Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20202 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27802/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FERPAN s.r.l. (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dall’avv.

Giovanni Iodice, con studio in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n.

26;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/47/13 depositata in data 23 aprile 2013

della Commissione Tributaria Regionale di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 24 febbraio 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 115/47/2013 la Commissione tributaria regionale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione provinciale che aveva accolto il ricorso presentato dalla Ferpan s.r.l. avverso l’avviso di accertamento per Ires, Iva ed Irap 2004.

La Commissione, dopo avere richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema di rilevanza degli studi di settore (rinviando alla sentenza delle Sezioni Unite n. 26635 del 2009), evidenziava che nella specie l’Ufficio aveva determinato in maniera apodittica una percentuale di ricarico senza spiegare in maniera analitica e puntuale come vi fosse pervenuto e che, quanto alle spese portate in detrazione, il contribuente aveva presentato, per ciascuna di esse, fatture ed altre pezze giustificative (ad es. pagamenti con carta di credito degli acquisti di carburante).

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e la falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse fatto applicazione degli studi di settore e trascurato che la percentuale di ricarico era stata determinata in contraddittorio con il legale rappresentante della società, senza alcuna applicazione dello studio di settore o parametro citato nell’impugnata sentenza.

2. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR omesso di considerare che la percentuale di ricarico era stata determinata in contraddittorio con il legale rappresentante della società, senza alcun richiamo agli studi di settore, e che la società aveva nel caso di specie percepito un utile nettamente inferiore a quanto corrisposto agli agenti di commercio, fatto sintomatico dell’antieconomicità della gestione e legittimante una ricostruzione indiretta dei ricavi.

2.1 Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

2.2 Pur avendo la CTR indubbiamente fatto riferimento alla rilevanza degli studi di settore, la cui applicazione è contestata in questa sede dall’Ufficio ricorrente, resta il fatto che il rilievo principale svolto dalla CTR in relazione all’avviso di accertamento è incentrato sull’assenza di ogni motivazione riguardo alla determinazione della percentuale di ricarico.

2.3 La contestazione introdotta dal ricorrente (riguardante l’assoluta irrilevanza, nel caso in esame, degli studi di settore) non inficia la ragione considerata dalla CTR decisiva ai fini del rigetto dell’appello, ossia l’assenza di ogni spiegazione circa le modalità attraverso le quali venne determinata la percentuale di ricarico; nè, al fine di superare tale rilievo, è decisiva la circostanza che tale percentuale fosse stata determinata in contraddittorio con il legale rappresentante, in quanto il riferimento al contraddittorio significa solo che il legale rappresentate ebbe modo di partecipare attivamente al procedimento accertativo, ma non implica anche che quella percentuale di ricarico venne pure condivisa o accettata dall’organo rappresentativo della società.

3. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la CTR omesso di esaminare le circostanze poste dall’Ufficio a fondamento del disconoscimento dell’inerenza di costi non documentati e portati indebitamente in deduzione dalla società.

3.1 Evidenzia l’Ufficio che nell’avviso di accertamento erano stati specificamente indicati tutti i rilievi, poi trascurati dalla CTR, che impedivano il riconoscimento dell’inerenza dei costi, evidenziando che quanto alla voce “premi su vendite” non era stato rilevato alcun documento; quanto alla voce “prestazioni di servizio”, le fatture erano anomale, generiche e prive di documentazione contrattualistica; quanto alla voce “spese di rappresentanza”, mancava ogni documentazione e quanto alla voce “carburanti e lubrificanti autovetture”, le registrazioni del conto mastro recavano la semplice dicitura “estratto conto Carta Si”.

3.2 Il motivo è inammissibile.

3.3 L’ufficio in questa sede si limita a rinviare alle circostanze, emergenti dall’avviso di accertamento, che impedivano di condividere la deduzione dei costi operata dalla società, circostanze prevalentemente fondate sulla carenza di documentazione.

3.4 La CTR ha in proposito evidenziato che il contribuente “ha presentato per ciascuna di esse fatture, assegni ed altre pezze giustificative”, ritenendo quindi superata la carenza documentale censurata dall’avviso di accertamento, sebbene facendo in via esemplificativa riferimento ai pagamenti con carta di credito degli acquisti di carburante.

3.5 L’Ufficio evidenzia, dal proprio canto, che la CTR avrebbe dovuto indicare nello specifico i documenti presentati dal contribuente e la relazione con i singoli rilievi sopra citati, ma così facendo, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, lamenta in realtà un’insufficienza motivazionale.

3.6 Ed è noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in esame, “non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (v. da ultimo, sulla scia di Sez. Un. 8053/2014, Cass. n. 22598/18).

4. Le ragioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 5.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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