Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20203 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27612/2009 proposto da:

COMUNE di RIPARBELLA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in i ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VICICONTE Gaetano, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2008 del TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE

DISTACCATA DI CECINA del 28/10/08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Livorno Sezione distaccata di Cecina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, con citazione notificata il 3 aprile 2008, dal Comune di Riparbella avverso la sentenza del Giudice di pace di accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., proposto dall’attuale intimato, depositata il 19 luglio 2007 e notificata il 7 marzo 2008.

Ritenuto applicabile all’appello nella materia de qua il rito speciale di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., che prevede l’introduzione del giudizio con ricorso tempestivamente depositato, il Tribunale ha considerato decisiva la circostanza che l’atto di citazione davanti a sè fosse stato depositato in cancelleria l’11 aprile 2008, oltre i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza di primo grado.

2. – Il Comune di Riparbella ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito la parte intimata.

3. – Il ricorso è, allo stato, inammissibile, essendo sinora mancato il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui ne è stata eseguita la notifica a mezzo posta.

4. – Quanto al merito (da esaminare nel caso sopraggiunga il tempestivo deposito dell’avviso di ricevimento di cui sopra), il ricorrente sostiene la tempestività del gravame perchè:

a) l’appello in materia di sanzioni amministrative può essere proposto sia secondo il rito ordinario, e dunque con atto di citazione, sia secondo il rito speciale, e dunque con ricorso, e il rispetto del termine si valuta secondo il rito scelto in concreto (primo motivo di ricorso);

b) ove, come nella specie, l’appellante abbia optato per il rito ordinario, entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado dev’essere notificato, e non anche depositato, l’atto di citazione davanti al giudice di secondo grado (secondo motivo di ricorso).

5. – I due motivi, connessi e dunque da esaminare congiuntamente, sono fondati nel senso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ordd. nn. 23285 e 23286 del 18 novembre 2010), l’appello avverso le sentenze pronunciate in procedimenti ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg., è regolato dalle norme previste per il giudizio ordinario davanti al tribunale, in quanto applicabili e compatibili (art. 359 c.p.c.). Conseguentemente, esso va proposto con atto di citazione da notificarsi entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado,’ come correttamente aveva fatto l’attuale ricorrente”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, il quale ha presentato memoria e depositato l’avviso di ricevimento mancante;

che pertanto il ricorso è ammissibile; che esso va altresì accolto, condividendo il Collegio la relazione sopra trascritta;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Livorno in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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