Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 202016 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15878-2011 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), B.A. C.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO LEONE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELA MASTROJANNI, giusta delega

in atti,

– INA ASSITALIA S.P.A. – in seguito a fusione di INA VITA S.P.A. E

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. in FATA Assicurazioni

S.P.A., che hanno assunto la nuova denominazione INA ASSITALIA

S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata In ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1578/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/12/2010 R.G.N. 729/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato SACCONI GIOIA per delega Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE;

udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;

udito l’Avvocato OTTI ROBERTO per delega Avvocato VINCENTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 28 dicembre 2010 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da B.A. ed G.A., per il risarcimento dei danni subiti sia in proprio sia quali eredi di G.M., nei confronti di Enel Produzione Spa ed Assitalia Assicurazioni d’Italia Spa; i ricorrenti sostenevano che il decesso del dante causa per mesotelioma pleurico era avvenuto per esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa prestata a partire dal (OMISSIS) quale saldatore tubista presso le centrali elettriche di (OMISSIS).

La Corte territoriale ha, invece, accertato “l’impossibilità di attribuire ad Enel la responsabilità del decesso del C.” sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la malattia che aveva provocato detto decesso e l’attività svolta presso l’azienda dal (OMISSIS) al (OMISSIS). Infatti, acclarato che il C. aveva lavorato, prima dell’assunzione presso l’Enel, per circa 10 anni come saldatore in un cantiere navale, sicuramente esposto all’amianto in misura clinicamente significativa, il consulente ha stabilito come “altamente probabile” il fatto che l’esposizione efficace per la genesi del tumore avesse avuto luogo prima dell’assunzione presso l’Enel, ritenendo invece che l’esposizione successiva presso quest’ultima “sia stata irrilevante, cioè non abbia avuto un ruolo concausale necessario per l’insorgere della malattia”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con 2 motivi. Hanno resistito con controricorso Enel Produzione Spa ed INA Assitalia Spa. Gli eredi del C. ed Enel Produzione Spa hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere argomentato la Corte di Appello in modo sufficiente il convincimento circa il fatto che il mesotelioma contratto in vita dal G. trovasse causa nell’attività lavorativa espletata presso l’Enel, trascurando le osservazioni critiche mosse alla perizia d’ufficio dal consulente tecnico di parte nonchè le prove testimoniali e le consulenze tecniche raccolte in giudizi identici.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 41 c.p. essendo sufficiente, anche ai fini dell’affermazione della responsabilità civile, che la causa concorrente fosse sufficiente a determinare l’evento. Si lamenta che la Corte territoriale “non avrebbe potuto esimersi, esaminando criticamente le risultanze della CTU, dal valutare la richiesta di applicazione al caso di specie, formulata dagli appellanti nella memoria conclusionale, del principio contenuto nell’art. 41 c.p.”. Si sottolinea all’uopo la “ammissione dello stesso CTU” circa la sufficienza del periodo lavorativo presso l’Enel a determinare l’insorgenza del mesotelioma.

4.- I motivi, da valutarsi congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento.

Come noto il vizio di motivazione concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, il punto n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di tassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).

Avuto specifico riguardo ai vizi di motivazione nelle ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d’ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento di situazioni rilevabili solo con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico-legale), questa Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660 del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del 2006; n. 10668 del 2005).

Si è altresì affermato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, senza che sia necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte, risolvendosi in tal caso le critiche di parte, tendenti al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 8355 del 2007; conformi. Cass. n. 17606 del 2007, n. 282 del 2009).

In ogni caso costituisce fermo principio della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico legale è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 1652 del 2012; n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009).

Dal punto di vista processuale, poi, il vizio di difetto di motivazione per criticata adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio non può prescindere dall’osservanza degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo cui il ricorso per cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, nonchè dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo cui, insieme con il ricorso per cassazione debbono essere depositati tra l’altro, “a pena di improcedibilità”, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Per assolvere al requisito di ammissibilità di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) occorre sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, con la riproduzione quanto meno del contenuto rilevante (Cass. n. 17168 del 2012), sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, “poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile” (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010).

Circa il requisito di procedibilità esso è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. SS.UU. n. 22726 del 2011).

Pertanto, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, per rispettare il canone dell’autosufficienza è necessario che il contenuto della stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass. n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta.

Analoghi oneri di indicazione specifica e di produzione dovranno essere assolti ove il motivo sia fondato anche sulle osservazioni critiche contenute in una consulenza tecnica di parte (tra le altre v. Cass. n. 16391 del 2014).

Inoltre, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova anche applicazione in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione – le quali sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (crf., ex plurimis, Cass. n. 795 del 2014; n. 12532 del 2012; n. 7696 del 2006; n. 2707 del 2004).

Alla stregua dei richiamati principi il ricorso presenta innanzitutto vistose carenze dal punto di vista del rispetto del canone dell’autosufficienza.

In più parti del ricorso si citano, oltre a non meglio precisate “prove testimoniali” ed alle richieste formulate “dagli appellanti nella memoria conclusionale”, sia la consulenza tecnica d’ufficio, sia la consulenza tecnica di parte, sia consulenze espletate in altre cause, senza che vengano riportati i contenuti di tali atti processuali, neanche per estratti rilevanti.

Per le stesse contestazioni alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio non vi è chiara indicazione di quando ed in quali esatti termini le stesse siano state proposte, onde verificarne sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione la tempestività e la rilevanza.

Inoltre la difesa dei ricorrenti, lungi dall’individuare un fatto dotato del carattere della “decisività”, che sarebbe stato trascurato dalla sentenza impugnata e dalla consulenza tecnica d’ufficio cui la medesima ha prestato adesione, che avrebbe condotto con certezza ad esiti diversi, si limita a contestare le valutazioni offerte dal giudice di merito e dal suo ausiliare, prospettando una diversa ricostruzione soggettiva, in quanto più rispondente alle attese della patrocinata, senza evidenziare una manifesta illogicità tra gli elementi di valutazione medico-legale acquisiti al giudizio ovvero una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.

Sicchè in definitiva i motivi in esame, anche laddove assumono la veste solo formale della denuncia di violazione di legge, si traducono nell’invocata revisione dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova valutazione ed un diverso apprezzamento dei fatti, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle società controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle controricorrenti in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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