Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20202 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28923-2013 proposto da:

D.A.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

COSENTINO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTA SRL, in persona del suo Amministratore Unico pro tempore dott.

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA BELLUCCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO ZAPPALA’, GIAMPAOLO MARTONI, STEFANO

CAMPOCCIA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4178/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE COSENTINO;

udito l’Avvocato ANDREA DI RENZO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano dopo aver escluso che le parti avessero voluto concludere un contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo e ritenuto, pertanto, non applicabile il rito speciale delle cause locative ex art. 447 bis c.p.c., accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di servizio di foresteria intrattenuto da GestA s.r.l. (affidataria per conto di Poste Italiane s.p.a. della gestione della Casa-Albergo sita in (OMISSIS)) e D.A. e condannava quest’ultimo al risarcimento del danno, corrispondente all’importo di Euro 20.452,08 pari alle rate mensili non pagate dal (OMISSIS). Rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal convenuto essendo stato smentito dalle indagini espletate dall’ausiliario l’allegato cattivo stato di manutenzione della stanza concessa in uso, la inidoneità degli arredi e la inefficienza dei servizi di riscaldamento.

La impugnazione proposta dal D. veniva rigettata, con sentenza 24.12.2012 n. 4178, dalla Corte d’appello di Milano che riteneva irrilevanti, ai fini della diversa ricostruzione del rapporto obbligatorio come locazione di immobile urbano, le circostanze dedotte dall’appellante (iscrizione dal 1987 della residenza anagrafica, peraltro in violazione dei patti contrattuali; servizi di pulizia delle camere forniti solo su richiesta), non risultando smentito il risultato interpretativo cui era pervenuto il primo giudice qualificando il rapporto come “para-alberghiero”, desunto tra l’altro dalla mancanza di un contratto in forma scritta e dalla mancanza di registrazione dello stesso, requisiti invece espressamente richiesti dalla disciplina legislativa in materia di locazione di immobili urbani.

La sentenza d’appello, non notificata è stata impugnata per cassazione dal D. che ha dedotto con cinque motivi vizi di “error in procedendo” ed “in judicando”, nonchè vizi logici della motivazione.

Resiste con controricorso Gest.A s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla data in cui lo stesso D. aveva depositato in data 7.11.2013 ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza di appello, è infondata alla stregua del principio secondo cui il termine di decadenza per la impugnazione è espressamente ricollegato dalla norma alla “conoscenza legale” della sentenza che si attua esclusivamente attraverso la forma tipica prescritta dalla legge della notifica ad istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., come espressamente richiesto dal combinato disposto dall’art. 285 c.p.c. e art. 325 c.p.c., comma 1, non potendo quindi conseguire tale effetto attraverso forme di conoscenza equipollenti e tanto meno dalla proposizione della istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., compiuta per un fine specifico, e non riconducibile ad esercizio del potere di impugnazione della sentenza (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4945 del 28/05/1996; id. Sez. L, Sentenza n. 11273 del 28/08/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 8858 del 18/06/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 17122 del 09/08/2011) in relazione al quale soltanto deve essere affermato il principio di consumazione della impugnazione che trova fondamento legale nella disposizione dell’art. 326 c.p.c., comma 2, norma derogatoria della disciplina generale prevista nel comma 1 del medesimo articolo, insuscettibile di applicazione analogica e riferibile pertanto alla sola parte che proponga un “mezzo di impugnazione” diretto all’annullamento, alla riforma, alla revoca, od alla cassazione della sentenza.

Infondata è altresì la eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. in quanto la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non reca alcuna indicazione del giudizio di legittimità e della sentenza impugnata.

Questa Corte ha infatti statuito che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge. Infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità; il che accade nell’ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’uso di fornitile normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8060 del 31/03/2007).

Il primo motivo (violazione artt. 1453 c.c. e art. 101 c.p.c., erronea valutazione del materiale probatorio) è inammissibile ed infondato:

la esposizione cumulativa di argomenti critici a sostegno di vizi di legittimità diversi dedotti con unico motivo determina la inammissibilità del motivo stesso, laddove, come nel caso di specie, non sia dato districare tra gli argomenti critici quelli posti a sostegno dell’una piuttosto che dell’altra censura anche nel caso in cui la censura fosse ricondotta al solo “vizio di omessa motivazione”, alla stregua della affermazione del ricorrente che sostiene di non aver stipulato alcun contratto tra la società e l’occupante alloggio e che, pertanto, il Giudice di appello avrebbe fondato la decisione su “una situazione di fatto non dimostrata”, la censura si palesa inammissibile, introducendo un vizio di legittimità non più contemplato nell’elenco tassativo dei vizi indicati nell’art. 360 c.p.c. censurabili avanti la Corte di cassazione, dopo la riforma del n. 5 disposta dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, difettando la indicazione del “fatto storico”, dimostrato in giudizio, che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare ai fini della corretta ricostruzione della fattispecie concreta e che, ove fosse stato valutato, avrebbe consentito von certezza di pervenire ad una decisione favorevole al ricorrente. La Corte d’appello ha, infatti, aderito alla tesi interpretativa del Tribunale secondo cui tra le parti era stato stipulato un contratto verbale a prestazioni corrispettive avente ad oggetto la prestazione di servizi di foresteria dietro pagamento della retta mensile, e tale ricostruzione della fattispecie concreta non viene inficiata dal motivo in esame che si limita a denunciare la inesistenza di un rapporto contrattuale, contrapponendo una mera diversa prospettazione soggettiva del materiale probatorio rispetto a quello già valutato dal Giudice di appello e richiedendo a questa Corte di procedere ad un inammissibile riesame del merito.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Si censura la sentenza per violazione degli artt. 1458 e 1460 c.c. e dunque per vizio di “error in judicando”, ma svolgendo poi nella esposizione del motivo critiche attinenti ad errori di fatto. Si assume infatti: a) che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente anche la condotta inadempiente della Gest.A s.r.l. con riferimento al mancato allontanamento dal vicino alloggio di altro inquilino molesto; b) che il mancato pagamento delle rate non poteva integrare inadempimento in quanto costitutiva legittimo esercizio della eccezione ex art. 1460 c.c..

Anche in questo caso il ricorrente tende a richiedere alla Corte una inammissibile nuova valutazione di fatti già considerati dai Giudici di merito, preclusa dai limiti nei quali è circoscritto il giudizio di legittimità: la Corte territoriale motivando “per relationem” agli argomenti esposti nella sentenza di prime cure – la cui motivazione è integralmente riportata nella sentenza di appello – ha ritenuto corretta la valutazione della gravità dell’inadempimento del D., attesa la rilevanza economica dell’importo delle rate impagate per circa sette anni, ed invece insussistente la menomazione del godimento dell’alloggio dovuta ai saltuari stati di ebbrezza del vicino di camera, alla stregua delle dichiarazione rese dai testi escussi, escludendo conseguentemente che la società fosse inadempiente alle proprie obbligazioni.

Tale accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti consentiti dal vizio logico come definito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo è inammissibile.

Viene censurato l’accertamento svolto dall’ausiliario in ordine alla efficienza dei servizi connessi alla prestazione principale di concessione dell’uso della camera ed in particolare del servizio di riscaldamento, ma in luogo di riportare il contenuto dell’elaborato peritale e confutare i rilievi tecnici evidenziando in che modo gli stessi sono ridondati in un vizio della motivazione della sentenza, il ricorrente denuncia cumulativamente il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di gravame, omettendo tuttavia di trascriverne il contenuto o quanto meno di consentirne la individuazione; il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitandosi ad affermare che non erano state eseguite misurazioni strumentali, ma non consentendo di verificare se e quali errori fossero stati in concreto commessi dal CTU tali da inficiare la valutazione di efficienza degli impianti formulata in esito al sopralluogo ed al deposito della perizia.

Il quarto motivo è inammissibile.

Si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma in realtà il motivo si incentra su una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali operata dal Giudice di merito, venendo a lamentare il ricorrente la mancata riconvocazione di un teste che aveva riferito di aver notato qualche volta lo stato di ebbrezza del vicino di camera del D., riconvocazione asseritamente necessaria “per meglio chiarire la circostanza”.

Appare evidente la genericità del motivo che non risponde al requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e tende a richiedere alla Corte di verificare la correttezza del “convincimento del giudice” ex art. 116 c.p.c., palesemente non sindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione della sentenza non si traduca nelle forme della motivazione apparente o assolutamente illogica, che danno luogo al vizio di invalidità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuovo testo.

Il quinto motivo con cui si censura la sentenza sul capo delle spese di lite per violazione della Tariffa approvata con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27, nonchè per errata ed incongrua motivazione, si limita a prospettare una liquidazione basata sui valori medi delle diverse voci della Tariffa, senza tuttavia fornire indicazione del motivo per il quale la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale, pur se superiore ai valori medi delle fasi processuali prese in considerazione, debba ritenersi illegittima, non essendo in questione la osservanza dei limiti massimi tariffari.

La censura formulata è dunque inammissibile per omessa individuazione dell’errore ascrivibile al Giudice di appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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