Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20201 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26353/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G., (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in calce

al controricorso dall’avv. Matteo Targhini e dall’avv. Alberto

Gommellini, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma

alla via Eleonora Duse n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/04/13 depositata in data 5 aprile 2013

della Commissione Tributaria Regionale di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 24 febbraio 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale di Bologna accoglieva l’appello proposto da G.G. contro la sentenza della Commissione provinciale di Forlì che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior reddito, determinandolo sinteticamente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4.

Osservava preliminarmente la CTR che il calcolo operato dall’Ufficio relativamente al possesso delle abitazioni era errato, in quanto l’importo stabilito per il possesso di immobili andava moltiplicato per il coefficiente 3, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14.2.2007, il quale prevede che il coefficiente base n. 4 deve essere ridotto di un’unità se al calcolo deve aggiungersi, come nel caso di specie, l’importo del mutuo.

Osservava inoltre che, diversamente dal calcolo relativo all’esistenza di incrementi patrimoniali, per il quale l’accertamento sintetico costituisce una presunzione legale relativa, costituendo il prezzo dell’incremento patrimoniale il fatto noto da cui desumere i redditi presunti, nel caso di acquisti immobiliari mediante mutuo, invece, non ci si trova al cospetto di un incremento patrimoniale, bensì di un bene-indice, per il quale deve essere presunto il costo del mantenimento e dunque il reddito necessario per sostenerne la spesa derivante dal possesso, fermo restando le altre necessità di vita del contribuente.

In tali casi, dunque, l’accertamento sintetico costituisce una presunzione legale semplice, dovendo il risultato dello standard essere corretto in modo da fotografare la specifica situazione del contribuente: nella specie, per altro, era mancato fra le parti un reale contraddittorio nell’ambito del procedimento accertativo, avendo il contribuente formulato le proprie osservazioni solamente nel corso dei due gradi del giudizio, evidenziando che il reddito necessario per il mantenimento degli immobili era inferiore a quello calcolato ed era stato integrato utilizzando redditi in precedenza prodotti e risparmiati.

Pertanto l’onere di individuare gli elementi idonei a fare assurgere il tipo di accertamento svolto al rango di presunzione legale, ricadeva proprio sull’Ufficio, che però si era limitato a controbattere alla tesi del contribuente senza tenere conto della specificità del caso nel calcolo derivante dal metodo sintetico, il quale dunque si era tradotto in una presunzione legale non compiutamente integrata e non sufficiente ad attestare la veridicità del reddito presunto, in quanto priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c..

Rilevava la CTR che nemmeno l’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto delle azioni era idoneo a determinare il reddito standard calcolato: nel caso in esame, infatti, l’incremento costituiva certamente una presunzione legale relativa, ma il contribuente aveva documentato che il denaro necessario per l’acquisto dei titoli era scaturito da un prestito bancario, come risultante dagli estratti conto depositati nel corso del giudizio di primo grado.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la ricostruzione sintetica del reddito mediante l’individuazione di elementi puntualmente predeterminati dal legislatore, cui deve attribuirsi un valore sulla base di calcoli previsti da decreti ministeriali, integra un’ipotesi di presunzione legale relativa, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, chiamato a dimostrare, in base alle norme richiamate, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non essendo sufficiente una generica prova relativa al risparmio, come invece ritenuto dalla CTR.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 Il contribuente, nel proprio atto di gravame, aveva lamentato che, ai fini della ricostruzione del reddito per gli anni in contestazione, l’Ufficio non aveva considerato che nel biennio 2002-2004 erano stati conseguiti redditi regolarmente denunciati, utilizzati poi negli anni successivi per provvedere al mantenimento degli immobili.

1.3 Il contribuente, in sostanza, aveva evidenziato che il mantenimento degli immobili era stato realizzato attraverso l’utilizzo di risparmi provenienti dal passato, avanzando una prospettazione riconducibile, in linea di principio, alla prova contraria di cui all’art. 38 cit.

1.4 Viceversa la CTR, sottolineando che l’accertamento sintetico integra solamente una presunzione semplice, ha finito con il porre l’onere della prova a carico dall’Amministrazione finanziaria.

1.5 Tale conclusione contrasta con quanto si ricava dall’art. 38, secondo cui è il contribuente a dover dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. 1.6 La CTR, al contrario, è pervenuta all’annullamento dell’avviso di accertamento non in conseguenza dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente, ma in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva preso in debita considerazione tale circostanza.

1.7 D’altronde la CTR nemmeno ha esaminato se effettivamente quanto asserito dal contribuente integrasse o meno una prova contraria, riversando interamente l’onere della verifica in capo all’Ufficio e facendo discendere dal mancato assolvimento di tale onere l’annullamento dell’accertamento.

2. La condivisione del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio evidenzia che la CTR avrebbe dovuto indicare gli elementi di prova presi in considerazione per affermare che i redditi dichiarati nel triennio 2002-2004 erano stati accumulati e che persistevano ancora nell’anno 2007, oggetto di verifica, e che proprio tali redditi erano stati impiegati per il mantenimento del tenore di vita manifestato attraverso il possesso dei due immobili.

3. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bologna che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA