Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20202 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20202 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
Re p.
sul ricorso proposto da
C.C. 6/3/18
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno;
– ricorrente nei confronti di
Marco Paragano, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cicerone 60, presso lo studio dell’avv. Paolo Ciuffa,
rappresentato e difeso, per delega in calce al controricorso,
(fax 06/3231390; p.e.c. paolo.ciuffa@cgn.legalmail.it );
-controricorrente e nei confronti di
Filomena Gallo:
curatela speciale della minore Manca Paragano in persona
2018
della curatrice speciale avv. Emilia Natale;
– intimate –
Data pubblicazione: 31/07/2018
avverso il decreto n. 588/17 della Corte di appello di Salerno
emesso il 4 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 R.G. n.
440/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
RILEVATO CHE
1. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Salerno
ha richiesto la decadenza di Marco Paragano dalla
responsabilità genitoriale nei confronti della minore
Manca Paragano ovvero l’adozione dei provvedimenti
più convenienti ex art. 333 c.c.
2. Il Tribunale minorile salernitano, con decreto n.
588/17, ha prescritto “un percorso di sostegno e aiuto
psicologico comportamentale, previa valutazione
psico-diagnostica presso la ASL competente, e
contemporaneamente la presa in carico da parte del
SERD per il divezzamento dalle sostanze stupefacenti,
con controlli anche a sorpresa”; ha delegato i servizi
sociali per l’attuazione delle misure. Ha disposto di
“interrompere per ora le frequentazione del padre con
la figlia minore Manca sino ai primi auspicati risultati
positivi dei predetti percorsi che i servizi sociali
monitoreranno inviando al T.M. relazioni trimestrali”.
Giacinto Bisogni;
3. Marco Paragano ha impugnato il provvedimento
davanti la Corte di Appello di Salerno chiedendo
preliminarmente la dichiarazione di competenza, ai
sensi dell’art. 38 disp. att., del Tribunale civile
corso il giudizio di separazione, proposto dalla moglie,
Filomena Gallo, che in quella sede aveva anche
richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale
ovvero provvedimenti restrittivi ex art. 333 c.c. Marco
Paragano ha anche svolto le sue difese di merito
contro il provvedimento del tribunale minorile.
4. Si è costituita Filomena Gallo che ha chiesto il rigetto
del reclamo del Paragano.
5. Ha concluso per il rigetto del reclamo il P.G.
6.
La Corte distrettuale salernitana, con decreto n.
554672017 del 4-7 luglio 2017, ha accolto la richiesta
preliminare
del
reclamante
riconoscendo
la
competenza del Tribunale di Vallo della Lucania adito
per
il
giudizio
di
separazione
anche
se
successivamente alla proposizione da parte del P.M.
minorile della domanda ex artt. 330 e 333 c.c.
7. Avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Salerno propone ricorso per cassazione per violazione
e falsa applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 38
ordinario di Vallo della Lucania, presso il quale era in
disposizioni di attuazione del codice civile. Il P.G rileva
preliminarmente che il provvedimento della Corte di
appello è ricorribile per cassazione perché definisce il
giudizio. Nel merito ritiene errata la interpretazione
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI 1 n.
–
2833 del 12 febbraio 2015)
secondo cui “ai sensi
dell’art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall’art.
3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale
per i minorenni resta competente a conoscere della
domanda diretta ad ottenere la declaratoria di
decadenza o la limitazione della potestà dei genitori
ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta,
innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione
personale dei coniugi o dì divorzio, trattandosi di
interpretazione aderente al dato letterale della norma,
rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis
di cui all’art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con
ragioni di economia processuale e di tutela
dell’interesse superiore del minore, che trovano
fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e
nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea”. Chiede pertanto la cassazione
del decreto impugnato e l’accertamento della
competenza della Corte di appello di Salerno.
4
dell’art. 38 disp. att. C.c. richiamando la
8. Propone controricorso Marco Paragano che eccepisce
l’inammissibilità
del
ricorso
ritenendo
il
che
Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre
regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e
di appello circa la competenza del tribunale ordinario
adito per il giudizio di separazione e divorzio a
provvedere sulle richieste ex artt. 333 e 330 c.c.
anche se proposte precedentemente al tribunale per i
minorenni.
RITENUTO CHE
9. L’eccezione di inammissibilità è infondata. (23
e\
stata anche di recente affermata da Cass. civ. sez. H
n. 18618 del 27 luglio 2017,
la doverosità del
regolamento necessario di competenza come mezzo di
impugnazione esperibile avverso le sentenze di appello
che abbiano deciso sulla competenza, anche quando
abbiano riformato per incompetenza la sentenza di
primo grado riguardante anche il merito, a norma
dell’art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra
sentenza di primo e secondo grado e configura,
quindi, il regolamento di competenza come mezzo
d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione
definitiva sulla competenza. Resta tuttavia salva la
tatt.
possibilità di conversione del ricorson istanza di
ribadendo nel merito le ragioni già esposte dalla Corte
regolamento fazultalim di competenza, qualora risulti
osservato, come nel caso in esame, il termine
perentorio prescritto dall’art. 47, comma secondo,
1.
(5 25- 2-4.)19)
cod. proc. civ.
fondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze nn. 21633 del 12
febbraio 2015, 1349 del 26 gennaio 2015, 2833 del 12
febbraio 2015, 432 del 14 gennaio 2016), cui va data
continuità, secondo cui, ai sensi dell’art. 38 disp. att.
cod. cìv. come novellato dall’art. 3 della legge 10
dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni
resta competente a conoscere della domanda diretta
ad ottenere la declaratoria di decadenza o la
limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel
corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al
tribunale ordinario, domanda di separazione personale
dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione
aderente al dato letterale della norma, rispettosa del
principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art.
5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di
economia processuale e di tutela dell’interesse
superiore del minore.
11.
Il regolamento di competenza va pertanto
accolto con conseguente cassazione del decreto
6
10. Nel merito il regolamento di competenza è
impugnato e dichiarazione della competenza della
,
Corte di appello di Salerno l cui vacizmirrimziaj=3
_
71
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P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di regolamento della
presso la Corte
di appello di Salerno, cassa il decreto
impugnato, dichiara la competenza della Corte di appello di
Salerno alla quale cimIt2zZlitni.
_
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6
marzo 2018.
Il Presidente
Andrea i
S aldaferri
competenza proposta con ricorso dal Procuratore Generale