Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20202 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23117/2009 proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. GIUSEPPE SISCO 8, presso lo studio dell’avvocato NELLI
Isabella, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
S.L. (OMISSIS), nella qualità di erede di
C.D., Z.A. (OMISSIS), S.
M.G. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 243/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
21/04/08, depositata il 07/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Il ricorso, proposto avverso sentenza depositata il 7 maggio 2008, è stato notificato dall’avvocato del ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994, con presentazione all’ufficio postale il 16 ottobre 2009. A tale ultima data era dunque decorso il termine perentorio annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011