Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20203 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25195-2013 proposto da:

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA,

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrenti –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4877/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009 il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (d’ora innanzi, per brevità, “il CRA”) convenne dinanzi al Tribunale di Roma B.F., esponendo che:

-) nel 1994 l’Istituto Centrale per la Cerealicoltura, di cui il CRA era successore, concesse in locazione a tale R.F. un fondo sito in (OMISSIS), esteso per 1.000 metri quadrati;

-) nel 2004 il contratto di locazione venne ceduto a B.F., per effetto della cessione a questi dell’azienda di R.F.;

-) il contratto prevedeva l’obbligo del conduttore di non modificare lo stato dei luoghi;

-) il conduttore aveva violato quest’obbligo, edificando immobili abusivi su un fondo sottoposto a vincolo archeologico, paesaggistico e monumentale. Chiese perciò la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, e la condanna di questi al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 18.12.2012 n. 25607 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo “non grave” ex art. 1455 c.c. l’inadempimento del conduttore.

3. La sentenza venne appellata dal CRA, ma il gravame fu dichiarato inammissibile ex 342 c.p.c. dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 10.10.2013 n. 4877.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal CRA, con ricorso fondato su due motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

1.1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe e sollecitano una risposta unitaria.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si deduce, al riguardo, che la sentenza d’appello ha violato l’art. 112 c.p.c., perchè non ha esaminato le censure dell’appellante.

Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha violato l’art. 342 c.p.c., per avere ritenuto generico un appello che invece era specifico.

2.2. Ambedue i motivi sono improcedibili, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Il CRA lamenta che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato il suo atto d’appello, sia non esaminando tutte le censure con esso proposte, sia reputandolo generico – e quindi inammissibile – mentre invece non lo era. Ora, doglianze di tal contenuto imporrebbero a questa Corte di esaminare l’atto d’appello, per stabilire se davvero fosse generico e se davvero contenesse doglianze non esaminate dalla Corte d’appello.

L’atto d’appello, tuttavia, non è stato depositato dal CRA, nè si rinviene nel relativo fascicolo.

Ne consegue che, non avendo il ricorrente allegato uno degli atti (anzi, l’atto principale) sul quale il ricorso si fonda, quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’intimato.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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