lavoratori assumibili con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato), previa la pronuncia di nullità dell’art. 3 CNLG in assenza della sua previsione.

5. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 3 CNLG, L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 56 del 1987, art. 23, e vizio di motivazione, in riferimento allo svolgimento dalla lavoratrice assunta a termine di mansioni diverse da quelle dei dipendenti sostituiti.

6. Per ragioni evidenti di pregiudizialità logico-giuridica l’esame delle questioni devolute deve essere avviato dal ricorso incidentale, siccome riguardante contratti a termine anteriori a quelli oggetto del ricorso principale.

7. Ebbene, il primo motivo di ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 3 CNLG, L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 56 del 1987, art. 23, e vizio di motivazione, per illegittimità dei suindicati contratti a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e per difetto della clausola di contingentamento, è fondato.

Secondo insegnamento ormai consolidato in sede di legittimità, si ritiene infatti che siano illegittimi i contratti a termine stipulati in assenza di una clausola di contingentamento: con la conseguenza della nullità, in quanto privo di una tale previsione, dell’art. 3 CNLG qui in esame (Cass. 8 aprile 2008, n. 9141; Cass. 22 novembre 2010, n. 23639; Cass. 25 agosto 2015, n. 17124; Cass. 31 luglio 2015, n. 16266).

E ciò discende dall’esigenza, in tema di assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato in base ad accordi conseguenti all’applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’osservanza di forme prestabilite tali da consentire un controllo in itinere delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito procedimentalizzato: sicchè, anche la clausola cosiddetta di contingentamento debba essere fissata in forma scritta, essendo la sola idonea a garantire con certezza l’eventuale verifica in sede giudiziale (Cass. 3 marzo 2006, n. 4677; Cass. 17 marzo 2014, n. 6108; Cass. 7 luglio 2015, n. 13964).

8. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo e il ricorso principale, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo e il ricorso principale; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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