Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20202 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 03/08/2017, dep.18/08/2017),  n. 20202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19632-2011 proposto da:

BANCO SARDEGNA S.P. C.E. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante o tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PETRASSI

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

LUCATTONI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI OLIVIERI

e ALESSANDRO UNALI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2010 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 14/07/2010, R. G. N. 64/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato MAURO PETRASSI;

udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 14 luglio 2010, la Corte d’appello di Cagliari, s.d. di Sassari dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 13 ottobre 1993 tra il Banco di Sardegna e P.M.C., ordinandone la riassunzione con le mansioni in precedenza svolte e condannando il datore di lavoro al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal novembre 2002: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, sul presupposto della risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’idoneità della mera inerzia della lavoratrice (sia pure per un lasso di tempo quasi decennale dalla cessazione del rapporto), la sua accettazione del T.f.r. e la prestazione di attività di assistenza al padre invalido (verso la sua corrispettiva costituzione di una posizione assicurativa e previdenziale) ad integrare elementi sintomatici di una sua volontà abdicativa, integrante mutuo consenso allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Nel merito, essa negava la prova, a carico datoriale, della ricorrenza delle ragioni prescritte dalla L. n. 230 del 1962, formalmente indicate nello straordinaria ed occasionale sovraccarico di lavoro derivante dall’urgenza dell’istruzione ed evasione di pratiche di operazioni di credito agrario (per il primo contratto, dal 13 ottobre 1993 al 31 ottobre 1994) e nella sostituzione di una lavoratrice in astensione per maternità (per il secondo, dal 20 marzo al 5 maggio 1995).

Con atto notificato il 4 luglio 2011, Banco di Sardegna (ora) s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da nuova memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste la lavoratrice con controricorso; l’udienza originariamente fissata per il 21 giugno 2016 (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte sulle ordinanze di rimessione nn. 14340/15 e 15705/15 e quindi rifissata alla data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175 e 1375 c.c., e insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, per erronea esclusione della sufficienza e idoneità della prolungata inerzia (dal 5 maggio 1995 al 27 novembre 2002) della lavoratrice, della sua incondizionata accettazione del T.f.r. e dell’assistenza prestata al padre facendosi assicurare come colf ad integrare una volontà abdicativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro, così da determinarne la risoluzione per mutuo consenso: neppure avendo la Corte territoriale considerato la circostanza dei rapporti lavorativi intrattenuti in epoca successiva con le Casse Comunali di Credito Agrario.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, per erronea valutazione (alla stregua di improvviso e imprevedibile picco lavorativo) dell’effettiva causale (urgenza di evasione delle pratiche dei mutui di ripianamento) del contratto a termine stipulato, tenuto conto delle risultanze istruttorie comprovanti la ragione giustificativa dell’assunzione. Essa prospettava infine l’irrilevanza dell’utilizzazione della lavoratrice in attività non direttamente connessa ai mutui di ripianamento, per la nota ammissibilità della prassi dello “scorrimento a catena” nella sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

3. Infine, la ricorrente deduce l’applicabilità del L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale ius superveniens, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, nella misura indennitaria prevista dalla predetta norma tra un minino di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175 e 1375 c.c., e insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo e controverso, per erronea esclusione della risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro tra le parti, è infondato.

4.1. Secondo indirizzo consolidato di legittimità, il solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, è infatti ritenuto inidoneo alla risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 1 luglio 2015, n. 13535; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25844). Nè tali circostanze sono ravvisabili nell’accettazione del T.f.r. o nel semplice reperimento di un’altra occupazione, siccome rispondente ad esigenze di sostentamento quotidiano (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21310).

4.2. In ogni caso, si tratta pur sempre di una valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2906), le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 4 agosto 2011, n. 16932, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1): che nel caso di specie non sono ravvisabili, alla luce dei principi di diritto applicati dalla Corte territoriale con corretta e congrua argomentazione (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 5 della sentenza).

4.3. Infine, la deduzione della circostanza dei rapporti lavorativi intrattenuti in epoca successiva con le Casse Comunali di Credito Agrario è inammissibile per novità. Essa, infatti, non è stata trattata dalla sentenza impugnata nè la sua allegazione in grado di appello è specificamente indicata o tanto meno trascritta. E ciò integra un evidente difetto di specificità, sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).

5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, per erronea valutazione dell’effettiva causale del contratto a termine stipulato e delle risultanze istruttorie comprovanti la ragione giustificativa dell’assunzione, è inammissibile.

5.1. Sotto un primo profilo, esso difetta di specificità, in relazione alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in mancanza di una puntuale indicazione della sede di produzione e di integrale trascrizione del contratto a termine, così da inibire a questa Corte il diretto esame della causale effettiva (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Sotto un secondo profilo, esso si risolve nella contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, cui solo spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così libera prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547). E ciò nell’esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimità, cui spetta soltanto la facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni del giudice di merito: posto che il sindacato di logicità del giudizio di fatto non equivale a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). D’altro canto, la Corte territoriale ha in proposito adeguatamente provveduto (per le ragioni esposte a pg. 7 della sentenza), anche in riferimento all’ipotesi di scorrimento (Cass. 10 novembre 2009, n. 23761; Cass. 19 marzo 2013, n. 6787), motivatamente esclusa.

6. E’ invece fondata la richiesta di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale ius superveniens.

6.1. Una corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prevede che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691).

7. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del ricorso nella parte relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e il suo rigetto nel resto, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla deduzione accolta e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione: essa dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte controricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso limitatamente allo ius superveniens (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), rigettato nel resto; cassa la sentenza impugnata, in relazione all’applicazione dello ius superveniens e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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